Pubblicata nel B.U. 5 novembre 1955, n. 27.
(1) Per l'effettuazione dell'istruzione professionale degli apprendisti possono essere utilizzati, d'intesa con l'autorità scolastica competente, le sedi ed i mezzi didattici delle scuole pubbliche. Per quanto riguarda gli oneri a carico dei Comuni riguardo alle scuole professionali di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 91, lettera f) del T.U. della L.C.P., approvato con R.D. L. 3 marzo 1934, n. 383. La Provincia provvede o contribuisce all'attrezzatura tecnico-didattica.
(2) La Provincia può stipulare convenzioni con Enti diversi dai Comuni o con privati per procurare i locali da adibire alla istruzione professionale.
(3) La Provincia può costruire od acquistare o contribuire alla costruzione o all'acquisto di edifici o di parti di edifici da destinarsi alla istruzione professionale.