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1. di introdurre i codici relativi alle scarpe ortopediche su misura previsti dall’Allegato 5, Elenco 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, prima della loro entrata in vigore prevista per il 1° gennaio 2025, con le tariffe indicate nell’Allegato A che forma parte integrante della presente delibera;
2. di abrogare la lettera c) “soggetti affetti da nistagmo” dell’articolo 3, comma 1, dell’Allegato 2 della delibera provinciale n. 569 del 28 luglio 2020;
3. di stralciare dall’articolo 5, comma 3 dell’Allegato 2 della delibera provinciale n. 569 del 28 luglio 2020 le parole “e che sono portatori di un handicap permanente”;
4. di abrogare i punti 2 e 3 della parte deliberante della delibera provinciale n. 214 del 29 marzo 2022 relativi alla prescrizione e al collaudo di dispositivi protesici;
5. di sostituire il comma 2 dell’articolo 3 dell’Allegato 1 della delibera provinciale 569 del 28 luglio 2020 come segue: “Sono prescritti esclusivamente dal medico specialista anche i dispositivi di cui all’Elenco 2A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, nonché i dispositivi di cui all’Elenco 2B dello stesso decreto del 12 gennaio 2017 ad eccezione di quelli indicati nella Tabella 1”. La Tabella 1 fa parte integrante della presente delibera come Allegato B;
6. di sostituire il comma 5 dell’articolo 3 dell’Allegato 1 della delibera provinciale n. 569 del 28 luglio 2020 come segue: “Vengono altresì prescritti dal medico di medicina generale, dal/dalla pediatra di libera scelta o dai medici dei servizi territoriali i dispositivi giacenti nei magazzini dell’Azienda, le riparazioni dei dispositivi e le prestazioni previste dal decreto PCM all’articolo 1, comma 7, dell’Allegato 12 nonché i dispositivi di cui ai codici del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 indicati nella Tabella 1”;
7. di sostituire il comma 7 dell’articolo 3 dell’Allegato 1 della delibera provinciale n. 569 del 28 luglio 2020 come segue: “La prescrizione medica avviene su modulistica predisposta dall’Azienda o su ricettario standardizzato del Servizio Sanitario nazionale o provinciale;
8. di sostituire il comma 7 dell’articolo 6 dell’Allegato 1 dei criteri per l’assistenza protesica approvati con delibera provinciale n. 569 del 28 luglio 2020, introdotto con delibera provinciale n. 214 del 29 marzo 2022, con il seguente comma: “Il collaudo dei dispositivi protesici di serie può essere fatto anche telefonicamente o con invio di una mail. Alla mail deve essere allegata anche la foto del dispositivo autorizzato. L’assistito comunicherà in questo modo all’Azienda Sanitaria l’accettazione del dispositivo protesico concesso”;
9. di concedere UNA TANTUM alle persone, che hanno diritto alle scarpe ortopediche un secondo paio di scarpe ortopediche su misura con plantare e con i relativi aggiuntivi se prescritti. Questo diritto può essere esercitato una sola volta all’atto della prima richiesta o all’atto della presentazione delle richieste successive;
10. di stabilire che la copertura delle maggiori spese per il 2024 derivanti dalla presente deliberazione stimabili in un importo pari a euro 120.000,00 è garantita dall’assegnazione a destinazione indistinta impegnata sul capitolo U13011.0000 con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1044/2023. Per gli anni 2025 e seguenti, la copertura della maggiore spesa, stimabile in un importo pari a euro 722.000,00 annui, è garantita dagli stanziamenti sul capitolo U13011.0000 dei rispettivi esercizi finanziari, che saranno impegnati nell’ambito delle future deliberazioni di assegnazione a destinazione indistinta all’Azienda sanitaria.
11. di far entrare in vigore la presente deliberazione con il 1° novembre 2024.
La presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, in quanto trattasi di un atto che interessa la generalità.