(1) Al fine del migliore funzionamento del servizio può essere disposta, d'intesa tra i Comprensori competenti e in accordo con gli interessati su proposta del Comitato zonale, la concentrazione dell'orario di attività degli specialisti presso un solo Comprensorio e/o un solo posto di lavoro.
(2) Il Comprensorio al fine dell’organizzazione dell’area dell’attività specialistica extra-degenza può adottare nei confronti dello specialista provvedimenti di mobilità, anche temporanea, fra i vari presidi dello stesso Comprensorio. Qualora lo specialista posto in mobilità si debba recare in un presidio posto in un altro comune, gli verrà riconosciuta per la maggiore durata del tempo di viaggio per raggiungere la sua nuova sede di lavoro, sulla base del calcolo di un ora per la distanza di 60 km, un’indennità di mobilità nella misura prevista dall’articolo 3 dell’accordo a livello provinciale per i medici specialisti ambulatoriali – parte economica-, sottoscritto sulla base della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1161 del 7 aprile 2008, e maggiorata degli incrementi periodici di anzianità.
(3) La mancata accettazione del provvedimento di mobilità di cui al comma 2, comporta la decadenza dall'incarico per le ore oggetto del trasferimento.
(4) Nel caso di non agibilità temporanea della struttura, il Comprensorio assicura l'impiego temporaneo dello specialista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.