(1) Gli incarichi di insegnamento, di consulenza tecnica e di istitutore di convitto, nonché le supplenze per l'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale sono conferiti dall'assessore competente.
(2) La commissione prevista dall'articolo 4 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, è composta dal dirigente dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo, che la presiede, da un direttore e da un insegnante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria.
(3) Per la copertura di ore di insegnamento residue l'assessore competente può incaricare anche insegnanti statali. Il trattamento economico dovuto agli stessi è fissato dalla Giunta provinciale anche in deroga a quanto stabilito all'articolo 24 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni del presente comma valgono anche per la formazione professionale dei settori del commercio, industria, artigianato ed alberghiero.
(4) Per quanto non diversamente disposto al presente articolo sono applicate per gli incarichi di insegnamento, di consulenza tecnica e di istitutore di convitto, nonché per le supplenze nell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale, le disposizioni riguardanti gli incarichi e le supplenze per la formazione professionale, di cui alla legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni.
(5) In considerazione della posizione disagiata dei corsi, agli insegnanti incaricati e supplenti ad orario ridotto sono rimborsate anche le spese di viaggio con la propria macchina dalla propria dimora alla sede del corso, nella misura prevista per l'uso della propria macchina dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale. 8)