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k'''') Legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 131)
Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l’anno 2025

1)
Pubblicata nel supplemento 6 al B.U. 30 dicembre 2024, n. 52.

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, “Diritto allo studio universitario”)

(1) Le lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, sono abrogate.

(2) Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche, le parole: “entro sei anni dall’ultimazione del” sono sostituite dalle parole: “concluso un”.

(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 0,00 euro per l’anno 2025, in 110.000,00 euro per l’anno 2026 e in 110.000,00 euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”)

(1) Dopo il comma 10 dell’articolo 57 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

“10-bis. La Provincia può finanziare l’elaborazione di piani di attuazione dei Comuni, in particolare quelli volti a raggiungere gli obiettivi del Piano clima di dimezzare entro il 2030 e di azzerare entro il 2040 il consumo netto di nuovo suolo. L’ammontare e i criteri per il finanziamento sono stabiliti nell’accordo sulla finanza locale di cui all’articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.995.000,00 euro per l’anno 2025, in 1.995.000,00 euro per l’anno 2026 e in 1.995.000,00 euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 3 (Modifica della legge provinciale 12 novembre 2019, n. 11, “Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all’organizzazione delle XXV Olimpiadi invernali e delle XIV Paralimpiadi invernali del 2026”)

(1) Dopo l’articolo 1-bis della legge provinciale 12 novembre 2019, n. 11, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 1-ter (Disposizioni particolari per l'organizzazione e misure di sostegno straordinario ai Comuni)

1. La Provincia autonoma di Bolzano può sostenere costi e spese in relazione all'organizzazione delle Olimpiadi invernali 2026, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto- legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito, con modifiche, dalla legge 27 marzo 2024, n. 42.

2. La Provincia può stipulare accordi con i Comuni per individuare misure di sostegno al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'utilizzo degli impianti e dei beni mobili e immobili da parte della Fondazione Milano Cortina 2026 e alle eventuali spese e minori entrate dei Comuni o dei loro concessionari causate dallo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026.”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 5.720.000,00 euro per l’anno 2025, in 2.230.200,00 euro per l’anno 2026 e in 0,00 euro per l’anno 2027, si provvede:

  1. quanto a 5.220.000,00 euro per l’anno 2025 e a 2.230.200,00 euro per l’anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027;
  2. quanto a 500.000,00 euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”)

(1) Il comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Alle spese di ricovero in strutture sociosanitarie a carico dei Comuni provvede il Comune in cui l’utente ha la residenza nel momento in cui inizia il ricovero in un servizio residenziale o la frequenza di un servizio semiresidenziale. Le eventuali spese di ricovero di persone con cittadinanza straniera ed apolidi in strutture sociali sono a carico del fondo sociale provinciale e sono assunte dall'ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio la struttura è ubicata, fatto salvo l'eventuale diritto di rivalsa in base a convenzioni internazionali.”

(2) L’articolo 8-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 8-bis (Procedura per la determinazione della retta dei servizi residenziali per anziani)

1. Gli enti gestori di residenze per anziani determinano annualmente per ogni struttura, nel rispetto delle direttive stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, la tariffa base a cui compartecipano l’ospite e i relativi nuclei familiari ai sensi del regolamento di esecuzione di cui agli articoli 7 e 7-bis. Le tariffe base così determinate non possono superare gli importi massimi stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Prima della determinazione definitiva della tariffa base, gli enti gestori di cui al comma 1 trasmettono ai Comuni competenti la tariffa base calcolata e stabiliscono un termine, entro il quale i Comuni possono esprimere un parere. Se il Comune non esprime il proprio parere entro il termine stabilito, il silenzio è equiparato a un parere positivo.

3. L’ente gestore può applicare la nuova tariffa base se i pareri dei Comuni sono in maggioranza positivi.”

(3) Il comma 3-bis dell'articolo 20-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è abrogato.

Art. 5 (Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, “Ordinamento forestale”)

(1) Dopo l’articolo 34 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 34-bis (Fondo per le foreste)

1. È istituito il fondo per le foreste volto a sensibilizzare la popolazione in ordine all’importanza del bosco, soprattutto nella sua funzione protettiva e di habitat. Tale fondo consente inoltre la partecipazione finanziaria della cittadinanza al miglioramento delle foreste.

2. Il fondo per le foreste viene alimentato esclusivamente con risorse finanziarie versate da soggetti di diritto privato al bilancio della Provincia autonoma di Bolzano. Tali entrate straordinarie vengono destinate a spese di investimento ai sensi del presente articolo.

3. Le risorse finanziarie del fondo vengono impiegate esclusivamente nel territorio provinciale per progetti di interesse pubblico volti al ripristino di boschi di protezione, al rimboschimento, all’incremento della biodiversità, nonché al miglioramento degli habitat.

4. Gli ispettorati forestali elaborano le proposte di progetto finanziabili sulla base di criteri relativi alla gestione del bosco protettivo, ragioni fitosanitarie o esigenze idrogeologiche, a prescindere dalla proprietà del terreno.

5. Chi finanzia un progetto non acquisisce alcun diritto sui certificati di CO2 e sui crediti di carbonio, che restano nella titolarità del proprietario del terreno su cui vengono realizzati i progetti finanziati tramite il fondo per le foreste.

6. La ripartizione competente in materia di foreste pubblica sul proprio sito istituzionale le informazioni sull’impiego delle risorse finanziarie e sull’avanzamento dei lavori e, dopo il completamento del progetto, la documentazione completa dei lavori eseguiti.”

Art. 6 (Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)

(1) Dopo il comma 17-bis dell’articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

“17-ter. Le graduatorie dei concorsi per il personale docente, banditi nell’anno scolastico 2023/2024 con decreto del direttore della Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana, sono utilizzate per l’assunzione a tempo indeterminato fino al loro esaurimento. Per l'assunzione a tempo indeterminato è necessario il possesso della relativa abilitazione all'insegnamento che i/le docenti che hanno superato il concorso possono conseguire entro due anni dall’approvazione della graduatoria definitiva.”

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”)

(1) Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“c) i parametri tecnici, ambientali e, laddove possibile, i parametri economici che i prodotti ottenuti dal trattamento devono rispettare al fine di agevolare il procedimento amministrativo volto all'emissione dei pareri caso per caso, definendo le tipologie di rifiuto, i metodi di recupero necessari per ottenere prodotti che cessano di essere qualificati come rifiuti (EOW) nel rispetto dei principi e indirizzi dell’Unione Europea, dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dei relativi decreti ministeriali emanati a livello statale. Si applica la normativa sui rifiuti fino al completamento delle operazioni di recupero autorizzate ai sensi dell'articolo 26 della presente legge, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti.”

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia”)

(1) Dopo l’articolo 27 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inserito il seguente articolo:

“Art. 27-bis (Disposizioni per il personale amministrativo assegnato al Tribunale regionale di giustizia amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano)

1. In caso di assenza o impedimento il Segretario/la Segretaria generale del Tribunale regionale di giustizia amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano è sostituito/sostituita dalla persona responsabile dell’ufficio per il processo di cui all’articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186.”

(2) Nel comma 1 dell’articolo 44-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, dopo le parole: “nella misura di 18.950 posti” sono inserite le parole: “e al 1° settembre 2025 nella misura di 19.150 posti”.

(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 3.666.666,66 euro per l’anno 2025, in 11.000.000,00 euro per l’anno 2026 e in 11.000.000,00 euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, “Mobilità pubblica”)

(1) Nel comma 4 dell’articolo 48 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, le parole: “all’autorizzazione, all’esposizione del contrassegno, alla mancata comunicazione della modifica dei dati dichiarati, nonché alla qualità del servizio e ai reclami” sono sostituite dalle parole: “all’esposizione del contrassegno o alla mancata comunicazione della modifica dei dati dichiarati”.

(2) La lettera b) del comma 1 dell’articolo 54 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è abrogata.

Art. 10 (Modifica della legge provinciale 7 dicembre 1983, n. 49, “Disciplina del controllo sul collocamento”)

(1) Alla fine del comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 7 dicembre 1983, n. 49, è aggiunto il segue periodo: “La commissione decide sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti sanzionatori disposti dai Centri di mediazione lavoro provinciali ai sensi dell’articolo 21, commi 10 e 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e successive modifiche, e ai sensi dell’articolo 35, comma 3-ter, della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche.”

(2) Sono abrogati il comma 3 dell’articolo 3 e il comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale 7 dicembre 1983, n. 49.

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, “Interventi di politica attiva del lavoro”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, è così sostituito:

“2. Gli obiettivi della politica del lavoro sono perseguiti attraverso le attività di osservazione del mercato del lavoro e attraverso il servizio di mediazione al lavoro, che offre orientamento al lavoro e consulenza per l’impiego e promuove interventi di sostegno volti a rimuovere gli ostacoli che impediscono l’accesso al lavoro di cittadine e cittadini residenti o domiciliati in provincia di Bolzano, con particolare riguardo a giovani, donne, disoccupate e disoccupati di lunga durata, persone con disabilità e persone soggette a emarginazione sociale.”

(2) Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, sono aggiunte le seguenti lettere:

“j) organizzare o sostenere iniziative al di fuori della provincia con lo scopo di reclutare personale qualificato;

k) organizzare iniziative con lo scopo di integrare la popolazione inattiva sul mercato del lavoro.”

(3) Nel comma 1 dell’articolo 3-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, le parole: “dalla Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole: “con regolamento di esecuzione”.

(4) La rubrica del capo I del titolo III della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, è così sostituito: “Ripartizione Servizio mercato del lavoro”.

(5) Nell’articolo 33 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, le parole: “ripartizione provinciale lavoro” sono sostituite dalle parole “ripartizione competente in materia di lavoro”.

(6) Dopo il comma 1 dell’articolo 33 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, è aggiunto il seguente comma:

“1-bis. Il servizio di mediazione al lavoro è svolto dai Centri di mediazione lavoro che a tal fine possono collaborare anche con altre strutture pubbliche e private presenti sul territorio. L’articolazione dei Centri di mediazione lavoro e delle relative sedi garantisce la copertura dell’intero territorio provinciale e l’attuazione capillare degli interventi.”

(7) Nell’articolo 33-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, le parole: “Ripartizione provinciale lavoro” sono sostituite dalle parole: “ripartizione competente in materia di lavoro” e le parole: “Ripartizione Lavoro” sono sostituite dalle parole: “ripartizione competente in materia di lavoro”.

(8) Il comma 1 dell’articolo 35 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, è così sostituito:

“1. Nell’ambito del servizio di mediazione al lavoro vengono promosse e attuate misure di consulenza e informazione, orientamento professionale, formazione e riqualificazione, tirocinio, analisi dei fabbisogni di personale, ricerca e selezione di personale e ogni altra misura di politica attiva del lavoro che possa favorire l’incrocio di domanda e offerta sul mercato del lavoro.”

(9) Dopo il comma 3 dell’articolo 35 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, sono aggiunti i seguenti commi 3-bis e 3-ter:

“3-bis. Le persone disoccupate, anche se non beneficiarie di misure di sostegno al reddito, prese in carico dai Centri di mediazione lavoro provinciali ai fini dell’avviamento al lavoro, sono tenute a collaborare attivamente, presenziando alle convocazioni e agli appuntamenti stabiliti, cercando attivamente lavoro e partecipando alle misure di politica attiva del lavoro concordate, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla specifica normativa vigente ovvero la perdita dello stato di disoccupazione per mancato manifesto interesse. Con il regolamento di esecuzione di cui all’Art. 3-bis sono definite le fattispecie che configurano il mancato manifesto interesse che comporta la revoca dello stato di disoccupazione.

3-ter. Avverso i provvedimenti di revoca dello stato di disoccupazione di cui al comma 3-bis disposti dai Centri di mediazione lavoro provinciali è ammesso ricorso alla Commissione provinciale di controllo sul collocamento istituita ai sensi dell’articolo 3 della legge provinciale 7 dicembre 1983, n. 49.”

(10) Nel comma 1 dell’articolo 35-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, dopo le parole: “posta elettronica” è inserita la parola: “ordinaria”.

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola di musica”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è così sostituito:

“2. L’ente gestore della scuola dell’infanzia chiede ai genitori o a chi ne fa le veci un contributo spese per i pasti delle bambine e dei bambini; la quota massima del contributo viene fissata dalla Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio dei Comuni sulla base degli accordi di cui al comma 1.”

Art. 13 (Modifica della legge provinciale 29 giugno 2023, n. 12, “Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, comunità comprensoriali, istruzione, musei, masi chiusi e associazioni agrarie, tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche, tutela del paesaggio, foreste, caccia e pesca, appalti, viabilità, sanità, assistenza, beneficenza, edilizia abitativa e igiene dei prodotti alimentari”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 29 giugno 2023, n. 12, sono soppresse le parole: “Per gli anni 2023 e 2024”.

(2) Alla copertura degli oneri obbligatori derivanti dal presente articolo, quantificati in 50.000,00 euro per l’anno 2025, in 50.000,00 euro per l’anno 2026 e in 50.000,00 euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 14 (Modifica della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, “Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo”)

(1) Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, dopo le parole: “assume personale operaio” sono inserite le parole: “nonché impiegatizio”.

Art. 15 (Modifica della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, “Norme in materia di bonifica”)

(1) Dopo il primo periodo del comma 7 dell’articolo 4 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, è aggiunto il seguente periodo: “Se viene accertato che il consorzio di bonifica non esegue attività di bonifica in maniera sufficiente, la Giunta provinciale può disporre su richiesta o d’ufficio la trasformazione di un consorzio di bonifica in un consorzio di miglioramento fondiario.”

Art. 16 (Modifica della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, “Legge provinciale per le attività culturali”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, le parole: “e artistica” sono sostituite dalle parole: “, artistica e cinematografica nonché l’attività giovanile scolastica ed extrascolastica”.

(2) Il comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, è così sostituito:

“2. Alle condizioni di cui al comma 3 la Provincia partecipa ai seguenti enti culturali:

a) Fondazione Teatro Comunale e Auditorium Bolzano;

b) Fondazione Orchestra sinfonica Haydn di Bolzano e Trento;

c) Fondazione Museion;

d) Teatro Stabile di Bolzano;

e) Vereinigte Bühnen Bozen;

f) Teatro e Kurhaus di Merano;

g) Centro Culturale Euregio Gustav Mahler Dobbiaco Dolomiti;

h) Fondazione Tinne;

i) Fondazione per il sostegno del sistema educativo della Direzione Istruzione e Formazione tedesca;

j) Scuola per il documentario, la televisione e i new media Zelig.”

(3) Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

“3-bis. Per promuovere la collaborazione strutturata tra istituti scolastici, centri giovanili e realtà aziendali e garantire un sistema educativo integrato, orientato alla formazione di competenze civiche, culturali, professionali e al contrasto della dispersione scolastica, la Giunta provinciale è autorizzata a costituire una fondazione per realizzare poli educativi territoriali assieme a organizzazioni giovanili in lingua italiana che gestiscono più di uno spazio giovanile o culturale e che hanno esperienza nella gestione di progetti con le scuole.”

(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 450.000,00 euro per l’anno 2025, in 900.000,00 euro per l’anno 2026 e in 900.000,00 euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 17 (Modifica della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, “Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale”)

(1) Nella lettera c) del comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “, nonché l’approvazione di atti amministrativi dell’Azienda Sanitaria che la Giunta provinciale definisce come strategici”.

(2) La lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, è soppressa.

(3) Nel comma 3 dell’articolo 15-bis della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, le parole: “La Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole: “La ripartizione competente in materia di salute”.

Art. 18 (Modifica della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, “Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale del servizio sanitario provinciale”)

(1) Nel comma 2 dell’articolo 9-ter della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “per l’approvazione, che deve avvenire”.

Art. 19 (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)

(1) Nel comma 5-ter dell’articolo 50 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, il numero: “2024” è sostituito con il numero: “2027”.

Art. 20 (Intervento straordinario a sostegno del reddito)

(1) A decorrere dall’anno 2025, per il triennio 2025-2027, la Provincia autonoma di Bolzano concede un sussidio economico annuale, in un’unica soluzione, a titolo assistenziale ai sensi dell’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Esso spetta alle persone in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità dalla quale risulti un valore ISEE ordinario pari o inferiore a 20.000,00 euro e che al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di pagamento siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  1. essere residenti in provincia di Bolzano;
  2. aver compiuto il 65° anno di età;
  3. ssere titolari di una pensione anticipata, di invalidità, vecchiaia o superstiti erogata dall’INPS o di pensione estera, sociale o assegno sociale o di una pensione per persone invalide civili, cieche civili e sorde di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, o di una pensione a favore delle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, il cui importo mensile, al netto della tredicesima mensilità, risulti inferiore a 1.000,00 euro lordi complessivi.

(2) Il sussidio di cui al comma 1 non costituisce un’entrata nel calcolo della situazione economica per la percezione di prestazioni economiche sociali o per il calcolo delle tariffe delle prestazioni di assistenza domiciliare di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30. Il sussidio non può essere superiore alla differenza tra l’importo di 1.000,00 euro e il trattamento pensionistico minimo annualmente definito dall’INPS.

(3) La Giunta provinciale stabilisce i criteri di assegnazione del sussidio e, fermo restando quanto previsto al comma 7, i casi in cui derogare ai requisiti di cui al comma 1.

(4) Nei casi di accertata indebita percezione si applica la revoca della parte del sussidio indebitamente percepito; l’importo corrispondente deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione senza applicare la sanzione amministrativa.

(5) Per la gestione della misura di cui al comma 1 la Provincia autonoma di Bolzano stipula con l’INPS apposita convenzione, con la quale determina le modalità di accesso al sussidio e di erogazione dello stesso nonché l’onere a carico della Provincia autonoma di Bolzano per il servizio.

(6) Ai centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alle società di servizi di cui al decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, che hanno sede operativa nella provincia di Bolzano, spetta un compenso per la consulenza ai beneficiari del sussidio di cui al comma 1, il cui ammontare è stabilito dalla Giunta provinciale.

(7) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 41.300.000,00 euro per l’anno 2025, in 41.300.000,00 euro per l’anno 2026 e in 41.300.000,00 euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 21 (lppodromo di Merano)

(1) Nelle more della realizzazione degli interventi di valorizzazione e rilancio dell’ippodromo di Merano e al fine di assicurarne la permanenza tra gli impianti di interesse nazionale per le competizioni ippiche a ostacoli, grazie al mantenimento dei necessari livelli qualitativi, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre un finanziamento pari a 200.000,00 euro annui per il triennio 2025-2027 al soggetto concessionario della gestione dell'impianto.

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200.000,00 euro per l'anno 2025, in 200.000,00 euro per l'anno 2026 e in 200.000,00 euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 22 (Modifica della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 50, “Disposizioni sulla classificazione e manutenzione della rete viaria rurale”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 50, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. La Provincia autonoma di Bolzano può concedere contributi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade rurali. La quota di contributo non finanziata dalla Provincia autonoma di Bolzano può anche del tutto o in parte essere coperta dai Comuni territorialmente competenti.”

Art. 23 (Disposizione finanziaria)

(1) Salvo quanto previsto agli articoli 1, 2, 3, 8, 13, 16, 20 e 21, all’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

(2) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 24 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActiona) Legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17
ActionActionb) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
ActionActionc) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
ActionActiond) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
ActionActione) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
ActionActionf) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
ActionActioni) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
ActionActionj) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
ActionActionk) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
ActionActionl) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
ActionActionm) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
ActionActionn) Legge provinciale22 dicembre 2009 , n. 11
ActionActiono) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
ActionActionp) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
ActionActionq) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
ActionActionr) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
ActionActions) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
ActionActiont) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
ActionActionu) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
ActionActionv) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
ActionActionv) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
ActionActionx) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
ActionActiony) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
ActionActionz) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
ActionActiona') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
ActionActionb') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
ActionActionc') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
ActionActiond') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
ActionActione') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
ActionActionf') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
ActionActiong') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
ActionActionh') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
ActionActioni') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
ActionActionj') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
ActionActionk') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
ActionActionl') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
ActionActionm') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
ActionActionn') Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
ActionActiono') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
ActionActionp') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
ActionActionq') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
ActionActionr') Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
ActionActions') Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
ActionActiont') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
ActionActionu') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
ActionActionv') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
ActionActionw') Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7
ActionActionx') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 10
ActionActiony') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 11
ActionActionz') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12
ActionActiona'') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
ActionActionb'') Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 16
ActionActionc'') Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 20
ActionActiond'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22
ActionActione'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23
ActionActionf'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24
ActionActiong'') Legge provinciale 15 marzo 2018, n. 3
ActionActionh'') Legge provinciale 15 maggio 2018, n. 7
ActionActioni'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 14
ActionActionj'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 15
ActionActionk'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 16
ActionActionl'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 17
ActionActionm'') Legge provinciale 18 settembre 2018, n. 19
ActionActionn'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 20
ActionActiono'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21
ActionActionp'') Legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2
ActionActionq'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 4
ActionActionr'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 5
ActionActions'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 6
ActionActiont'') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 9
ActionActionu'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15
ActionActionv'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16
ActionActionw'') Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1
ActionActionx'') Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3
ActionActiony'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 6
ActionActionz'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 7
ActionActiona''') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 8
ActionActionb''') Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9
ActionActionc''') Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
ActionActiond''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17
ActionActione''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16
ActionActionf''') Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1
ActionActiong''') Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3
ActionActionh''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 6
ActionActioni''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 7
ActionActionj''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8
ActionActionk''') Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9
ActionActionl''') Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 11
ActionActionm''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15
ActionActionn''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16
ActionActiono''') Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1
ActionActionp''') Legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2
ActionActionq''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 7
ActionActionr''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 8
ActionActions''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 9
ActionActiont''') Legge provinciale 18 ottobre 2022, n. 13
ActionActionu''') Legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 16
ActionActionv''') Legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 17
ActionActionw''') Legge provinciale 9 gennaio 2023, n. 1
ActionActionx''') Legge provinciale 13 marzo 2023, n. 5
ActionActiony''') Legge provinciale 4 agosto 2023, n. 16
ActionActionz''') Legge provinciale 4 agosto 2023, n. 17
ActionActiona'''') Legge provinciale 4 agosto 2023, n. 18
ActionActionb'''') Legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22
ActionActionc'''') Legge provinciale 19 settembre 2023, n. 23
ActionActiond'''') Legge provinciale 26 marzo 2024, n. 1
ActionActione'''') Legge provinciale 5 agosto 2024, n. 4
ActionActionf'''') Legge provinciale 5 agosto 2024, n. 5
ActionActiong'''') Legge provinciale 5 agosto 2024, n. 6
ActionActionh'''') Legge provinciale 14 ottobre 2024, n. 8
ActionActionj'''') Legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 11
ActionActionj'''') Legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 12
ActionActionk'''') Legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 13
ActionActionArt. 1 (Modifica della , “Diritto allo studio universitario”)
ActionActionArt. 2 (Modifica della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”)
ActionActionArt. 3 (Modifica della legge provinciale 12 novembre 2019, n. 11, “Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all’organizzazione delle XXV Olimpiadi invernali e delle XIV Paralimpiadi invernali del 2026”)
ActionActionArt. 4 (Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”)
ActionActionArt. 5 (Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, “Ordinamento forestale”)
ActionActionArt. 6 (Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)
ActionActionArt. 7 (Modifica della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”)
ActionActionArt. 8 (Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia”)
ActionActionArt. 9 (Modifica della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, “Mobilità pubblica”)
ActionActionArt. 10 (Modifica della legge provinciale 7 dicembre 1983, n. 49, “Disciplina del controllo sul collocamento”)
ActionActionArt. 11 (Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, “Interventi di politica attiva del lavoro”)
ActionActionArt. 12 (Modifica della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola di musica”)
ActionActionArt. 13 (Modifica della , “Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, comunità comprensoriali, istruzione, musei, masi chiusi e associazioni agrarie, tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche, tutela del paesaggio, foreste, caccia e pesca, appalti, viabilità, sanità, assistenza, beneficenza, edilizia abitativa e igiene dei prodotti alimentari”)
ActionActionArt. 14 (Modifica della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, “Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo”)
ActionActionArt. 15 (Modifica della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, “Norme in materia di bonifica”)
ActionActionArt. 16 (Modifica della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, “Legge provinciale per le attività culturali”)
ActionActionArt. 17 (Modifica della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, “Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale”)
ActionActionArt. 18 (Modifica della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, “Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale del servizio sanitario provinciale”)
ActionActionArt. 19 (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)
ActionActionArt. 20 (Intervento straordinario a sostegno del reddito)
ActionActionArt. 21 (lppodromo di Merano)
ActionActionArt. 22 (Modifica della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 50, “Disposizioni sulla classificazione e manutenzione della rete viaria rurale”)
ActionActionArt. 23 (Disposizione finanziaria)
ActionActionArt. 24 (Entrata in vigore)
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
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