(1) Il versamento alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di quanto loro spettante a norma degli articoli 2, 4, 5 e 6 è disposto dal Ministero del tesoro mediante mandato diretto da estinguersi con accreditamento ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale a favore degli enti suddetti.
(2) Detto versamento è effettuato a titolo di acconto in misura pari al gettito, rapportato ad anno finanziario, delle entrate tributarie versate ai predetti enti nell'esercizio precedente ed è eseguito con periodicità trimestrale.6)
(3) Il saldo, con relativo eventuale conguaglio, è effettuato contestualmente all'erogazione della quarta rata trimestrale dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base dei dati comunicati dai competenti uffici finanziari.
(4) Le disposizioni di cui al presente articolo hanno applicazione dal 1° gennaio 1992; dalla stessa data sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.
(4/bis) I fondi di cui ai commi 2 e 3 sono resi disponibili alla regione ed alle province sui rispettivi conti accesi presso la Tesoreria centrale entro il primo mese di ciascun trimestre. La regione e le province possono disporre fino a tre prelevamenti mensili dai rispettivi conti e per ciascun conto, salve disposizioni più favorevoli previste dalla normativa vigente in materia di tesoreria unica. I fondi richiesti sono accreditati alla regione ed alle province presso i rispettivi Tesorieri di norma non oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta.7)