(1) La mobilità del personale all'interno del comparto tende a soddisfare le richieste di mobilità o di sviluppo professionale del personale. La mobilità del personale può essere negata dalla struttura di appartenenza per esigenze di servizio per un periodo non superiore a tre mesi, salvo diverso accordo tra i dirigenti delle rispettive strutture organizzative, sentito il personale interessato. La mobilità presuppone comunque il parere favorevole del dirigente della struttura dirigenziale di nuova destinazione.
(2) In caso di richieste di mobilità verso sedi di servizio in altri comuni si forma apposita graduatoria secondo i criteri previsti all'allegato 2 al presente contratto. Può chiedere di essere inserito in tale graduatoria il personale con contratto a tempo indeterminato nonché il personale con contratto a tempo determinato in possesso di un'anzianità di servizio di almeno tre anni e che abbia conseguito, inoltre, l'idoneità al relativo impiego in una procedura concorsuale. La mobilità di cui al presente comma può essere rifiutata dal dirigente qualora risulti provato che il personale interessato non sia in grado di svolgere le mansioni previste. Il regolamento sui trasferimenti deve rispettare le disposizioni del presente comma. Per settori che richiedano una disciplina apposita le disposizioni di cui al presente comma vengono adeguate alle relative esigenze in sede di contrattazione decentrata.
(3) La mobilità interna tende, inoltre, a compensare le eccedenze di personale presso le strutture organizzative in caso di trasferimento o riduzione di competenze o razionalizzazione e snellimento delle procedure. In tali casi il trasferimento del personale avviene previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
(4) In caso dell'insorgere di incompatibilità ambientale può essere disposto il trasferimento d'ufficio qualora venga riscontrata l'insuperabilità dell'incompatibilità ambientale, previa audizione del personale interessato, che può farsi assistere da persona di fiducia.
(5) L'assegnazione a tempo determinato per temporanee esigenze di servizio presso una sede di servizio in altro comune può avvenire, in caso di mancato assenso del personale, per un periodo non superiore a sei mesi nel triennio. Per il periodo superiore a tre mesi l'indennità di cui all'articolo 9, comma 1, dell'allegato 1 al CCI del 29.07.1999 è aumentata per un importo corrispondente a non meno del cinque e non più del dieci per cento dello stipendio iniziale mensile del livello inferiore della qualifica funzionale di appartenenza.
(6) Le richieste di copertura di posti vacanti sono da portare a conoscenza del personale da parte del dirigente che ne fa richiesta, mediante comunicazione interna o avviso da pubblicarsi all'albo delle sedi di servizio, al fine di dare la possibilità al personale interno del rispettivo servizio di concorrere per la copertura del posto relativo. Il dirigente preposto al rispettivo servizio decide se occupare un posto vacante con personale interno del servizio o con le procedure di selezione previste dall'ordinamento del personale. Rimane comunque salva la particolare disciplina già prevista per determinati servizi ai fini della copertura annuale dei posti vacanti.
(7) La mobilità del personale insegnante ed educativo provinciale verso le scuole a carattere statale della Provincia di Bolzano nonché la mobilità del personale insegnante ed educativo delle predette scuole a carattere statale verso i servizi dell'Amministrazione provinciale è considerata comunque mobilità all'interno dell'Amministrazione provinciale e pertanto, in caso di passaggio concordato tra i rispettivi servizi non è da rispettare alcun termine di preavviso. Ai fini dell'inquadramento giuridico ed economico trovano applicazione le disposizione dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 16 del CCI del 29.07.1999.
(8) Le disposizioni del precedente comma 7 sono applicabili ai fini della copertura di posti riservati al personale insegnante ed educativo presso le scuole dell'Amministrazione provinciale nonché le scuole a carattere statale della Provincia di Bolzano dal momento dell'entrata in vigore della disciplina sulla mobilità che consenta la mobilità reciproca tra le scuole di ambedue i settori di cui sopra.
(9) I commi 1, 2, 5 e 6 del presente articolo e l’allegato 2 del presente contratto di comparto non valgono per il personale provinciale docente ed equiparato, per il quale si applicano le relative discipline specifiche per i trasferimenti. 31)