Pubblicata nel B.U. 5 novembre 1955, n. 27.
(1) Il datore di lavoro ha l'obbligo di accordare all'apprendista i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria della scuola professionale e di vigilare perché l'apprendista stesso adempia all'obbligo di tale frequenza.
(2) A tale scopo l'Ufficio di collocamento comunica volta a volta i nominativi degli apprendisti assunti o dimissionati alla direzione del circondario competente per territorio. Questa comunica al datore di lavoro la avvenuta iscrizione dell'apprendista, l'inizio, la durata e l'orario dell'istruzione professionale.
(3) All'inosservanza degli obblighi di cui al primo comma si applicano le sanzioni previste dagli articoli 23 e 29 della legge statale 29 gennaio 1955, n. 25.