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w''') Contratto collettivo 18 dicembre 2024, n. 01)
3° contratto collettivo per il rinnovo del contratto collettivo provinicale per il comparto dell'area della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario provinciale - Chiusura triennio 2019-2021

1)
Pubblicato nel numero straordinario 1 al B.U. 20 dicembre 2024, n. 51.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente contatto collettivo, se non diversamente previsto nei singoli articoli, si applica a tutti i/tutte le dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato delle previgenti aree di contrattazione del personale dirigente medico e medico veterinario, della dirigenza sanitaria non medica (biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti), ivi compresa la dirigenza delle professioni sanitarie di cui all’art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251.

Art. 2 (Decorrenza e durata dell’accordo)

(1) Il presente contatto collettivo concerne il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, e costituisce l’accordo conclusivo del triennio 2019-2021.

Il trattamento giuridico decorre dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente accordo e rimane comunque in vigore fino a quando non sarà sostituito da un successivo contratto.

(2) Gli effetti economici decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali e, in mancanza, dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente accordo e rimangono comunque in vigore fino a quando non saranno sostituiti da un successivo contratto.

(3) Per quanto non diversamente disciplinato dal presente contratto collettivo, trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni in vigore contenute nei contratti collettivi intercompartimentali e di comparto per il personale della dirigenza sanitaria di cui all’articolo 1.

Art. 3 (Indennità per il rapporto di lavoro esclusivo – indennità di esclusività)

(1) L’articolo 18 del Contratto collettivo intercompartimentale e di comparto per l'area del personale medico e medico-veterinario del Servizio sanitario provinciale del 17 febbraio 2009 nonché l’articolo 13 del Contratto collettivo di comparto per il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale del Servizio Sanitario provinciale del 22 ottobre 2009, e successive modifiche, sono così sostituiti:

„1. I dirigenti sanitari e le dirigenti sanitarie con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato possono optare per il rapporto di lavoro esclusivo con l’Azienda sanitaria, allorché non scelgano di esercitare l'attività extramoenia, ovvero, scelgano di esercitarla all’interno dell’Azienda stessa.

Al personale che opta per l’esclusività del rapporto di lavoro spetta un’indennità specifica che è corrisposta nelle modalità di cui al comma 2.

2. Sono determinati i seguenti importi annui lordi:

a) dirigenti sanitari e dirigenti sanitarie con incarico di direzione di struttura complessa: 23.461,08 euro

b) dirigenti sanitari e dirigenti sanitarie inquadrati/inquadrate nella fascia funzionale A, con esperienza professionale nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN):

• superiore a 15 anni: 17.599,13 euro;

• tra 5 e 15 anni: 12.913,35 euro;

• sino a 5 anni: 3.199,37 euro.

c) dirigenti sanitari e dirigenti sanitarie inquadrati/inquadrate nella fascia funzionale B:

• durante il 1° anno di servizio: 554,40 euro;

• dal 2° anno di servizio in poi: 3.199,37 euro.

3. Gli importi lordi, così come sopra definiti, sono comprensivi del rateo della tredicesima mensilità. L’indennità è fissa e ricorrente e spetta per 13 mensilità. In caso di rapporto di lavoro ad orario ridotto, l’indennità di esclusività è corrisposta per intero. Essa costituisce un elemento del trattamento fondamentale, che non è soggetto agli incrementi contrattuali generali, e non viene presa in considerazione per la determinazione dell’indennità di risultato e per le ore straordinarie.

4. Ai dirigenti sanitari ed alle dirigenti sanitarie, assunti/assunte dal 1° gennaio 2024, che hanno conseguito la specializzazione nella disciplina di inquadramento, viene riconosciuta, ai soli fini della progressione dell’indennità di esclusività, un’anzianità convenzionale nella misura del 50 per cento del periodo della formazione fino ad un massimo di tre anni, ad esclusione di eventuali periodi di servizio svolti in fascia A.

5. Ai dirigenti sanitari e alle dirigenti sanitarie assunti/assunte dal 1. Gennaio 2024, esclusivamente ai fini del calcolo della progressione dell’indennità di esclusività ai sensi del comma 2 lettera b) si tiene conto anche dell'esperienza professionale maturata in qualità di dirigente sanitario/dirigente sanitaria dopo il conseguimento della specializzazione, presso strutture sanitarie pubbliche o a gestione privata facenti parte del servizio sanitario pubblico sulla base di convenzioni con i soggetti erogatori in Italia, in Paesi dell'Unione Europea, della Svizzera, dello Spazio Economico Europeo e del Regno Unito, purché riconosciuto.”

(2) Le modifiche suddette decorrono dal 01/01/2024.

Art. 4 (Rideterminazione dell’indennità di specificità per l’area del personale medico e medico-veterinario)

(1) Il comma 2 dell’articolo 15 del contratto collettivo per l’area del personale medico e medico-veterinario del 17 febbraio 2009, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Sono determinati i seguenti importi annui lordi:

a) per il personale medico inquadrato nel ruolo unico, fascia funzionale A, con meno di 2 anni di servizio effettivo in fascia funzionale A: 11.044,80 euro;

a) per il personale medico inquadrato nel ruolo unico, fascia funzionale A, con più di 2 anni di servizio effettivo in fascia funzionale A: 14.882,40 euro;

c) per il personale medico inquadrato nel ruolo unico, fascia funzionale A, con più di 15 anni di servizio effettivo in fascia funzionale A: 15.007,20 euro;

d) per i Direttori/le Direttrici di struttura complessa e responsabili di dipartimento o area: 18.720,00 euro.”

(2) Le modifiche suddette decorrono dal 01/01/2024.

Art. 5 (Rideterminazione dell‘indennità di specificità per la dirigenza sanitaria biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi)

(1) Il comma 3 dell’articolo 12 del 1° contratto stralcio per l’area dirigenza sanitaria del 24 luglio 2018, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Ai dirigenti sanitari biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi viene riconosciuta un’indennità di specificità nelle misure annue lorde di seguito indicate:

a) per il personale inquadrato nel ruolo unico, fascia funzionale A, con meno di 2 anni di servizio effettivo in fascia funzionale A: 7.402,02 euro;

b) per il personale inquadrato nel ruolo unico, fascia funzionale A, con più di 2 anni di servizio effettivo in fascia funzionale A: 9.971,21 euro;

c) per il personale inquadrato nel ruolo unico, fascia funzionale A, con più di 15 anni di servizio effettivo in fascia funzionale A: 10.054,82 euro;

d) per i Direttori/le Direttrici di struttura complessa nonché responsabili di dipartimento: 12.542,40 euro.”

(2) Le modifiche suddette decorrono dal 01/01/2024.

Art. 6 (Introduzione dell‘indennità di specificità per la dirigenza tecnico-assistenziale)

(1) Dal 1° gennaio 2024 viene riconosciuta un’indennità di specificità per la dirigenza tecnico-assistenziale nella misura annua lorda di 1.381,51 euro.

(2) L’importo lordo così come sopra definito è comprensivo del rateo della tredicesima mensilità. L’indennità è fissa e ricorrente e spetta per 13 mensilità.

Art. 7 (Indennità di funzione della dirigenza tecnico-assistenziale)

(1) Il comma 3 dell’articolo 23 dell’accordo stralcio del 24 luglio 2018 è così sostituito:

„3. Il coefficiente dell’indennità di funzione dei dirigenti delle professioni sanitarie è compreso:

a) per il dirigente tecnico-assistenziale coordinatore con incarico a tempo pieno: tra 0,90 e 2,20. In casi eccezionali il coefficiente può essere aumentato fino ad un massimo del 2,5;

b) per il dirigente tecnico – assistenziale di area territoriale e di presidio ospedaliero: tra 0,80 e 1,60.

Per i dirigenti le cui competenze e compiti rivestono carattere sovra comprensoriali, individuati nell’atto aziendale, il coefficiente può essere aumentato fino a 1,80.”

Art. 8 (Aumento del fondo per il trattamento di posizione, inclusa l’indennità dei dirigenti sostituti per la dirigenza sanitaria e dei dirigenti delle professioni sanitarie)

(1) L’articolo 28 lettera a) del 1° contratto stralcio per l’area dirigenza sanitaria del 24 luglio 2018, e successive modifiche, è così sostituito:

“a) per il trattamento di posizione, inclusa l’indennità dei dirigenti sostituti: 1.047.873,24 euro inclusi gli oneri sociali;”

(2) Le modifiche suddette decorrono dal 01/01/2024.

Art. 9 (Formazione e aggiornamento obbligatori per la dirigenza sanitaria in formazione specialistica)

(1) I moduli formativi, previsti obbligatoriamente nell’ambito di una specializzazione, come la psicoterapia nell’ambito della specializzazione in psichiatria, sono considerati come formazione ai sensi dell’articolo 7 del contratto collettivo del 24.07.2018, con le seguenti eccezioni:

- non rientrano nei limiti temporali di cui all’articolo 7 comma 7 e viene fissato un ulteriore limite individuale temporale massimo di 10 giorni (80 ore lavorative incluso il tempo di viaggio);

- viene riconosciuto il tempo della formazione, compresi i fine settimana.

Art. 10 (Aumento graduale della retribuzione della dirigenza sanitaria nella formazione specialistica transfrontaliera)

(1) L’indennità di cui alla lettera b) comma 6 dell’articolo 16 del contratto collettivo intercompartimentale e di comparto per l’area del personale medico e medico veterinario del Servizio sanitario provinciale del 17 febbraio 2009 viene aumentata per la “Sonderfach-Grundausbildung” del curriculum formativo austriaco di base di 75,00 euro lordi mensili e per la “Sonderfach-Schwerpunktausbildung” del curriculum formativo austriaco di 100,00 euro lordi mensili. L’indennità viene corrisposta per 13 mensilità.

(2) L’indennità di cui all’articolo 16 comma 2 dell’accordo stralcio II del 24/07/2018 viene aumentata per la “Sonderfach-Grundausbildung” del curriculum formativo austriaco di base di 75,00 euro lordi mensili e per la “Sonderfach-Schwerpunktausbildung” del curriculum formativo austriaco di 100,00 euro lordi mensili. L’indennità viene corrisposta per 13 mensilità.”

(3) Le modifiche suddette decorrono dal 01/01/2024.

Art. 11 (Carriera professionale)

(1) Il comma 2 dell’articolo 8 del 2° contratto stralcio per l’area dirigenza sanitaria del 23/01/2020, e successive modifiche, è così sostituito:

„2. Tale indennità è commisurata al livello dell’incarico ricevuto e corrisposta per tredici mensilità e costituisce un elemento retributivo del trattamento di posizione. Il trattamento economico del personale con un rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale al corrispondente orario di lavoro a tempo pieno.”

(2) La lettera d) dell’articolo 7 del 2° contratto stralcio per l’area dirigenza sanitaria del 23/01/2020, e successive modifiche, è così sostituito:

„d) A partire dall’anno 2024 al fine di finanziare la carriera professionale, è istituito un apposito fondo aziendale annuo di 5.419.220,00 euro (oneri sociali inclusi);”

(3) Il comma 2 dell’articolo 9 del 2° contratto stralcio per l’area dirigenza sanitaria del 02/01/2024 è così sostituito:

„2. Ai fini del finanziamento del livello iniziale è istituito, a partire dall’anno 2023, un fondo di 2.336.483,16 euro, oneri sociali a carico dell’Azienda Sanitaria inclusi. I residui sono destinati ai fondi della retribuzione di risultato (esclusi i dirigenti delle professioni sanitarie). La suddivisione dei residui a livello aziendale è effettuata in proporzione al numero di unità di personale a tempo pieno, calcolate al 31 dicembre dell’anno di riferimento nelle singole aree di appartenenza, ad esclusione dei responsabili di struttura complessa o di dipartimento.”

(4) Le modifiche suddette decorrono dal 01/01/2024.

Art. 12 (Indennità di risultato)

(1) A decorrere dal 1° gennaio 2025 l’indennità di risultato è disciplinata come segue:

Gli obiettivi del singolo vengono concordati all'inizio dell'anno di riferimento tra il personale della dirigenza sanitaria ed il preposto/la preposta competente. Per la valutazione si dovrà tenere conto:

  1. della quantità e complessità dei programmi, progetti e obiettivi concordati all'inizio dell'anno;
  2. della gestione di ulteriori particolari compiti se non già appositamente retribuiti;
  3. del grado di miglioramento di standards di qualità e grado di soddisfazione dell'utenza;
  4. dell'esperienza professionale dimostrata nella gestione delle risorse umane ed organizzative a disposizione.

(2) Per il personale dirigente senza incarico di direttore/direttrice di struttura complessa, il pagamento viene effettuato, previo colloquio e verifica da parte del diretto/della diretta superiore degli obbiettivi personali e individuali annuali. La verifica deve avvenire entro il 30 aprile dell’anno successivo, il pagamento avviene entro il 30 giugno.

(3) Per il personale dirigente con incarico di direttore/direttrice di struttura complessa, il pagamento viene effettuato, previo colloquio e verifica da parte del diretto/della diretta superiore degli obbiettivi personali e individuali nonché degli obiettivi aziendali previsti dalla “balanced scorecard” (BSC). La verifica deve avvenire entro il 31 luglio dell’anno successivo, il pagamento avviene entro il 31 agosto.

(4) Ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, all’Azienda Sanitaria sono assegnati i seguenti appositi fondi:

  1. area del personale medico-veterinario
    - per i direttori/le direttrici di struttura complessa e inclusi i responsabili di dipartimento nella misura del 15%
    - per i/le restanti dirigenti nella misura del 11,8%
  2. area della dirigenza sanitaria compresi biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi
    - per i direttori/le direttrici di struttura complessa e inclusi i responsabili di dipartimento nella misura del 15%;
    - per i restanti dirigenti nella misura del 11,8%;
  3. area dei/delle dirigenti delle professioni sanitarie;
    - per i coordinatori/le coordinatrici tecnico-assistenziali: nella misura del 14%;
    - per i/le dirigenti tecnico – assistenziali di area territoriale e di presidio ospedaliero: nella misura del 11,5%.

(5) Le percentuali di cui sopra vengono calcolate sui seguenti elementi stipendiali:

lo stipendio di livello, comprensivo dei miglioramenti collegati alla progressione professionale, l’indennità integrativa speciale come stabilito dall’art. 14 del contratto collettivo del 24 luglio 2018, l’indennità per l’uso della lingua ladina, dell’indennità di specificità, l’indennità di posizione fissa storica, l’indennità di posizione e l’indennità di sostituto, le indennità incarico di natura professionale di alta specializzazione (incluso il livello iniziale), esclusa la 13ma mensilità.

Tali fondi sono aumentati degli oneri sociali.

(6) L’indennità di risultato annuale viene corrisposta nella misura massima del 22%, calcolata sulle voci stipendiali di cui al precedente comma.

(7) A livello aziendale possono essere concordate procedure di valutazione intermedie con conseguente liquidazione infra-annuale e parziale dell’indennità di risultato.

Art. 13 (Indennità di pronto soccorso)

(1) A decorrere dal 1° gennaio 2024 ai/alle dirigenti medici operanti nei servizi di pronto soccorso, compete una indennità di 36 euro per ogni turno di 12 ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore o maggiore durata, l’indennità è corrisposta in proporzione.

(2) L’ulteriore disciplina del presente istituto è demandata alla contrattazione aziendale.

Art. 14 (Servizio di guardia in orario di lavoro)

(1) L’articolo 3 comma 6 del 1° contratto stralcio per l’area dirigenza sanitaria del 24 luglio 2018, e successive modifiche, è così sostituito:

“6. Per ogni servizio di 12 ore di guardia di unità operativa e di guardia tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee (dipartimentali o interdipartimentali), distinte tra notturna (dalle ore 20:00 alle ore 8:00) e diurna (dalle ore 8:00 alle 20:00), viene corrisposta un’indennità di servizio lorda di 140,00 euro. Qualora il turno sia articolato in orari di minore o maggiore durata, l’indennità è corrisposta in proporzione.”

(2) Le modifiche suddette decorrono dal 01/01/2024.

Art. 15 (Servizio di guardia aggiuntiva)

(1) L’articolo 4 comma 4 del 1° contratto stralcio per l’area dirigenza sanitaria del 24/07/2018, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Le ore di lavoro prestate nel corso del servizio di guardia aggiuntiva sono retribuite con un importo orario lordo di 65,00 euro.“

(2) Le modifiche suddette decorrono dal 01/01/2024.

Art. 16 (Indennità di pronta disponibilità)

(1) L’articolo 6 comma 10 del 1° contratto stralcio per l’area dirigenza sanitaria del 24/07/2018, e successive modifiche, è così sostituito:

“10. L'indennità di pronta disponibilità è stabilita per:

a) il servizio di pronta disponibilità sostitutiva 120,00 euro per turno di 12 ore;

b) il servizio di pronta disponibilità integrativa 100,00 euro per turno di 12 ore.”

(2) L’articolo 6 comma 13 del 1° accordo stralcio del 24/07/2018 è così sostituito:

“13. Per ogni servizio di pronta disponibilità effettuato in strutture diverse dall’abituale struttura ospedaliera, oltre ai compensi previsti ai commi 10, 11 e 12 del presente articolo spetta, a prescindere dalla chiamata, un’indennità di disagio del tempo di viaggio e del rimborso chilometrico, nella misura di 200,00 euro onnicomprensiva.”

(3) Gli importi di cui al comma 1, esclusi quelli di cui al comma 2, vengono corrisposti, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in forma retroattiva anche per i servizi di pronta disponibilità già pagati ai singoli dipendenti.

Art. 17 (Lavoro straordinario del personale con rapporto di lavoro a tempo pieno)

(1) Le ore di lavoro straordinario residue al 31 dicembre di ogni anno possono essere recuperate in accordo con il superiore quale riposo compensativo entro i due anni successivi.

Qualora il dipendente ne faccia richiesta, possono essere liquidate quale compenso straordinario, con una maggiorazione del 30 per cento, entro il limite di 250 ore annue e nei limiti dei budget attribuito al servizio del reparto di appartenenza.

Allo scadere dei due anni, le ore residue non recuperate vengono liquidate d’ufficio quali ore straordinarie entro i limiti di cui sopra.

Eventuali ore straordinarie residue non liquidate, perché oltre i suddetti limiti e non recuperate, non saranno riportate all’anno successivo.

Le ore straordinarie vengono liquidate alla tariffa in vigore nell’anno della loro maturazione.

(2) Le modifiche suddette decorrono per le ore prodotte dal 01/01/2025.

Art. 18 (Servizio mensa)

(1) Nell'interesse della parità di trattamento di tutto il personale del Servizio Sanitario provinciale l’articolo 46 del contratto collettivo di comparto per l'area del personale medico e medico-veterinario nel Servizio Sanitario Provinciale per il periodo 2001-2004 del 13 marzo 2003 è così sostituito:

“1. Si applica la disciplina relativa al servizio mensa dell’art. 42 del contratto collettivo di comparto per il personale del Servizio Sanitario Provinciale del 7 aprile 2005, e successive modifiche.”

(2) Nell'interesse della parità di trattamento di tutto il personale del Servizio Sanitario provinciale l’articolo 44 del contratto di comparto per il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale del Servizio sanitario provinciale, escluso il personale dell'area medica e medico veterinaria, per il periodo 2001-2004 del 05 novembre 2003 è così sostituito:

“1. Si applica la disciplina relativa al servizio mensa dell’art. 42 del contratto collettivo di comparto per il personale del Servizio Sanitario Provinciale del 7 aprile 2005, e successive modifiche.”

II. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 (Abrogazione delle norme)

(1) Con l’entrata in vigore del presente accordo e delle singole disposizioni del medesimo, cessa l’applicazione delle norme incompatibili con lo stesso. In particolare sono abrogati i seguenti articoli:

• l’art. 25 del contratto collettivo intercomparto e di comparto per l’area del personale medico e medico veterinario del Servizio Sanitario Provinciale per il periodo 2005-2008 del 17/02/2009 e successive modifiche;

• l’art. 36 del contratto di comparto per il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale del Servizio Sanitario Provinciale escluso il personale dell’area medica e veterinaria del 05/11/2003 e successive modifiche;

• l’art. 26 dell’accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale area della dirigenza sanitaria del servizio sanitario provinciale del 24/07/2018 e successive modifiche.

Art. 20 (Sospensione dell’esecuzione del contratto)

(1) Ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 165/01, l’esecuzione parziale o totale del presente contratto collettivo provinciale può essere sospesa in caso di esorbitanza dai limiti di spesa.

 

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ActionActionj''') Contratto collettivo intercompartimentale 24 agosto 2023
ActionActionk''') Contratto collettivo 7 settembre 2023
ActionActionl''') Contratto collettivo intercompartimentale 31 ottobre 2023
ActionActionm''') Contratto collettivo 7 novembre 2023
ActionActionn''') Contratto collettivo 14 novembre 2023
ActionActiono''') Contratto collettivo 1 dicembre 2023
ActionActionp''') Contratto collettivo 22 dicembre 2023
ActionActionq''') Contratto collettivo 18 novembre 2024
ActionActionq''') Contratto collettivo 2 gennaio 2024
ActionActionr''') Contratto collettivo 16 dicembre 2024
ActionActiont''') Contratto collettivo 16 dicembre 2024
ActionActionu''') Contratto collettivo 16 dicembre 2024, n. 0000
ActionActionv''') Contratto collettivo 16 dicembre 2024
ActionActionw''') Contratto collettivo 18 dicembre 2024, n. 0
ActionActionI. DISPOSIZIONI GENERALI
ActionActionII. DISPOSIZIONI FINALI
ActionActionx''') Contratto collettivo 9 gennaio 2025
ActionActionx''') Contratto collettivo 9 gennaio 2025
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
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ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
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ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
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ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
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ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
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