Pubblicata nel B.U. 5 novembre 1955, n. 27.
(1) L'esercizio dell'attività rivolta all'istruzione professionale degli apprendisti è sottoposto alla vigilanza della Provincia.
(2) Alla vigilanza sulle scuole professionali provvedono:
(3) Alla ispezione delle scuole professionali provvedono ispettori provinciali per l'istruzione professionale.