Pubblicato nella G.U. 9 luglio 2002, n. 159.
(1) Le funzioni in materia di incentivi alle imprese, di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ancora esercitate dallo Stato a titolo diverso da quello in base al quale le funzioni stesse sono svolte dalle Province autonome di Trento e Bolzano, sono trasferite alle Province stesse a decorrere dal 1° gennaio 2002.
(2) Le risorse da assegnare a ciascuna Provincia sono individuate sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 7 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sono erogate fino alla cessazione dei trasferimenti erariali connessi con l'attribuzione di funzioni e di compiti alle regioni prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.