Viene sottolineato, che in caso di persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri
- in sede di procedimento disciplinare - la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio, è prevista ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettera e) del C.C.I. il licenziamento con preavviso.