Pubblicata nel B.U. 14 gennaio 1958, n. 2.
(1) Allo scopo di permettere ai bisognosi, purché meritevoli, di raggiungere i gradi più elevati degli studi, la Provincia concede contributi di studio a studenti le cui famiglie abbiano la residenza stabile in un comune della provincia, e ad altri cittadini, purché residenti stabilmente nella provincia stessa.
(2) Gli interventi finanziari della Provincia si effettueranno su apposito stanziamento:
L'art. 1 è stato modificato dall'art. 1 della L.P. 21 giugno 1971, n. 7.