(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“4. A partire dall’anno accademico 2025-2026, l’importo della tassa è di euro 0,00.”
(2) Il comma 1 dell’articolo 7-quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o gas di petrolio liquefatti (GPL), con alimentazione ibrida elettrica e termica oppure con alimentazione benzina-idrogeno o gasolio-idrogeno e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 115 g/km, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera, per i periodi come di seguito indicati:
| | Emissioni CO2 risultanti dal documento unico di circolazione e proprietà o dalla carta di circolazione (campo V7) | Durata dell’esenzione in mesi a de-correre dalla data di prima immatri-colazione anche estera |
1 – 30 g/km | 60 |
31 – 60 g/km | 36 |
61 – 95 g/km | 24 |
96 – 115 g/km | 12 |
(3) Il comma 2 dell’articolo 7-quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Gli autoveicoli e motoveicoli immatricolati con alimentazione esclusiva a idrogeno oppure elettrica sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per 60 mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera.”
(4) Nel comma 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche le parole: “, purché tali mesi siano almeno pari a quattro” sono soppresse.
(5) Nel comma 5 dell’articolo 8-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: “persone con sindrome di down,” sono inserite le parole: “a persone con disabilità in situazione di gravità ovvero con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche,”.
(6) Nel comma 1 dell’articolo 17-ter della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: “persone affette da sindrome di down” sono inserite le parole: “o a persone con disabilità in situazione di gravità ovvero con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche”.
(7) Dopo il comma 5-quater dell’articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“5-quinquies. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024, ai soggetti passivi IRAP gestori di strutture residenziali per persone anziane accreditate con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera x) della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e aventi natura giuridica diversa da quella dei soggetti di cui al comma 5-ter, spetta una deduzione dalla base imponibile IRAP, determinata ai sensi degli articoli 5, 10, comma 2, e 10-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari a 40.000 euro annui per ogni posto letto autorizzato. I benefici sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 o del regolamento (UE) 2023/2832 del 13 dicembre 2023 in materia di aiuti “de minimis”.
(8) Dopo il comma 5-quinquies dell’articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“5-sexies. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024, ai soggetti di cui agli articoli 13 e 38, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che determinano il valore della produzione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione al personale dipendente, spetta una deduzione dalla base imponibile IRAP pari al 50 per cento del costo relativo ai professionisti sportivi e alle professioniste sportive di cui agli articoli 26, comma 2, e 27, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. I benefici sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” oppure del regolamento (UE) 2023/2832 del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.”
(9) Dopo il comma 7-sexies dell’articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi:
“7-septies. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024, l’aliquota IRAP di cui al comma 7-quater è ridotta di 1,22 punti percentuali per i soggetti passivi che applicano contratti collettivi di primo livello, stipulati in provincia di Bolzano, o di secondo livello, sia territoriali - laddove sottoscritti dal 1° gennaio 2022 - sia accordi aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello provinciale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) e depositati ai sensi di legge, che non sono scaduti e che contengono almeno un elemento economico territoriale o aziendale aggiuntivo regolarmente erogato ai sensi del rispettivo accordo.
7-octies. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024, la riduzione dell’aliquota IRAP di 1,22 punti percentuali di cui al comma 7-septies si applica anche ai soggetti passivi che erogano premi di risultato introdotti prima del 29 ottobre 2024, in conformità ai rispettivi accordi territoriali di settore.”
(10) Il comma 1 dell'articolo 21-sexiesdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. A decorrere dall’anno d’imposta 2025, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore a 90.000,00 euro, spetta una detrazione dall’importo dovuto a titolo di addizionale regionale IRPEF di 430,50 euro.”
(11) Dopo il comma 2 dell'articolo 21-sexiesdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore a 90.000,00 euro e con figli/figlie fiscalmente a carico spetta una detrazione dall’importo dovuto a titolo di addizionale regionale all’IRPEF di 340,00 euro per ogni figlio/figlia in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico. Se l’imposta dovuta è minore della detrazione, non sorge alcun credito d’imposta.”
(12) Il comma 3 dell’articolo 21-sexiesdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. Ai fini della determinazione del reddito imponibile di cui ai commi 1 e 2-bis, si tiene conto anche del reddito derivante dalla locazione di immobili assoggettato alla cedolare secca di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dei redditi assoggettati ad imposta sostitutiva per la tassazione delle mance di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e del reddito assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per le persone esercenti attività d’impresa, arti o professioni di cui all’articolo 1, commi da 54 a 87, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modifiche.”
(13) Il comma 4-ter dell'articolo 21-sexiesdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è così sostituito:
“4-ter. Le detrazioni di cui ai commi 1, 2-bis e 4-bis sono cumulabili ma, in nessun caso, generano credito d’imposta.”