3.1 L’adeguata formazione professionale ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale, posseduta da parte del conduttore dell’azienda o da un familiare che collabora in modo continuativo nell’azienda risulta comprovata:
a) da un titolo di studio nell’ambito dell’agricoltura, scienze forestali, economia domestica, economia aziendale e turismo,
b) oppure con l’iscrizione nel Registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi ricettivi presso la Camera di commercio,
c) oppure dalla frequentazione con esito positivo di un apposito corso.
3.2 Il corso di cui alla lettera c) del precedente punto 3.1 comprende almeno 85 ore e consiste in una parte generale e una parte specifica. La parte generale comprende al massimo la metà delle ore complessive; la parte specifica deve riferirsi alle singole attività agrituristiche svolte. I corsi sono organizzati ed effettuati dalle scuole di formazione professionale agricola e di economia domestica o da organizzazioni di formazione professionale appositamente autorizzate da parte della Ripartizione provinciale Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica.
3.3 Qualora il conduttore o un familiare che collabora nell’azienda sia in possesso di un titolo di studio diverso da quelli sopra elencati, è ammesso il riconoscimento per la parte generale del corso nella misura massima di 19 ore per le seguenti materie da parte della Ripartizione provinciale formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica:
- informatica,
- tutela del lavoro, sicurezza sul posto di lavoro e nell’azienda agricola, protezione antincendio.
3.4 In caso di voltura dell’iscrizione a favore dell’assuntore del maso in caso di successione o in via ereditaria, che sia un familiare che collabora nell’azienda in modo continuativo, l’adeguata formazione professionale di cui al precedente comma 1 deve essere comprovata entro due anni dalla data di assunzione dell’azienda. In caso contrario il sindaco dispone con propria ordinanza la cessazione dell’attività.
3.5 Per l’attività di fattoria didattica in ogni caso è richiesta la frequentazione con esito positivo di un corso specifico di almeno 80 ore.
3.6 Per l’attività di assistenza a persone in azienda, l’adeguata formazione professionale può, in alternativa a quanto specificato al precedente punto 3.1, lettera a), essere comprovata anche dal titolo di studio conseguito presso l’Istituto per i servizi sociali.
3.7 Per l’esercizio di attivitá di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c della legge provinciale n. 7 del 19.09.2008 possono essere riconosciuti quale adeguata formazione professionale anche altri corsi, come per esempio il corso di accompagnatore di media montagna.