(1) Ai sensi dell'articolo 110 dello statuto la decorrenza dell'applicazione delle norme contenute nel titolo VI dello statuto medesimo è fissata al 1° gennaio 1973.
(2) I rapporti finanziari derivanti dell'applicazione del titolo VI dello statuto per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1973 ed il 31 dicembre 1987 si intendono regolati a titolo definitivo secondo le modalità provvisoriamente adottate dai competenti organi statali, nei riguardi della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
(3) Ai fini della detrazione di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 30 novembre 1989, n. 386, le somme sostitutive dei tributi erariali soppressi sono quelle devolute alla regione ed alle province ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per gli esercizi 1988 e 1989.
(4) Ai fini della detrazione di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 30 novembre 1989, n. 386, le somme sostitutive dei tributi erariali soppressi sono determinate in misura pari ai trasferimenti complessivamente disposti dallo Stato ai comuni a titolo di ripartizione del fondo ordinario per la finanza locale.
(5) Le somme da detrarre ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 30 novembre 1989, n. 386, sono determinate dal Ministro del tesoro, d'intesa con i presidenti delle rispettive giunte.
(6) Fino a quando non sarà emanato il decreto previsto dall'articolo 7, comma 2, il gettito delle entrate tributarie di cui agli articoli 2 e 5 è determinato al lordo dei rimborsi e accrediti a qualsiasi titolo e comunque effettuati dallo Stato a favore dei contribuenti in relazione alle predette entrate e le somme dovute dalle province e dalla regione a titolo di rimborso sono conteggiate in detrazione in occasione dei versamenti di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, per gli importi richiesti dall'intendenza di finanza o da altri uffici dell'Amministrazione finanziaria.