(1) Il fondo destinato ai premi di produttività di cui all'articolo 27, comma 3 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003 per l'anno scolastico 2003/04 è determinato nella seguente misura, compresi gli oneri riflessi a carico della Provincia: 4.500.000,00 euro.
(2) In caso di mancata entrata in vigore del nuovo CCP entro il 30 aprile 2005, il fondo di cui al comma 1 è determinato, per l'anno scolastico 2004/05, nella misura di 5.500.000,00 euro.
(3) Il 50% del fondo di cui ai commi 1 e 2, al netto degli oneri riflessi a carico della Provincia, è destinato per il pagamento dell'importo base dei premi di produttività, ed il restante 50% è a disposizione per la distribuzione dei premi di produttività maggiorati. Il premio di produttività maggiorato assegnato al/la singolo/a docente non può comunque essere superiore al doppio dell'importo del premio base assegnato per ciascun anno scolastico.
(4) Il presente articolo sostituisce, per gli anni scolastici 2003/04 e 2004/05, quanto previsto dall'articolo 27, comma 3 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003.