Pubblicata nel B.U. 14 gennaio 1958, n. 2.
(1) La Giunta provinciale può stabilire annualmente la quantità e la misura delle provvidenze di cui all'articolo precedente secondo le lettere a) e b) e specificare la quantità da assegnare a ciascun grado, tipo e classe di scuola. 3)
(2) Almeno due terzi delle borse di studio destinate agli studenti di scuole di istruzione media saranno assegnati a quelli che devono alloggiare fuori famiglia per ragioni di studio.
(3) Nel regolamento per la esecuzione della presente legge o in mancanza di questo nei bandi di concorso, la Giunta provinciale può stabilire i requisiti per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo primo, fissando un punteggio massimo uguale per il bisogno accertato in base al reddito e per il merito scolastico, nonché un punteggio suppletivo per speciali situazioni di bisogno che comunque non può superare la metà del punteggio massimo previsto per il bisogno accertato in base al reddito.
(4) Nell'assegnazione delle provvidenze di cui all'articolo 1, lettera a) a favore di studenti di scuole medie d'obbligo statali o private, che per la distanza dalla sede scolastica o dalla linea dei mezzi pubblici di trasporto o da quelli autorizzati al trasporto dei frequentanti la scuola media d'obbligo, non sono in grado di assolvere l'obbligo scolastico della scuola media d'obbligo e che di conseguenza per raggiungere tale fine devono essere ospitati in convitti o presso privati nell'ambito del Comune oppure nell'ambito di zona contermine in cui esiste una scuola media d'obbligo, in deroga a quanto previsto nel terzo comma del presente articolo, si prescinde dall'attribuzione di un punteggio per il merito scolastico. 4)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 21 giugno 1971, n. 7.
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 3 della L.P. 21 giugno 1971, n. 7.