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v''') Contratto collettivo 16 dicembre 2024 1)
Contratto collettivo di comparto per il personale provinciale

1)
Pubblicato nel straordinario n. 1 al B.U. 20 dicembre 2024, n. 51.

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente contratto collettivo si applica al personale del comparto dell'Amministrazione provinciale.

Art. 2 (Durata e decorrenza)

(1) Il presente contratto rimane in vigore fino a quando sarà sostituito dal successivo contratto collettivo di comparto.

(2) Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali. In mancanza di decorrenze indicate, gli effetti giuridici ed economici decorrono dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto.

CAPO II
Norme generali sull’orario di lavoro e sull’organizzazione dell’orario di lavoro ai fini della sicurezza e della salute del personale con riguardo alle disposizioni vigenti dell’UE

Art. 3 (Orario di lavoro a tempo pieno e durata massima settimanale)

(1) L’art. 2, comma 1 del contratto collettivo di comparto del 24.11.2009 è sostituito dal seguente:

“1. Per il personale a tempo pieno l’orario di lavoro settimanale è di 38 ore. Esso è, di norma, articolato in non più di nove mezze giornate distribuite su cinque o sei giorni ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico. Eventuali modifiche all’articolazione dell’orario vigente vengono introdotte previo confronto con le organizzazioni sindacali.”

(2) L’art. 2, comma 3 del contratto collettivo di comparto provincia del 24.11.2009, è sostituito dal seguente:

“3. Fatta salva la diversa articolazione dell’orario di lavoro giornaliero regolamentata per esigenze di servizio, previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative, nonché quanto disposto dall’art. 4 del contratto di comparto 4. uglio .2002, per il personale a tempo pieno l’orario di lavoro giornaliero è da prestarsi tra le ore 7:00 e le ore 19:00 nelle giornate da lunedì a giovedì, e tra le ore 7:00 e le ore 14:00 nella giornata di venerdì.”

Art. 4 (Articolazione dell’orario flessibile)

(1) L’art. 4, comma 1, del contratto collettivo di comparto del 24.11.2009 è sostituito dal seguente:

“1. A decorrere dal 01.01.2025 l’orario di lavoro flessibile registrato con strumenti elettronici è articolato per la generalità del personale, salvo diversa disciplina prevista per determinati settori, come segue:

a) per il personale a tempo pieno:

Nelle giornate da lunedì a giovedì:

- dalle ore 7:00 alle ore 8:45: fascia flessibile,

-dalle ore 8:45 alle ore 12:15 fascia obbligatoria;

- dalle ore 12:15 alle ore 19:00 fascia flessibile;

Nella giornata di venerdì:

- dalle ore 7:00 alle ore 8:45: fascia flessibile,

- dalle ore 8:45 alle ore 12:15 fascia obbligatoria,

- dalle ore 12:15 alle ore 14:00 fascia flessibile. Non è previsto il rientro pomeridiano.

b) per il personale a tempo parziale:

Articolazione dell’orario in senso orizzontale, verticale o misto, da determinarsi per iscritto dal superiore competente previo confronto con il personale interessato nel rispetto delle esigenze di servizio, delle fasce flessibili ed obbligatorie di cui alla lettera a) e di eventuali esigenze particolari del personale. La fascia obbligatoria può essere ridotta.

Nel rispetto della fascia obbligatoria e dopo massimo sei ore continuative di lavoro è obbligatorio fare una pausa di non meno di 30 minuti ininterrotti. L’articolazione individuale dell’orario di lavoro deve comunque tenere conto delle esigenze di servizio.”.

(2) Dopo l’art. 4, comma 1 del contratto collettivo di comparto del 24.11.2009 viene inserito il seguente comma 1-bis:

“1-bis: L’orario teorico giornaliero di lavoro nelle giornate dal lunedì al giovedì è di 8 ore mentre nella giornata di venerdì di 6 ore.”

(3) L’art. 4, comma 3 del contratto collettivo di comparto del 24.11.2009 è sostituito dal seguente:

“3. Fatte salve le particolari forme di articolazione dell’orario di lavoro concesse, il personale con orario di lavoro flessibile registrato con strumenti elettronici, ai fini di una miglior flessibilizzazione delle modalità di prestazione del lavoro nonché del contemperamento delle esigenze personali con le esigenze di servizio, a decorrere dal 01.01.2025 dispone di una banca ore individuale. Tale banca ore è dotata di un saldo positivo, che non può superare le cinquanta ore e di un saldo negativo, che non può superare le otto ore. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 7, nella banca ore confluisce esclusivamente il lavoro prestato nella fascia oraria indicata all’articolo 2, comma 3. Il saldo positivo dell’orario di lavoro consente, in mancanza di motivate ed urgenti esigenze di servizio, il recupero dello stesso anche nella fascia obbligatoria e anche sotto forma di giornata intera o giornate intere.”

(4) Dopo l’art. 4, comma 3 del contratto collettivo di comparto del 24.11.2009 è inserito il seguente comma 3-bis:

“3-bis. La banca ore è calcolata proporzionalmente per il personale a tempo parziale.”

Art. 5 (Lavoro straordinario)

(1) L’articolo 7 comma 1 del contratto collettivo di comparto 24.11.2009 è sostituito dal seguente:

“1. In caso di effettive esigenze di servizio il personale provinciale è tenuto alla prestazione di lavoro straordinario, in base ad un relativo ordine di servizio o ad autorizzazione e nei limiti individuali previsti. Per tale personale nella banca ore di cui all’articolo 4 comma 3 confluisce anche il lavoro prestato fuori dalla fascia oraria indicata all’articolo 2, comma 3.”

(2) Dopo l’articolo 7 comma 1 del contratto collettivo di comparto 24.11.2009 è inserito il seguente comma 1-bis:

“1-bis. Il personale autorizzato a svolgere ore straordinarie può chiedere la monetizzazione delle ore eccedenti la banca ore di cui al comma 1.”

(3) L’articolo 7 comma 4 del contratto collettivo di comparto 24.11.2009 è sostituito dal seguente:

“4. In deroga al limite individuale annuo di cui al comma 3 vengono fissati i seguenti limiti annuali individuali per le sottoindicate categorie del personale:

a) segretari/e particolari dei membri della Giunta provinciale nonché segretario/a personale del/la Presidente della Provincia: 480 ore;

b) autisti dei membri della Giunta provinciale non chiamati dall’esterno: 480 ore;

c) personale ausiliario addetto alle attività extrascolastiche: 300 ore;

d) personale impiegato in interventi d’urgenza per calamità naturali o in altri soccorsi d’urgenza: 500 ore.”

Art. 6 (Disciplina del servizio mensa)

(1) L’articolo 3 del contratto collettivo di comparto per il personale dell’Amministrazione provinciale del 21.12.2021, viene così sostituito:

“Art. 3 (Servizio mensa e servizio alternativo di mensa)

1. Per il personale provinciale possono essere istituiti appositi servizi mensa, gestiti direttamente dall'Amministrazione oppure affidati ad un'impresa specializzata nel settore.

2. Il personale provinciale può fruire dei servizi mensa, incluse le mense scolastiche, di altri enti, a condizione che tra l’Amministrazione provinciale e gli stessi enti sia stata stipulata una convenzione a tal proposito.

3. L'Amministrazione mette a disposizione del personale provinciale un singolo buono pasto del valore previsto dall’art. 96 del CCI 12/02/2008 per giorno di lavoro, il quale può essere utilizzato in alternativa alla fruizione di un servizio mensa diretto, affidato o convenzionato di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo il rispetto dei presupposti di cui al comma 4.

4. Il personale provinciale ha diritto al buono pasto di cui al comma 3 a condizione che sussista uno dei seguenti presupposti:

a) quando è prestata un’attività lavorativa giornaliera di non meno di sei ore, oppure un’attività di insegnamento giornaliera di non meno di 300 minuti da lunedì a giovedì, e di 5 ore oppure di un’attività di insegnamento giornaliera di non meno di 240 minuti il venerdì;

b) quando l’orario giornaliero, in base alla determina da parte del/la superiore competente, è frazionato alla mattina e al pomeriggio o alla sera, a condizione che il rientro abbia una durata minima pari ad almeno un’ora o un’unità didattica;

c) quando l’orario giornaliero, in base alla determina da parte del/la superiore competente, è frazionato al pomeriggio e alla sera, a condizione che il rientro abbia una durata minima pari ad almeno un’ora o un’unità didattica.

Il buono pasto deve essere utilizzato, a pena di decadenza, senza limiti di fasce orarie nel giorno di lavoro di riferimento;

5. Il buono pasto dà diritto al consumo o all’acquisto di un pasto in un esercizio convenzionato. Se il consumo o l’acquisto di un pasto presso un esercizio convenzionato non è possibile a causa di un’intolleranza alimentare comprovata, il personale interessato è autorizzato a consumare o ad acquistare un pasto presso un esercizio non convenzionato.

6. Qualora il personale che presta servizio prevalentemente in un distretto o in un’area assegnatoli non abbia la possibilità di consumare o di acquistare il pasto in un esercizio convenzionato o – in casi eccezionali – non convenzionato allo stesso spetta, alternativamente al buono pasto, un rimborso forfettario pari a 12,00 euro al giorno ai sensi dell’articben des derolo 5, comma 2, dell’allegato 1 del contratto collettivo intercompartimentale del 12/02/2008.”

CAPO III
Salario di produttività

Art. 7 (Valutazione del personale)

(1) La valutazione delle prestazioni rese dal personale avviene sulla base di un accordo da stipulare all’inizio del periodo di valutazione (anno solare/anno scolastico per il personale che opera nell’ambito scolastico) con il/la diretto/a superiore sulle mansioni/sui compiti da svolgere rispettivamente sugli obiettivi e risultati da raggiungere nel corso del periodo al quale accordo si riferisce.

Art. 8 (Fondo del salario di produttività del personale)

(1) Il fondo del salario di produttività del personale provinciale è determinato in base alla rispettiva disciplina prevista a livello di contrattazione intercompartimentale per il personale provinciale, ad eccezione dei/delle dirigenti, del personale docente delle scuole provinciali e di altre categorie di personale espressamente escluse dalla corresponsione del salario di produttività.

(2) Con decorrenza dall’anno scolastico 2024/2025 il fondo del salario di produttività per il personale docente delle scuole provinciali è costituito nella misura di euro 800,00 per unità di personale a tempo pieno, ivi compresi i/le docenti di applicazioni tecniche.

Art. 9 (Quota individuale teorica e sua suddivisione)

(1) La quota individuale teorica di salario di produttività del fondo di cui all’articolo 8 comma 1 viene calcolata nel rispetto delle unità a tempo pieno da organico in data 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto della loro suddivisione fra le singole qualifiche funzionali e applicando la seguente proporzione tra le singole qualifiche funzionali:

I qualifica funzionale 100

II qualifica funzionale 109

III qualifica funzionale 114

IV qualifica funzionale 118

V qualifica funzionale 126

VI qualifica funzionale 134

VII qualifica funzionale 149

VII-ter qualifica funzionale 153

VIII qualifica funzionale 169

IX qualifica funzionale 190

(2) La quota individuale teorica di salario di produttività è assegnata ad ogni ripartizione, in base alle unità a tempo pieno della rispettiva qualifica funzionale ad essi assegnate da organico alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Art. 10 (Premio di produttività collettiva)

(1) Il premio di produttività collettiva è corrisposto al personale delle unità organizzative che abbiano raggiunto gli obiettivi.

(2) Esso non spetta al personale valutato negativamente, mentre per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale nonché assente dal servizio esso spetta in proporzione al trattamento economico fondamentale in godimento.

(3) Il premio di produttività collettiva è pari alle seguenti percentuali della quota individuale teorica calcolata in base all’Art. 9:

I qualifica funzionale: 66 %)

II qualifica funzionale: 66 %

III qualifica funzionale: 66 %

IV qualifica funzionale: 50 %

V qualifica funzionale: 50 %

VI qualifica funzionale: 50 %

VII qualifica funzionale: 50 %

VII-ter qualifica funzionale: 30 %

VIII qualifica funzionale: 30 %

IX qualifica funzionale: 30 %

Art. 11 (Premio di produttività individuale)

(1) Al personale viene corrisposto il premio di produttività individuale in base ad una valutazione, nell’ambito di un apposito colloquio, del raggiungimento degli obiettivi concordati per iscritto all'inizio del periodo di riferimento.

(2) Per l'assegnazione del premio di produttività individuale valgono i seguenti criteri:

  1. Entità degli obiettivi concordati, tenendo conto della complessità dei compiti assegnati e delle responsabilità correlate, nonché grado di raggiungimento degli stessi;
  2. svolgimento di ulteriori compiti;
  3. assenze prolungate e/o ripetute che determinano l’aumento del carico di lavoro di altro personale.

(3) Il premio di produttività individuale può essere attribuito a un numero limitato di personale; è comunque inibito l'esclusione di interi gruppi di persone.

(4) Al personale la cui prestazione viene valutata con “molto buono” oppure con un punteggio equivalente a tale valutazione, deve essere garantita la corresponsione di un premio di produttività individuale pari ad almeno la metà del premio base attribuito legato alla produttività collettiva.

(5) Il personale ha diritto di prendere visione dell'elenco del personale a cui viene assegnato il premio aggiuntivo nell'ambito della struttura dirigenziale di appartenenza, e nei relativi importi. Il/la dirigente comunica tempestivamente l’elenco dei premi assegnati alle/ai proprie/i collaboratrici/ collaboratori con mezzi adeguati.

CAPO IV
Indennità

Art. 12 (Compenso per attività di formazione e di aggiornamento)

(1) Con decorrenza dal 01.01.2025 l’art. 28 del contratto collettivo di comparto del 27.06.2013 è sostituito dal seguente:

“Art. 28 (Compenso per attività di formazione e di aggiornamento)

1. Al personale docente che, oltre all’ordinaria attività d’insegnamento viene impiegato in attività di formazione e di aggiornamento – in presenza, online o in forma mista – come corsi, seminari, workshop, training, formazione pratica, convegni, congressi, conferenze e misure di supporto, promozione e/o accompagnamento, in cui sono previsti, supervisione, coaching, mediazione o counseling, nonché alle letture di autori, che si svolgono al di fuori dell’attività formativa per studenti e apprendisti, sono attribuiti i seguenti compensi massimi, determinati in accordo con il/la competente superiore:

a) 80,00 euro all’ora nell’ambito delle iniziative di formazione e aggiornamento, esclusi quelle verso studenti e apprendisti, la quale viene retribuita come attività didattica;

b) 60,00 euro all’ora per altre attività (tutoring, moderazione, direzione e coordinamento dei corsi);

2. Ai fini della determinazione dell’effettivo compenso sono da considerare la natura e l’impegno per la preparazione dell’iniziativa, il livello di qualificazione e l’esperienza professionale del relatore, il pubblico di riferimento e lo svolgimento in giorni non lavorativi o festivi.

3. Le unità didattiche hanno una durata di 60 minuti. L’ora è l’unità didattica all’interno di un seminario o corso, composta da più unità, comprese brevi pause tra le singole unità.

4. Il compenso orario di cui al comma 1 è concesso per non più di otto unità didattiche al giorno. Al personale docente provinciale spetta il rimborso delle eventuali spese di viaggio e vitto, se l’attività di relatore viene svolta al di fuori della sede di servizio o nei giorni di sabato, festivi o nel periodo non scolastico presso la sede di servizio.

5. Per l’elaborazione di materiale didattico o di eventuale materiale di supporto e per particolari prestazioni aggiuntive, come la fornitura di materiali specifici per il pubblico di riferimento o di questionari, video didattici ecc., per la correzione di tesi finali, la documentazione dei risultati del lavoro, l’assistenza tecnica nelle iniziative online, la registrazione e l’utilizzo di webinar ecc., nonché per la preparazione e il riordino di laboratori o aule pratiche, può essere concessa, in casi giustificati, al massimo la metà dei compensi determinati ai sensi del comma 1.

6. Al personale docente comandato presso la Provincia o altri enti appartenenti alla Provincia, nonché al personale docente comandato presso l’amministrazione scolastica, spetta la retribuzione per l’attività di relatore del personale amministrativo. Inoltre, si applicano le disposizioni vigenti per il personale amministrativo.”

Art. 13 (Indennità onnicomprensiva per segretari/e scolastici/che)

(1) L’art. 13 del contratto collettivo di comparto del 08.03.2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 13 (Indennità per il/la segretario/a scolastico/a)

1. Con decorrenza dal 01.01.2025 al/la segretario scolastico/a è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva per segretario/a scolastico/a, volta a remunerare sia le particolari responsabilità derivanti dalle attività per il regolare funzionamento dei servizi amministrativi, contabili e ausiliari che all’effettivo coordinamento del personale a esso/a assegnato. L’indennità, la cui percentuale è riferita allo stipendio iniziale della qualifica funzionale di appartenenza, è determinata in base ai coefficienti rispettivamente le pesature fissati per la complessità amministrativa della direzione scolastica come segue:

- coefficiente da 0,80 fino a 0,99 rispettivamente pesatura B1 fino a B2: 40%;

- coefficiente da 1,0 fino a 1,19 rispettivamente pesatura B3: 50%;

- coefficiente da 1,2 fino a 1,39 rispettivamente pesatura B4: 60%;

- coefficiente da 1,40 fino a 1,50 rispettivamente pesatura B5: 70%.

2. L’indennità di cui al comma 1 è aumentata, in caso di svolgimento delle attività di segretario/a scolastico/a in direzioni scolastiche aggiuntive; l’aumento è pari al 50% dell’indennità prevista per la relativa direzione scolastica aggiuntiva.

3. Per ogni direzione scolastica non può essere assegnata più di un’indennità che, in caso di servizio contemporaneo di più persone inquadrate nel profilo di segretario/a scolastico/a nella stessa direzione scolastica, può essere suddivisa tra gli stessi/le stesse in base alla suddivisione delle competenze e delle responsabilità.

4. L’indennità viene corrisposta mensilmente per 12 mesi.

5. Con decorrenza dal 01.01.2025 l’indennità del presente articolo sostituisce tutte le indennità di coordinamento e/o di istituto corrisposte fino a tale data.”

Art. 14 (Indennità per il personale della Centrale viabilità)

(1) L’art. 7 dell’allegato 1 parte 2a del contratto di comparto del 04.07.2002 viene così sostituito:

“Art. 7 (Indennità per il personale della Centrale viabilità)

1. Con decorrenza dal 01.01.2024 l’indennità di istituto mensile spettante al personale che presta servizio di turno o di reperibilità presso la Centrale viabilità è determinata nella misura del 45 percento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale di appartenenza. Tale indennità retribuisce le particolari esigenze di servizio, le complessità e le molteplicità delle attività svolte nonché le maggiori responsabilità connesse al servizio informativo.”

Art. 15 (Indennità di mediatore/trice del lavoro)

(1) Dopo l’art. 10 dell’allegato 1, parte 2a del contratto di comparto del 04.07.2002 viene inserito il seguente Art. 10-bis:

“Art. 10-bis (Indennità di mediatore/mediatrice del lavoro)

1. Con decorrenza dal 01.01.2025 al personale inquadrato nel profilo professionale di mediatore/trice al lavoro è riconosciuta un’indennità di mediatore/trice del lavoro mensile nella misura del 30 percento dello stipendio mensile iniziale della qualifica funzionale di appartenenza. Tale indennità retribuisce le particolari esigenze di servizio, le complessità e molteplicità delle attività svolte nonché le maggiori responsabilità connesse al servizio di mediazione del lavoro.”

Art. 16 (Indennità per il personale addetto al servizio di sportello)

(1) Dopo l’art. 10-bis dell’allegato 1, parte 2a del contratto di comparto del 04.07.2002 viene inserito il seguente Art. 10-ter:

“Art. 10-ter (Indennità per il personale addetto ai servizi di sportello)

1. Con decorrenza dal 01.01.2025 al personale che presta prevalentemente servizio presso gli sportelli aperti al pubblico definiti dalla Giunta provinciale, è riconosciuta un'indennità di sportello del 25% dello stipendio iniziale della qualifica funzionale di appartenenza. Tale indennità retribuisce le particolari esigenze di servizio, le complessità e le molteplicità delle attività svolte nonché le maggiori responsabilità connesse al servizio di sportello.

2. L’indennità di sportello non spetta al personale a cui è già riconosciuta una specifica indennità di istituto per l’espletamento di attività aperte al pubblico in base all’inquadramento del profilo professionale di appartenenza.”

Art. 17 (Indennità di servizio strade)

(1) L’art. 8 dell’allegato 1, parte 2a del contratto di comparto del 04.07.2002 viene così sostituito:

“Art. 8 (Indennità di servizio strade)

1. Con decorrenza 01.01.2025 al personale inquadrato nei profili professionali di cantoniere provinciale e di cantoniere è riconosciuta un’indennità di servizio stradale pari al 45 percento dello stipendio iniziale della corrispondente qualifica funzionale di appartenenza. Tale indennità retribuisce le particolari esigenze, le complessità e le molteplicità delle attività svolte nonché nello specifico gli elevati rischi e le maggiori responsabilità connessi al servizio stradale.”

Art. 18 (Indennità di collaudo e indennità di polizia giudiziaria per il personale inquadrato nel profilo professionale ispettore/trice tecnico/a del lavoro)

(1) Dopo l’art. 1 comma 2 dell’allegato 1, parte 2a del contratto di comparto del 04.07.2002 è inserito il seguente comma 3:

“3. Con decorrenza dal 01.01.2025 l’indennità di collaudo di macchine ed impianti spettante al personale inquadrato nel profilo professionale di ispettore/trice tecnico/a del lavoro collocato presso l’ispettorato del lavoro è determinata nella misura del 25 percento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale di appartenenza. Decorsi cinque anni di servizio effettivo, con valutazioni positive, l’indennità è aumentata al 40 percento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale.”

(2) Dopo l’art. 6 comma 1 dell’allegato 1 parte 2a del contratto di comparto del 04.07.2002 è inserito il seguente comma 2:

“2. Con decorrenza dal 01.01.2025 l’indennità di polizia giudiziaria spettante al personale inquadrato nel profilo professionale di ispettore/trice tecnico/a del lavoro collocato presso l’ispettorato del lavoro è determinata nella misura del 15 percento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale di appartenenza.”

Art. 19 (Indennità di polizia giudiziaria e indennità di ispettore/trice di lavoro del personale inquadrato nel profilo professionale ispettore/trice del lavoro)

(1) Dopo l’art. 6 comma 2 dell’allegato 1, parte 2a del contratto di comparto del 04.07.2002 è inserito il seguente comma 3:

“3. Con decorrenza dal 01.01.2025 l’indennità di polizia giudiziaria spettante al personale inquadrato nel profilo professionale di ispettore/trice del lavoro collocato presso l’ispettorato del lavoro è confermata nella misura del 15 percento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale di appartenenza.”

(2) Dopo l’art. 10-ter dell’allegato 1, parte 2a del contratto di comparto del 04.07.2002 è inserito il seguente Art. 10-quater:

“Art. 10-quater (Indennità di ispettore del lavoro)

1. Con decorrenza 01.01.2025 al personale inquadrato nel profilo professionale di ispettore/trice del lavoro collocato/a presso l’ispettorato del lavoro è riconosciuta un’indennità di ispettore/trice del lavoro nella misura del 25 percento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale di appartenenza. Decorsi cinque anni di servizio effettivo, con valutazioni positive, l’indennità è aumentata al 40 percento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale.”

Art. 20 (Indennità di conservatore/trice e di collaboratore/trice tavolare)

(1) Dopo l’art. 10-quater dell’allegato 1, parte 2a del contratto di comparto del 04.07.2002 è inserito il seguente Art. 10-quinquies:

“Art. 10-quinquies (Indennità di conservatore/trice tavolare)

1. Con decorrenza dal 01.01.2025 al personale inquadrato nei profili professionali conservatore/trice tavolare e conservatore/trice tavolare superiore, è riconosciuta l’indennità di conservatore/trice tavolare mensile nella misura del 40 percento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale di appartenenza. Tale indennità retribuisce il rilevante grado di responsabilità, l’elevato rischio professionale, la particolare complessità delle procedure inerenti al servizio, incluso il servizio di sportello, e tiene altresì conto dell’abilitazione alle funzioni di conservatore/trice del libro fondiario. Con la stessa decorrenza l’indennità di conservatore/trice tavolare assorbe qualsivoglia indennità d’istituto erogato agli stessi fini.”

(2) Dopo l’art. 10-quinquies dell’allegato 1 parte 2a del contratto di comparto del 04.07. 2002 è inserito il seguente art. 10-sexies:

“Art. 10-sexies (Indennità di collaboratore/trice tavolare)

1. Con decorrenza dal 01.01.2025 al personale inquadrato nel profilo professionale collaboratore/trice tavolare è riconosciuta l’indennità del/la collaboratore/trice tavolare mensile nella misura del 30 percento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale di appartenenza. Tale indennità retribuisce il rilevante grado di responsabilità, l’elevato rischio professionale e la particolare complessità delle procedure inerenti al servizio, incluso il servizio di sportello. Con la stessa decorrenza l’indennità di collaboratore/trice tavolare assorbe qualsivoglia indennità d’istituto erogato agli stessi fini.”

Art. 21 (Indennità per il personale preposto alla scuola dell'infanzia)

(1) L’articolo 6 del contratto collettivo di comparto del 14.06.2005, viene così sostituito:

“Art. 6 (Indennità di istituto per il personale preposto alla scuola dell’infanzia)

1. Con decorrenza dal 01.01.2025 l’indennità di istituto riconosciuta al personale preposto ad una o più scuole dell’infanzia è riconosciuta la seguente indennità di istituto mensile:

a) una sezione: euro 280,00;

b) due sezioni: euro 350,00;

c) tre sezioni: euro 400,00;

d) quattro sezioni: euro 200,00;

e) cinque sezioni: euro 250,00;

e) sei sezioni: euro 300,00;

f) sette e più sezioni: euro 350,00.

2. Il personale preposto a non meno di quattro sezioni è esonerato dall’insegnamento.

3. L’indennità d’istituto retribuisce il compito precipuo di gestire il team pedagogico, di cui curano gli aspetti organizzativi, amministrativi e comunicativi, la loro responsabilità di formulare e attuare i progetti educativi nella scuola e il ruolo di prima persona di riferimento per l’ente gestore, le famiglie, nonché altri stakeholders del territorio.”

Art. 22 (Indennità per il personale addetto a bambini/e e alunni/e con disabilità)

(1) L’art. 9 dell’allegato 1, parte 2a del contratto di comparto del 04.07.2002 è sostituito dal seguente:

„Art. 9 (Indennità per il personale addetto a bambini/e e alunni/e con disabilità)

1. Al personale insegnante ed equiparato addetto a bambini/e e alunni/e con disabilità nell'ambito delle scuole di ogni ordine e grado, incluse le scuole materne, spetta un'indennità di istituto mensile nella misura del quattro per cento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale di appartenenza.

2. Con decorrenza dal 01.01.2025 l’indennità riconosciuto ai/alle collaboratori/trici all’integrazione in possesso dei requisiti di accesso è determinata nella misura complessiva del 20 percento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale di appartenenza. Tale indennità retribuisce la maggiore responsabilità e il rischio professionale nonché, in particolare, la specifica formazione professionale connessa.

3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 viene attribuita per anno scolastico o frazione di esso.”

Art. 23 (Indennità di istituto per il personale inquadrato nel profilo professionale ispettore/trice amministrativo/a in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense)

(1) Dopo l’art. 10-sexies dell’allegato 1 parte 2a del contratto collettivo di comparto del 04.07.2002 viene inserito il seguente Art. 10-septies:

“Art. 10-septies (Indennità di istituto per personale in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense)

1. Al personale inquadrato nel profilo professionale di ispettore/trice amministrativo/a, che abbia conseguito l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense e che svolga mansioni di particolare rilevanza giuridica e complessità con conseguente maggiore responsabilità, rischi e carichi di lavoro non già adeguatamente retribuiti attraverso lo stipendio della qualifica funzionale, è riconosciuta, su richiesta e dietro parere favorevole del/la proprio/a superiore, un’indennità d’istituto pari al 20 percento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale di appartenenza.”

Art. 24 (Fondo per indennità d’istituto e di coordinamento)

(1) Il comma 1 dell’art. 10 del contratto di comparto del 04.07.2002 viene sostituito dal seguente:

“1. Nel rispetto delle risorse annualmente messe a disposizione con apposito fondo da parte della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il direttore/la direttrice di Ripartizione o la Direzione scolastica può assegnare con proprio decreto un’indennità d’istituto che non può superare la misura massima del quarantacinque percento:

a) a categorie di personale che svolge mansioni con conseguente maggiore responsabilità o rischi o carichi di lavoro non già adeguatamente retribuiti attraverso lo stipendio della qualifica funzionale di appartenenza;

b) a singole persone a cui vengono affidate mansioni con conseguente maggiore responsabilità o rischi o carichi di lavoro non già adeguatamente retribuiti attraverso lo stipendio della qualifica funzionale di appartenenza.”

(2) Dopo il comma 3 dell’art. 10 del contratto di comparto del 04.07.2002 viene inserito il seguente comma 3-bis:

“3-bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 1, 2 e 3 la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con decorrenza dal 01.01.2025, assegna annualmente alle singole strutture un apposito fondo. Ai fini della determinazione del fondo complessivo essa tiene conto dei seguenti criteri:

a) complessità della struttura,

b) varietà dei compiti istituzionali della struttura,

c) molteplicità dei servizi offerti dalla struttura,

d) incompatibilità di erogazione dell’indennità d’istituto da fondo con altre indennità d’istituto, previste dalla contrattazione collettiva per le stesse mansioni, attività e responsabilità,

e) ammontare delle indennità di istituto già in erogazione al 31.12.2024 in base all’articolo 11 dell’allegato 1, parte 2a del presente contratto.

Il fondo di cui al presente comma ricomprende altresì le risorse destinate all’erogazione delle indennità di coordinamento di cui all’Art. 11. Il/la dirigente comunica tempestivamente l’elenco delle indennità assegnate dal fondo con mezzi adeguati ai propri dipendenti.”

(3) Il comma 1 dell’art. 11 del contratto collettivo di comparto del 04.07.2002 è sostituito dal seguente:

“1. Nel rispetto delle risorse annualmente messe a disposizione con apposito fondo dalla Giunta provinciale di cui al comma 3-bis dell’Art. 10, il direttore/la direttrice di Ripartizione può conferire un incarico di coordinamento nel rispetto dei seguenti criteri:

a) presenza minima di sei persone effettivi da coordinare, anche se dipendenti da altri enti e/o strutture; in casi eccezionali è sufficiente la presenza minima di quattro persone, compreso il coordinatore/la coordinatrice;

b) necessità di garantire la funzionalità del servizio, la gestione di un settore e la sorveglianza del relativo personale mediante apposito coordinatore/apposita coordinatrice;

c) durata massima dell'incarico: anni quattro, rinnovabile.”

(4) Dopo il comma 3 dell’art. 11 del contratto di comparto del 04.07.2002 viene inserito il seguente comma 3-bis:

“3-bis. Il direttore/la direttrice di Ripartizione istituisce con proprio decreto l’unità di coordinamento, assegna dall’organico della propria Ripartizione e/o da altri enti e strutture il numero di dipendenti alla nuova unità di coordinamento e nomina il coordinatore/la coordinatrice. Il numero di dipendenti assegnati all’unità di coordinamento rappresenta la base di calcolo per l'indennità di coordinamento di cui al comma 3 del presente articolo per tutta la durata dell’incarico.”

(5) Dopo il comma 5 dell’art. 11 del contratto di comparto del 04.07.2002 è inserito il seguente comma 5-bis:

“5-bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 la Giunta provinciale, con decorrenza dal 01.01.2025, integra annualmente il fondo di cui all’articolo 10, comma 3-bis. Le indennità di coordinamento in erogazione in data 01.01.2025 fanno comunque parte del fondo.”

Art. 25 (Indennità d’istituto per il personale addetto al gruppo tecnico operativo per la conservazione dell’orso bruno sulle Alpi centro-orientali e la gestione dei grandi predatori.)

(1) Dopo l’art. 10-septies dell’allegato 1 parte 2a del contratto collettivo di comparto del 04.07.2002 viene inserito il seguente Art. 10-octies:

“Art. 10-octies (Indennità di istituto per il personale addetto al gruppo tecnico operativo per la conservazione dell’orso bruno sulle Alpi centro-orientali e la gestione dei grandi predatori.)

1. Con decorrenza dal 01.01.2025 al personale assegnato al gruppo tecnico operativo per la Conservazione dell'orso bruno sulle Alpi Centro-orientali e la gestione dei grandi predatori è riconosciuta un'indennità di istituto pari al 35 percento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale di appartenenza. Con la stessa decorrenza cessa la corresponsione di qualsivoglia altra remunerazione per le stesse finalità.”

Art. 26 (Cumulo di indennità)

(1) L’art. 16 del contratto collettivo di comparto del 04.07.2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 16 (Limiti massimi per singole indennità e cumulabilità fra le stesse)

1. Per il personale dell’Amministrazione provinciale trova diretta applicazione la disciplina in tema di cumulabilità delle indennità prevista dal contratto di intercomparto.”

CAPO V
Personale di cui all’art. 49 della legge provinciale 21.07.2022, n. 6/2022

Art. 27 (Trattamento economico degli avvocati/delle avvocate dell’Avvocatura della Provincia)

(1) A decorrere dal 01.01.2025 il trattamento economico degli avvocati/delle avvocate della Provincia, in base all’articolo 49 della legge provinciale n. 6 del 21.07.2022, è determinato come segue:

  1. stipendio iniziale del livello retributivo superiore della nona qualifica funzionale;
  2. indennità integrativa speciale della nona qualifica funzionale;
  3. indennità di bilinguismo C1 (ex A)
  4. indennità di esclusività forense mensile, per 13 mensilità, pari a:
    - euro 2.200,00 per gli avvocati/le avvocate non abilitati/e al patrocinio preso la Corte di Cassazione; dopo quattro anni di effettivo servizio ed a seguito di valutazione positiva da parte del/la diretto/a superiore tale indennità è aumentata a euro di esclusività di avvocato/a è determinata con euro 2.445,00;
    - euro 3.215,00 per gli avvocati/le avvocate abilitati/e al patrocinio presso la Corte di Cassazione, che spetta dal primo giorno del mese successivo all’abilitazione al patrocinio in cassazione.
  5. indennità di coordinamento mensile, per 13 mensilità, pari a euro 770,00 per gli avvocati/le avvocate abilitati/e al patrocinio presso la Corte di Cassazione con funzione di coordinamento ai sensi dell’articolo 49, comma 4 della legge provinciale 21.07.2022, n. 6.

(2) Il trattamento economico di cui al comma 1 è onnicomprensivo e non cumulabile con qualsiasi ulteriori indennità e compensi, ad eccezione dei compensi forensi e del rimborso spese secondo la disciplina vigente per la generalità del personale provinciale in caso di missione. Per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale il trattamento economico di cui al presente articolo è calcolato in proporzione.

(3) Gli avvocati/Le avvocate in servizio all’entrata in vigore del presente contratto collettivo di comparto, che al 01.01.2025 sono inquadrati in una classe più avanzata rispetto alla classe 0 del livello retributivo superiore della nona qualifica funzionale, mantengono tale inquadramento; nei loro confronti gli importi delle indennità di esclusività di avvocato di cui alla lettera d) sono decurtati in misura corrispondente alla differenza tra lo stipendio da inquadramento in godimento e lo stipendio di cui alla lett. a) del comma 1.

(4) A decorrere dall’entrata in vigore non trova più applicazione l’istituto della progressione di carriera.

CAPO VI
Profili professionali tecnico-amministrativi

Art. 28 (Profili professionali della qualifica funzionale II)

(1) Viene istituito il profilo professionale “Ausiliario/Ausiliaria”, ascritto alla II qualifica funzionale:

Ausiliario/a (II)

1. Compiti

L’ausiliario/a può essere collocato/a presso strutture sia amministrative sia scolastiche e, in conformità alle indicazioni e istruzioni e sotto la vigilanza delle professionalità superiori, esegue semplici attività amministrative e/o tecnico-pratiche di supporto.

2. Requisiti di accesso

Diploma di esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (scuola media) nonché percorso di inserimento lavorativo secondo le disposizioni dei competenti uffici provinciali. Il profilo può essere ricoperto anche a seguito di ricollocazione del personale per motivi di salute.

3. Bilinguismo

Attestato di bilinguismo A2 (ex D)

Art. 29 (Profili professionali della qualifica funzionale III)

(1) Il profilo professionale “Assistente al servizio postale” incluso nell’allegato 1 del contratto collettivo di comparto del 08.03.2006 è sostituito dal seguente:

“Assistente al servizio postale

1. Compiti

L’assistente al servizio postale, assegnato/a al servizio postale, in conformità alle indicazioni e istruzioni delle professionalità superiori esegue tutte le attività pratiche e manuali collegate al servizio postale, dal ritiro alla lavorazione alla consegna della corrispondenza; a tal fine conduce veicoli a motore, li custodisce e provvede alla loro pulizia e ordinaria manutenzione, segnalando eventuali guasti e difetti di funzionamento, utilizza le macchine messe a disposizione e fornisce informazioni e indicazioni sull’invio della corrispondenza; svolge le attività amministrative e contabili semplici collegate al funzionamento del servizio postale.

2. Requisiti di accesso

Assolvimento della scuola primaria (ex licenza elementare) nonché patente di guida cat. B nonché́ esperienza professionale almeno biennale nel settore specifico o amministrativo.

3. Bilinguismo

Attestato di bilinguismo A2 (ex D)”

Art. 30 (Profili professionali della qualifica funzionale IV)

(1) Viene istituito il profilo professionale “Cantoniere/a provinciale” ascritto alla IV qualifica funzionale:

Cantoniere/a provinciale

1. Compiti

Su indicazione delle professionalità superiori il cantoniere provinciale/la cantoniera provinciale esegue lavori connessi con la costruzione, manutenzione e sorveglianza di strade e altre opere accessorie; percorre il tratto stradale di sua competenza per accertare lo stato della strada e delle sue pertinenze. Ai fini dello svolgimento dei succitati compiti utilizza i mezzi e i macchinari messi a sua disposizione; espleta autonomamente i lavori di controllo, manutenzione e riparazione rientranti nel proprio ambito tecnico di competenza, compresa quella di macchinari e attrezzi. Il cantoniere provinciale/La cantoniera provinciale può essere incaricato/a del controllo – sul piano tecnico – dei collaboratori/delle collaboratrici assegnati/e.

2. Requisiti di accesso

Diploma di esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione o assolvimento della scuola primaria (ex licenza elementare), nonché

- diploma di fine apprendistato oppure

- diploma di un istituto professionale oppure

- diploma di un corso di qualifica professionale di durata almeno biennale oppure

- formazione specifica teorico pratica non inferiore a 300 ore oppure

- esperienza professionale specifica richiesta di durata almeno quinquennale.

In ogni caso, patente di guida C.

3. Annotazione

Ambiti di formazione ammissibili: muratore, ferraiolo, saldatore, carpentiere in legno, meccanico d’auto, meccanico per macchine agricole, elettricista d’auto, magnano, congegnatore meccanico, congegnatore in ferro, operatore movimento terra o ulteriori ambiti se richiesto dal bando di concorso (quest’ultimo può prevedere esami specifici per le citate formazioni).

4. Bilinguismo

Attestato di bilinguismo A2 (ex D).

Art. 31 (Profili professionali della qualifica funzionale V)

(1) È istituito il profilo professionale “Assistente di segreteria qualificato/a” ascritto alla V qualifica funzionale:

Assistente di segreteria qualificato/a (V)

1. Compiti

L’assistente di segreteria qualificato/a funge da supporto nelle attività amministrative, anche di maggiore complessità, presso le segreterie, incluse quelle di contatto con il pubblico, che svolge, anche autonomamente, in conformità alle direttive impartite dalle professionalità superiori.

2. Requisiti di accesso

Diploma di esame di stato conclusivo di primo ciclo di istruzione (scuola media) nonché assolvimento di almeno un ulteriore triennio di scuola secondaria di secondo grado.

3. Bilinguismo

Attestato di bilinguismo B1 (ex C).

Art. 32 (Profili della qualifica funzionale VI)

(1) È istituito il profilo professionale “Mediatore/Mediatrice al lavoro” ascritto alla VI qualifica funzionale:

Mediatore/Mediatrice al lavoro (VI)

1. Compiti:

Il/la mediatore/mediatrice al lavoro opera nell'ambito dei servizi al lavoro, con lo scopo di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, sostenendo sia le persone in cerca di occupazione che i datori di lavoro. Accoglie le persone in cerca di lavoro, le informa sui servizi e sulle opportunità presenti sul territorio provinciale, nazionale ed europeo, sui sussidi, sulle opportunità lavorative e sui percorsi formativi possibili, espleta tutte le relative pratiche amministrative e raccoglie tutte le informazioni necessarie inserendole nelle specifiche banche dati; progetta e realizza percorsi individualizzati, in collaborazione con gli altri servizi competenti, progetta, accompagna e monitora percorsi individualizzati volti a migliorare le opportunità occupazionali della persona in cerca di lavoro; provvede a tutoraggi e realizza azioni dedicate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro; Egli supporta ai datori di lavoro, raccoglie e pubblica offerte lavorative nei rispettivi applicativi, informa sulla possibilità di reclutamento di personale e provvede ad attività di consulenza e individuazione candidati/e.

2. Requisiti di accesso

Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione (ex maturità).

3. Bilinguismo

Attestato di bilinguismo B2 (ex B).

Art. 33 (Profili professionale della qualifica funzionale VII)

(1) Il profilo professionale di “Segretario/a scolastico/a”, contenuto nell’allegato 1 del contratto di comparto del 08.06.2006, assegnato alla VII qualifica funzionale, è sostituito dal seguente:

“Segretario/a scolastico/a

1. Compiti

Nell’ambito della direzione unitaria da parte del dirigente scolastico, a cui il/la segretario/a scolastico/a è subordinato/a, organizza i servizi amministrativi, contabili e ausiliari della scuola. A tal fine, il/la segretario/a scolastico/a dirige e coordina il personale a lui/lei assegnato, garantendo una distribuzione trasparente ed equa dei compiti e delle attività e promuovendo l’efficienza e la collaborazione; concorda gli obiettivi e i risultati e valuta le prestazioni del personale.

Il/La segretario/a scolastico/a, in collaborazione con il personale a lui/lei assegnato e tenendo conto delle loro competenze e capacità, assicura lo svolgimento di tutte le attività nei settori amministrativo, contabile, di approvvigionamento e di economato.

Il/La segretario/a scolastico/a, che fa parte del consiglio scolastico, redige e prepara i documenti necessari per le riunioni del consiglio scolastico e le relative delibere.

2. Requisiti di accesso

Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione (ex maturità) e specifica formazione teorico-pratica biennale

3. Bilinguismo

Certificato di bilinguismo B2 (ex B)

4. Annotazione

Il profilo professionale di “Segretario/a scolastico/a” è previsto anche per la VIII qualifica funzionale. Il datore di lavoro può limitare l’assegnazione del personale inquadrato nel profilo professionale di “Segretario/a scolastico/a” alle scuole con particolare complessità al personale inquadrato nella VIII qualifica funzionale. “

Art. 34 (Profili professionali della qualifica funzionale VII ter)

(1) Il profilo professionale “Bibliotecario qualificato/ Bibliotecaria qualificata” di cui all’allegato 1 del contratto collettivo di comparto del 08.03.2006, ascritto alla VII ter qualifica funzionale, è sostituito dal seguente:

“Bibliotecario/a qualificato/a (VII ter)

1. Compiti

Il bibliotecario/La bibliotecaria qualificato/a gestisce e organizza le attività necessarie al funzionamento e alla promozione della biblioteca, sceglie e reperisce i media, organizza il servizio di prestito e rende i media facilmente accessibili; esso/essa valorizza i media e le risorse digitali della biblioteca, avvicina la propria comunità di riferimento alla conoscenza, offre informazione e consulenza di qualità e promuove la formazione e la lettura e le iniziative a favore della biblioteca in linea con gli standard di qualità; esso/essa progetta e realizza attività culturali, in particolare legate alla promozione della lettura e volte allo sviluppo delle competenze di ricerca delle informazioni e all’utilizzo dei media.

Il bibliotecario/La bibliotecaria qualificato/a assegnato alle biblioteche scolastiche funge, inoltre, da responsabile per gli aspetti biblioteconomici e si occupa, in stretta collaborazione con il/la docente responsabile, degli aspetti didattico-pedagogici; in tale contesto promuove la lettura, l’apprendimento autonomo e l’utilizzo consapevole della biblioteca, si occupa, d’intesa con il consiglio di biblioteca e il personale docente, della politica degli acquisti e dello scarto e coordina l’utilizzo dei media presenti nella scuola ad eccezione dei libri di testo.

2. Requisiti di accesso

Conseguimento di un diploma universitario almeno triennale nel settore specifico o in ambito umanistico.

3. Bilinguismo

Attestato di bilinguismo C1 (ex A).

4. Annotazione

L’assegnazione di personale inquadrato nel profilo professionale di bibliotecario/della bibliotecaria qualificato/a può essere riservata a biblioteche -anche scolastiche - di elevata dimensione e alta complessità, come definito da parte del datore di lavoro. La mobilità verticale verso il profilo professionale è anche possibile con l'attestato di bilinguismo B. Rimangono esclusi i casi di mobilità sulla base di un diploma di laurea oppure di titolo di studio analogo.”

2. Il profilo professionale “Ispettore tecnico del lavoro/Ispettrice tecnica del lavoro” di cui all’allegato 1 del contratto collettivo di comparto del 08.03.2006, ascritto alla VII ter qualifica funzionale, è sostituito dal seguente:

“Ispettore tecnico/Ispettrice tecnica del lavoro

(VII ter)

1. Compiti

L’ispettore tecnico/L’ispettrice tecnica del lavoro vigila sul rispetto della normativa tecnica di sicurezza, di prevenzioni incendi, d’igiene del lavoro prendendo delle decisioni autonome ed immediate sul posto in funzione dei rischi e pericoli accertati. Espleta le sue mansioni sotto la propria responsabilità̀ sulla base di indicazioni generali impartite dalle professionalità̀ superiori.

Con riferimento all’ambito tecnico l’ispettore tecnico/l’ispettrice tecnica del lavoro effettua ispezioni, collaudi e verifiche tecniche di sicurezza a macchine, impianti, apparecchiature complesse e valuta i rischi connessi al loro esercizio, esegue prove e controlli valutando il livello di rischio accettabile per sè e per gli altri, sul posto prende autonomamente tutte le decisioni tecniche circa la sicurezza della macchina o dell’impianto, certificando la sicurezza, imponendo interventi tecnici o vietandone l’uso e assumendosene personalmente la responsabilità̀; nel corso dei controlli e indagini effettua la misurazione di sostanze inquinanti e del rumore presenti sul posto di lavoro, vigila sul rispetto della normativa di prevenzione incendi ed effettua indagini tecnico-giuridiche sugli infortuni sul lavoro, su incendi ed altri incidenti.

Con riferimento all’ambito amministrativo l’ispettore tecnico del lavoro/l’ispettrice tecnica del lavoro dispone l’eliminazione delle manchevolezze oppure la cessazione delle violazioni di norme giuridiche o tecniche mediante provvedimento immediatamente esecutivo, tiene relazioni tecniche, effettua i rapporti giudiziari per conto della magistratura, effettua consulenze tecniche e rilascia certificazioni di tutela del lavoro e di prevenzione incendi.

2. Requisiti di accesso

Laurea di studi universitari almeno triennali in uno dei seguenti ambiti: ingegneria architettura, fisica, chimica, tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

3. Bilinguismo

Attestato di bilinguismo C1 (ex A)”.

Art. 35 (Profili professionali ascritti all’VIII qualifica funzionale)

(1) È istituito il profilo professionale “Accompagnatore/accompagnatrice al pianoforte” presso il conservatorio ascritto all’VIII qualifica funzionale:

Accompagnatore/accompagnatrice al pianoforte (VIII)

1. Compiti

L’accompagnatore/trice al pianoforte possiede le competenze tecniche, musicali, culturali ed interpretative finalizzate alla conoscenza dei repertori dell’accompagnamento, della collaborazione pianistica e delle correlate prassi esecutive e nel campo dell’informatica musicale, opera negli ambiti della musica vocale e strumentale dei diversi stili ed epoche, anche con riferimento al teatro musicale.

L’accompagnatore/trice al pianoforte, in funzione dei relativi programmi e curricula, programma, in collaborazione con i docenti e gli studenti ed esegue le attività di accompagnamento pianistico per lezioni, prove, esami, saggi, concerti ed esibizioni di altro tipo.

L’accompagnatore/trice al pianoforte cura e aggiorna le proprie competenze musicali e strumentali, con particolare attenzione alle competenze relative alla lettura a prima vista, alla preparazione in tempi ravvicinati di brani di repertorio vocale e cameristico, alla capacità di sintetizzare spartiti complessi in brevi tempi, al fine di realizzare un accompagnamento efficace alle parti solistiche con cui è tenuto a collaborare.

L’accompagnatore/trice al pianoforte cura e aggiorna le proprie competenze di concertatore per i casi in cui debba cooperare in un repertorio di gruppo o di ensemble.

2. Requisiti di accesso

Diploma accademico di secondo livello in pianoforte o maestro collaboratore.

3. Bilinguismo

Attestato di bilinguismo C1 (ex A).

4. Note

L’orario di lavoro dell’accompagnatore/trice al pianoforte con contratto di lavoro a tempo pieno, pari a 38 ore settimanali, è ripartito in 24 ore di accompagnamento e 14 ore di preparazione musicale. Il monte ore annuo riferito all’anno accademico dell’attività di accompagnamento è, pertanto, pari a 1.050 ore.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale l’orario di lavoro settimanale e la sua ripartizione in ore di accompagnamento e di preparazione musicale sono determinati in rapporto al contratto part time.

I congedi ordinari sono fruiti, di norma, nei periodi di sospensione delle attività accademiche e, comunque, compatibilmente con le stesse.

(2) È istituito il profilo professionale di “Segretario/a scolastico/a”, ascritto all’VIII qualifica funzionale:

Segretario/a scolastico/a

1. Compiti

Nell’ambito della direzione unitaria da parte del dirigente scolastico, a cui il/la segretario/a scolastico/a è subordinato/a, organizza i servizi amministrativi, contabili e ausiliari della scuola. A tal fine, il/la segretario/a scolastico/a dirige e coordina il personale a lui/lei assegnato, garantendo una distribuzione trasparente ed equa dei compiti e delle attività e promuovendo l’efficienza e la collaborazione; concorda gli obiettivi e i risultati e valuta le prestazioni del personale.

Il/La segretario/a scolastico/a, in collaborazione con il personale a lui/lei assegnato e tenendo conto delle loro competenze e capacità, assicura lo svolgimento di tutte le attività nei settori amministrativo, contabile, di approvvigionamento e di economato.

Il/La segretario/a scolastico/a, che fa parte del consiglio scolastico, partecipa alle riunioni del consiglio scolastico e redige e prepara i documenti necessari per le riunioni del consiglio scolastico e le relative delibere.

2. Requisiti di accesso

Laurea di almeno quattro anni in economia o giurisprudenza.

3. Bilinguismo

Certificato di bilinguismo C1 (ex A).

4. Annotazione

Il profilo professionale di “Segretario/Segretaria scolastico/a” è previsto anche per il VII livello funzionale. Il datore di lavoro può limitare l’assegnazione del personale inquadrato nel profilo professionale di “Segretario/a scolastico/a” alle scuole con particolare complessità al personale inquadrato nell’VIII livello funzionale.

(3) Il profilo professionale “Psicopedagogista” di cui all’allegato 1 del contratto collettivo di comparto del 08.03.2006, ascritto alla VIII qualifica funzionale, è sostituito dal seguente:

“Psicopedagogista (VIII)

1. Compiti:

Il/La psicopedagogista svolge consulenze pedagogico-didattiche, con particolare attenzione alle problematiche psicologiche e socio ambientali, rivolta a docenti, genitori e alunni e per la elaborazione di modelli di educazione e di piani educativi individualizzati. Esso/Essa conduce colloqui di consulenza individuale e di gruppo, informa, consiglia e accompagna singoli e gruppi in caso di situazioni conflittuali o che richiedano una decisione, elabora strategie per la soluzione di problemi, anche in collaborazione con altri servizi, e tiene contatti con le istituzioni preposte, come istituzioni scolastiche, esterne alla scuola e servizi.

Il/La psicopedagogista redige relazioni, descrizioni, pareri e articoli destinati ad uso interno e pubblico, programma e organizza la formazione e il perfezionamento professionale in sede provinciale, ed elabora rispettivamente si esprime in merito a testi di legge, regolamenti, direttive riguardanti il proprio ambito di lavoro. Esso/Essa risponde a quesiti giuridici relativi al proprio ambito di lavoro, dispone rilevamenti e indagini, collabora a gruppi di lavoro e di progetto, e svolge il lavoro amministrativo ed organizzativo specifico del settore.

2. Requisiti di accesso:

Assolvimento di studi universitari almeno quadriennali in psicologia, pedagogia, scienze dell'educazione, scienze della formazione

oppure

assolvimento di studi universitari almeno quadriennali nonché assolvimento di un corso di formazione specifica in ambito psico-sociale oppure pedagogico-comunicativo oppure riguardante l'insegnamento a bambini/scolari con handicap o l'educazione o promozione alla salute.

3. Bilinguismo:

Attestato di bilinguismo C1 (ex A).”

Art. 36 (Profili professionali della IX qualifica funzionale)

(1) È istituito il profilo professionale “Esperto fisico/Esperta fisica” ascritto alla IX qualifica funzionale:

Esperto fisico/Esperta fisica (IX)

1. Compiti:

In conformità alle direttive generali delle professionalità superiori l’esperto fisico/ l’esperta fisica svolge in autonomia e sotto la propria responsabilità attività di analisi e di controllo, nonché attività di programmazione e di consulenza nei centri di sperimentazione e nei laboratori.

Nel contesto tecnico l’esperto fisico/l’esperta fisica determina le caratteristiche fisiche e chimico-fisiche di campioni, utilizzando diverse metodologie di analisi e tecniche di sperimentazione, preleva campioni e li analizza, verifica se i campioni analizzati sono conformi alle norme locali, nazionali ed internazionali, effettua valutazioni e misure degli agenti fisici, controlli e collaudi adottando le misure necessarie e simula, valida, valuta e applica processi in ambito ambientale, atmosferico, biofisico, climatico, chimico-fisico, geofisico, energetico, sanitario, fisico tecnico. Esso/Essa elabora dati sperimentali o teorici e ne trae le relative conclusioni, applica modelli matematici o simula fenomeni fisici utilizzando strumenti software, valuta i risultati delle analisi ed elabora pareri, conduce esperimenti, offre consulenze e redige relazioni, trattati, perizie e pareri.

Nel contesto amministrativo l’esperto fisico/l’esperta fisica l’esperto fisico/l’esperta fisica evade la corrispondenza tecnica e quella amministrativa relativa al settore di competenza, adotta i necessari provvedimenti, elabora programmi, realizza studi, attua progetti e redige istruzioni tecniche ed esamina le disposizioni tecniche e amministrative, sovrintendendo alla loro applicazione.

2. Requisiti di accesso

Assolvimento di studi universitari almeno quadriennali nelle discipline della fisica nonché relativo esame di Stato.

3. Bilinguismo

Attestato di bilinguismo C1 (ex A).”

2. Il profilo professionale “Ispettore tecnico ingegnere/Ispettrice tecnica del lavoro-ingegnere” ascritto alla IX qualifica funzionale è sostituito dal seguente:

“Esperto tecnico/Esperta tecnica ingegnere in sicurezza sul lavoro

1. Compiti:

L’esperto tecnico/L’esperta tecnica ingegnere in sicurezza sul lavoro, in conformità agli obiettivi generali fissati dalle professionalità̀ superiori organizza le attività degli ispettori tecnici/delle ispettrici tecniche del lavoro nei vari settori di competenza, garantendo una più razionale utilizzazione delle risorse; esso svolge compiti di indirizzo, di formazione nonché di aggiornamento professionale del personale ad esso/a assegnato.

In tutti i casi di maggiore e particolare complessità l’esperto tecnico/l’esperta tecnica ingegnere in sicurezza sul lavoro interviene personalmente svolgendo tutti i compiti tecnici e amministrativi dell’ispettore tecnico/ispettrice tecnica del lavoro.

L’esperto tecnico/L’esperta tecnica ingegnere in sicurezza sul lavoro effettua ispezioni, collaudi e verifiche tecniche di sicurezza a macchine, impianti, apparecchiature complesse e valuta i rischi connessi al loro esercizio, esamina progetti e relazioni tecniche relative a edifici e stabilimenti, impianti, macchine ed apparecchiature, ed esprime i relativi pareri tecnici necessari per il rilascio delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti.

L’esperto tecnico/L’esperta tecnica ingegnere in sicurezza sul lavoro esegue sopralluoghi, elabora relazioni e prospetti statistici e svolge tutti i compiti legati alle funzioni del suo profilo professionale. Esso/Essa svolge, inoltre, attività di studio e di ricerca elaborando direttive tecniche, e presta consulenze.

2. Requisiti di accesso

Assolvimento di studi universitari almeno quadriennali in ingegneria, nonché relativo esame di Stato.

3. Bilinguismo

Attestato di bilinguismo C1 (ex A).”

CAPO VII
Profili professionali dell’ambito pedagogico

Art. 37 (Profilo professionale di collaboratore/collaboratrice all’integrazione di bambini/e e alunni/e con disabilità (VI))

(1) Il profilo professionale di collaboratore/ collaboratrice all’integrazione di bambini/e e alunni/e con disabilità di cui all’allegato 1 del contratto collettivo di comparto 17.05.2007, ascritto alla VI qualifica funzionale, è sostituito dal seguente:

“Collaboratore/Collaboratrice all’integrazione di bambini/e e alunni/e con disabilità

1. Compiti:

Il collaboratore/La collaboratrice all'integrazione di bambini/e e alunni/e con disabilità collabora con il personale docente per promuovere, anche in modo autonomo, l'integrazione dei/delle bambini/e e degli/delle alunni/e in situazione di handicap, secondo le indicazioni del piano educativo individualizzato, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nella formazione professionale.

Il collaboratore/La collaboratrice all'integrazione di bambini/e e alunni/e con disabilità partecipa all' elaborazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato, contribuendo all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie metodologiche, e partecipa con funzione consultiva alle riunioni periodiche degli organi collegiali, e limitatamente all'alunno assistito agli scrutini; collabora con il personale docente nelle attività didattiche e nelle situazioni che richiedono un supporto pratico funzionale, socio-relazionale, di facilitazione della comunicazione, secondo le indicazioni del piano educativo individualizzato, per garantire la partecipazione dei/delle bambini/e e degli/delle alunni/e disabili a tutte le attività scolastiche, formative e ricreative.

Il collaboratore/La collaboratrice all'integrazione di bambini/e e alunni/e in con disabilità promuove l' autonomia personale e sociale e assiste e aiuta il/la bambino/a e l'alunno/a disabile nei bisogni e nelle esperienze quotidiane che questi non è in grado di svolgere perché limitato dal proprio handicap, osserva, relaziona e documenta i dati relativi ai comportamenti, alle autonomie e alle relazioni interpersonali dei/delle bambini/e e degli/delle alunni/e in situazione di handicap agli insegnanti e ai referenti dei servizi sociali e sanitari per definire insieme i bisogni educativi speciali, mantiene i contatti informativi con le famiglie, gli insegnanti, i tutor aziendali dei bambini e degli alunni disabili.

Il collaboratore/La collaboratrice all'integrazione di bambini/e e alunni/e con disabilità propone l’acquisto di sussidi e materiali specifici d'intesa con gli insegnanti delle scuole oppure scuole per l'infanzia ed i referenti dei servizi sociali e sanitari, adatta il materiale didattico alle caratteristiche del bambino e dell'alunno disabile al fine dello svolgimento dei piani di studio e dei programmi riabilitativi, d'intesa con il personale insegnante e riabilitativo.

Il collaboratore/La collaboratrice all'integrazione di bambini/e e alunni/e con disabilità può accompagnare ed assistere il bambino e l' alunno nelle strutture sanitarie riabilitative dopo averlo concordato con il/la dirigente scolastico/a e il/la direttore/trice di circolo delle scuole per l'infanzia; esegue attività specifiche con il singolo bambino e alunno o in gruppo dopo averli concordati con il personale specializzato secondo le indicazioni del piano educativo individualizzato; comunica le osservazioni relative agli interventi riabilitativi al consiglio di classe/team di sezione della scuola per l'infanzia e ai referenti del servizio sociale e dell'azienda sanitaria.

Il collaboratore/La collaboratrice all'integrazione di bambini/e e alunni/e con disabilità collabora con gli/le insegnanti per garantire la continuità degli interventi previsti dal piano educativo individualizzato nelle situazioni in cui al/alla bambino/a e all'alunno/a sia impedita la regolare frequenza scolastica, sentito parere dell'operatore sanitario competente e della famiglia.

Il collaboratore/La collaboratrice all'integrazione di bambini/e e alunni/e con disabilità provvede alla corretta somministrazione dei farmaci secondo le indicazioni e l’autorizzazione del medico curante del/la bambino/a e dell'alunno/a.

2. Requisiti di accesso

- Diploma di Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di scuola (scuola media) ed assolvimento di almeno un ulteriore biennio di scuola a tempo pieno oppure assolvimento della scuola professionale nonché, in entrambi casi, attestato di qualifica di operatore/operatrice socio-assistenziale

oppure

- Diploma di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di scuola (ex maturità).

In ambedue i casi è richiesta ulteriormente la specializzazione metodologico-didattica di almeno 200 ore; limitatamente a chi è in possesso del diploma di Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, si chiede ulteriormente una formazione nel settore della pedagogia riabilitativa non inferiore a 200 ore.

3. Bilinguismo

In base all’articolo 40 comma 3 del contratto di comparto per il personale docente delle scuole professionali provinciali, della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica e delle scuole di musica relativo al periodo 2005 – 2008, del 27.06.2013 non è richiesto alcun certificato di bilinguismo.”

Art. 38 (Disposizioni per il profilo professionale “Insegnante di scuola dell’infanzia specializzato/a per l’integrazione”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 2 del contratto collettivo di comparto per il personale delle scuole dell’infanzia del 19.07.2016, concernente i requisiti di accesso per il personale delle scuole dell’infanzia specializzato per l’integrazione, è così sostituito:

“2. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco “Insegnante della scuola dell’infanzia specializzato/a per l’integrazione” il personale inquadrato nel profilo professionale insegnante di scuola dell’infanzia deve essere in possesso di uno dei seguenti ulteriori requisiti di accesso:

a) titolo di specializzazione a livello universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia o nella scuola primaria (60 CFU);

b) attestato di conseguimento di 60 CFU a seguito della partecipazione al corso di specializzazione a livello universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia.”

CAPO VIII
Ulteriori disposizioni

Art. 39 (Abrogazioni)

(1) Con l’entrata in vigore del presente accordo cessa l’applicazione delle norme in¬compatibili delle singole disposizioni dello stesso.

(2) In particolare sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. Contratto di comparto 04.07.2002: art. 5, art.6, art.7, art. 9 ad eccezione dei commi 9, 10 e 11, art.11 comma 6, art. 15 comma 10 e art. 11 dell’allegato 1 parte 2a,
  2. Contratto collettivo di comparto del 08.03.2006: art. 10 comma 2
  3. contratto collettivo 24.11.2009: Art. 7 comma 6

(3) Sono dichiarati profili professionali ad esaurimento i seguenti, con corrispondente modifica del contratto dei profili professionali del personale provinciale del 08.03.2006:

  1. il profilo professionale di “assistente di segreteria” di cui all’allegato 1 del contratto collettivo di comparto del 08.03.2006, ascritto alla quarta qualifica funzionale. Tale profilo è, pertanto, inserito nel contratto collettivo di comparto sull’individuazione ed ascrizione dei profili professionali del personale provinciale del 8.03.2006, allegato 5 “Profili professionali ad esaurimento”, nella rubrica della IV qualifica funzionale, dopo il punto 2) come nuovo punto 3) “Assistente di segreteria”. La descrizione del profilo professionale è spostata nelle declaratorie di tale allegato, mentre alla rubrica “Requisiti di accesso e bilinguismo” è riportato: “Profilo professionale ad esaurimento”.
  2. il profilo professionale di “cantoniere/cantoniera” di cui all’allegato 1 del contratto collettivo di comparto del 08.03.2006, ascritto alla terza qualifica funzionale. Tale profilo è, pertanto, inserito nel contratto collettivo di comparto sull’individuazione ed ascrizione dei profili professionali del personale provinciale del 08.03.2006, allegato 5 “Profili professionali ad esaurimento”, in una nuova rubrica “III qualifica funzionale” - da anteporre alla già esistente “IV qualifica funzionale” - come nuovo punto 1) “Cantoniere/Cantoniera”. La descrizione del profilo professionale è spostata nelle declaratorie di tale allegato, mentre alla rubrica “Requisiti di accesso e bilinguismo” è riportato: “Profilo professionale ad esaurimento”.
  3. il profilo professionale di “cantoniere/cantoniera specializzato/a” di cui all’allegato 1 del contratto collettivo di comparto del 08.03.2006, ascritto alla IV qualifica funzionale. Tale profilo è, pertanto, inserito nel contratto collettivo di comparto sull’individuazione ed ascrizione dei profili professionali del personale provinciale del 08.03.2006, allegato 5 “Profili professionali ad esaurimento”, nella rubrica della IV qualifica funzionale, dopo il nuovo punto 3) come nuovo punto 4) “Cantoniere/cantoniera specializzato/a”. La descrizione del profilo professionale è spostata nelle declaratorie di tale allegato, mentre alla rubrica “Requisiti di accesso e bilinguismo” è riportato: “Profilo professionale ad esaurimento”.

Il personale inquadrato nel profilo di “cantoniere/cantoniera specializzato/a” nella IV qualifica funzionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo, è considerato appartenere al profilo professionale di nuova istituzione “Cantoniere/a provinciale” ascritto alla IV qualifica funzionale.

(4) Il personale inquadrato nel profilo professionale “collaboratore/trice amministrativo/a” dei centri per l'impiego, che svolge le attività secondo il nuovo profilo professionale “mediatore/trice del lavoro” al momento dell'entrata in vigore del presente contratto, sarà ufficialmente inquadrato/a in tale profilo professionale con decorrenza 01.01.2025.

Art. 40 (Sospensione dell’esecuzione del contratto)

(1) L’esecuzione parziale o totale del presente contratto collettivo provinciale può essere sospesa in caso di esorbitanza dai limiti di spesa.

 

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