(1) La misura dell'indennità di risultato viene stabilita dal competente superiore secondo i criteri da stabilirsi nell'apposito sistema di valutazione ai sensi dell'articolo 7 del presente contratto. In sede di determinazione dell'indennità di risultato vengono rispettati i seguenti criteri:
(2) Nel sistema di valutazione vengono indicate le condizioni che consentano di negare l'indennità di risultato.
(3) L'autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario è da collegare agli obiettivi e risultati concordati per il relativo anno.