(1) Lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2025, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 8.117.103.650,37 e in termini di cassa per 9.926.968.811,05 euro.
(2) Lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2026, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 7.675.430.739,45 euro.
(3) Lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2027, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 7.504.744.366,36 euro.
(4) Ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono autorizzate spese di investimento, la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa nella misura di 50.000.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2025 e di 100.000.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2027.
(5) Ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono autorizzate spese di investimento, dovute al finanziamento dei lavori collegati alle Olimpiadi invernali 2026, la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa nella misura di 83.495.746,97 euro per l’esercizio finanziario 2025 e nella misura di 29.237.219,62 euro per l’esercizio finanziario 2026. Di conseguenza, viene rimodulato quanto disposto per tali esercizi dal comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 4 agosto 2023, n. 18.