(1) Chiunque viola le prescrizioni contenute nel vincolo paesaggistico di cui alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 46 a Euro 1.611. 2) 3)
(2) La sanzione pecuniaria del precedente comma è comminata qualora sia impossibile a causa della natura della contravvenzione l'applicazione dei provvedimenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 99 della medesima legge. 4)