(1) Il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, è così sostituito:
“2. Gli obiettivi della politica del lavoro sono perseguiti attraverso le attività di osservazione del mercato del lavoro e attraverso il servizio di mediazione al lavoro, che offre orientamento al lavoro e consulenza per l’impiego e promuove interventi di sostegno volti a rimuovere gli ostacoli che impediscono l’accesso al lavoro di cittadine e cittadini residenti o domiciliati in provincia di Bolzano, con particolare riguardo a giovani, donne, disoccupate e disoccupati di lunga durata, persone con disabilità e persone soggette a emarginazione sociale.”
(2) Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, sono aggiunte le seguenti lettere:
“j) organizzare o sostenere iniziative al di fuori della provincia con lo scopo di reclutare personale qualificato;
k) organizzare iniziative con lo scopo di integrare la popolazione inattiva sul mercato del lavoro.”
(3) Nel comma 1 dell’articolo 3-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, le parole: “dalla Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole: “con regolamento di esecuzione”.
(4) La rubrica del capo I del titolo III della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, è così sostituito: “Ripartizione Servizio mercato del lavoro”.
(5) Nell’articolo 33 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, le parole: “ripartizione provinciale lavoro” sono sostituite dalle parole “ripartizione competente in materia di lavoro”.
(6) Dopo il comma 1 dell’articolo 33 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, è aggiunto il seguente comma:
“1-bis. Il servizio di mediazione al lavoro è svolto dai Centri di mediazione lavoro che a tal fine possono collaborare anche con altre strutture pubbliche e private presenti sul territorio. L’articolazione dei Centri di mediazione lavoro e delle relative sedi garantisce la copertura dell’intero territorio provinciale e l’attuazione capillare degli interventi.”
(7) Nell’articolo 33-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, le parole: “Ripartizione provinciale lavoro” sono sostituite dalle parole: “ripartizione competente in materia di lavoro” e le parole: “Ripartizione Lavoro” sono sostituite dalle parole: “ripartizione competente in materia di lavoro”.
(8) Il comma 1 dell’articolo 35 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, è così sostituito:
“1. Nell’ambito del servizio di mediazione al lavoro vengono promosse e attuate misure di consulenza e informazione, orientamento professionale, formazione e riqualificazione, tirocinio, analisi dei fabbisogni di personale, ricerca e selezione di personale e ogni altra misura di politica attiva del lavoro che possa favorire l’incrocio di domanda e offerta sul mercato del lavoro.”
(9) Dopo il comma 3 dell’articolo 35 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, sono aggiunti i seguenti commi 3-bis e 3-ter:
“3-bis. Le persone disoccupate, anche se non beneficiarie di misure di sostegno al reddito, prese in carico dai Centri di mediazione lavoro provinciali ai fini dell’avviamento al lavoro, sono tenute a collaborare attivamente, presenziando alle convocazioni e agli appuntamenti stabiliti, cercando attivamente lavoro e partecipando alle misure di politica attiva del lavoro concordate, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla specifica normativa vigente ovvero la perdita dello stato di disoccupazione per mancato manifesto interesse. Con il regolamento di esecuzione di cui all’Art. 3-bis sono definite le fattispecie che configurano il mancato manifesto interesse che comporta la revoca dello stato di disoccupazione.
3-ter. Avverso i provvedimenti di revoca dello stato di disoccupazione di cui al comma 3-bis disposti dai Centri di mediazione lavoro provinciali è ammesso ricorso alla Commissione provinciale di controllo sul collocamento istituita ai sensi dell’articolo 3 della legge provinciale 7 dicembre 1983, n. 49.”
(10) Nel comma 1 dell’articolo 35-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, dopo le parole: “posta elettronica” è inserita la parola: “ordinaria”.