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r''') Contratto collettivo 16 dicembre 2024 1)
3° accordo collettivo per il rinnovo del contratto collettivo di comparto per il personale del Servizio sanitario provinciale escluso il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale Chiusura triennio 2019-2021

1)
Pubblicato nel supplemento 6 al B.U. 19 dicembre 2024, n. 51.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente contratto collettivo di comparto si applica, se non diversamente previsto nei singoli articoli, a tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato per il personale del Servizio sanitario provinciale escluso il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale.

Art. 2 (Decorrenza e durata dell’accordo)

(1) Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, e costituisce l’accordo conclusivo del triennio 2019-2021.

Il trattamento giuridico e gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto – salvo quanto previsto nelle singole disposizioni contrattuali e dall’articolo 22 (decorrenze dei singoli istituti) – e rimangono comunque in vigore fino a quando non saranno sostituiti da un successivo contratto.

(2) Gli effetti economici decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali e, in mancanza, dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente accordo e rimangono comunque in vigore fino a quando non saranno sostituiti da un successivo contratto.

(3) Per quanto non diversamente disciplinato dal presente contratto collettivo, trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni in vigore contenute nei contratti collettivi intercompartimentali e di comparto per il personale di cui all’articolo 1.

Art. 3 (Riduzione e rimodulazione dell’orario di lavoro)

(1) Il comma 1 dell’articolo 10 del contratto collettivo di comparto del 07/04/2005 come modificato dall’art. 3 del contratto collettivo del 21/12/2011 è così sostituito:

“1. L’orario di lavoro a tempo pieno è di 38 ore settimanali. Esso è, di norma, articolato su cinque giornate settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico.”

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 10 del contratto collettivo di comparto del 7/4/2005, come modificato dal presente articolo, vengono inseriti i seguenti commi 1bis e 1ter:

“1bis Per i seguenti profili professionali l’orario di lavoro a tempo pieno è di 36 ore settimanali:

- per tutti i profili professionali del ruolo sanitario;

- assistenti sociali coordinatori/coordinatrici (LF 7bis);

- assistenti sociali (LF 7ter);

- operatori tecnici/operatrici tecniche del servizio odontoiatrico (4° LF);

- operatori tecnici specializzati/operatrici tecniche specializzate addetti/addette al servizio odontoiatrico (5° LF);

- assistenti geriatrici e familiari (4° LF);

- OSS (operatori sociosanitari/operatrici sociosanitarie) (4° LF);

- OTA (operatori tecnici/operatrici tecniche addetti/addette all’assistenza) (4° LF);

- OTAP (operatori tecnici/operatrici tecniche addetti/addette all’assistenza psichiatrica) (4° LF);

- bagnino massaggiatore/bagnina massaggiatrice (5° LF);

1ter L’orario di lavoro per il personale di cui al comma 1bis è articolato di norma su cinque giornate settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico.”

(3) Le modifiche previste dal presente articolo decorrono dal 01.07.2025.

Art. 4 (Salario di produttività e flessibilità della prestazione di lavoro)

(1) Il fondo di produttività comprensivo delle risorse pregresse, incluso il fondo di cui all’art. 22 del contratto di comparto del 07/04/2005 nonché delle risorse destinate al finanziamento del presente accordo, a partire dal 01/01/2025 è pari a euro 35.087.157,60 e viene assegnato all’azienda sanitaria.

(2) Il fondo di produttività può essere attribuito al personale in aggiunta allo stipendio fisso e continuativo in forma di un premio di produttività da collegarsi anche alternativamente ai seguenti aspetti:

  1. alla realizzazione di progetti e programmi concordati con la direzione generale dell’Azienda sanitaria;
  2. alla realizzazione di progetti specifici nonché a progetti particolarmente complessi e innovativi;
  3. allo svolgimento del plus orario per il personale non rientrante nel comma 1bis dell’art. 10 del contratto di comparto del 07/04/2005;
  4. allo svolgimento dei servizi aggiuntivi per il personale di cui all’art. 10, comma 1bis del contratto di comparto del 07/04/2005;
  5. allo svolgimento di formazione oltre il normale orario di lavoro – permessi formativi al personale.

(3) Il premio di produttività di cui alla lettera a), denominato produttività generale annua, è erogato annualmente in quote individuali a tutto il personale del comparto in proporzione allo stipendio iniziale delle singole qualifiche funzionali sulla base dei criteri concordati a livello aziendale e comunque tenuto conto del grado di raggiungimento degli obiettivi o compiti concordati. In sede di contrattazione aziendale è possibile riconoscere al personale part-time il suddetto premio anche in misura non proporzionata all’orario di lavoro.

(4) Il premio di cui alla lettera b), denominato produttività aggiuntiva, è connesso agli obiettivi specifici e ai progetti complessi ed innovativi finalizzati al conseguimento della produttività complessiva, della qualità, dell’efficienza, efficacia, economicità, del miglioramento dei servizi resi, del migliore utilizzo delle risorse umane. Nella programmazione dei progetti l’azienda sanitaria è tenuta a considerare gli obiettivi concordati con la Provincia. Le modalità di attribuzione vengono definite con accordo aziendale con le OO.SS.

(5) Il premio di cui alla lettera c) è collegato allo svolgimento delle ore di plusorario che è dovuto al personale non rientrante nel comma 1bis dell’art. 10 del contratto di comparto del 07/04/2005 che concorre personalmente e direttamente all’erogazione delle prestazioni oltre l’orario normale (38 ore) per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Il numero massimo di ore al pari del personale ammesso e le modalità di attribuzione vengono definite con accordo aziendale con le OO.SS.

(6) Il premio di cui alla lettera d) è collegato allo svolgimento dei servizi aggiuntivi di cui all’art. 5 del presente contratto. Le modalità di attribuzione vengono definite con accordo aziendale con le OO.SS.

(7) Il premio di cui alla lettera e) è collegato allo svolgimento di formazione/aggiornamento oltre il normale orario di lavoro – permessi formativi al personale di cui al comma 1bis dell’art. 10 del contratto di comparto del 07/04/2005.

(8) Le risorse del fondo sono così ripartite:

  • euro 24.458.510,94 comprensivo di oneri sociali, sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi previsti dall’art. 5 del presente contratto per il personale di cui al comma 1bis dell’art. 10 del contratto di comparto del 07/04/2005 nonché della formazione/aggiornamento oltre il normale orario di lavoro.
  • Il restante importo di euro 10.628.646,66 comprensivo degli oneri sociali viene così suddiviso:
  1. il 50% per finanziare la produttività generale annua di cui al comma 3;
  2. il 5% è connesso alla produttività aggiuntiva e progetti di cui al comma 4;
  3. il 45% è collegato all’effettuazione di ore di plusorario di cui al comma 5;
    A livello aziendale la suddivisione delle risorse all’interno del fondo di produttività può essere modificata previo accordo con le OOSS.

(9) Per il personale assegnato al Polo universitario delle professioni sanitarie “Claudiana” le modalità ed i criteri per l’assegnazione dei servizi aggiuntivi sono definiti dalla Scuola stessa previo accordo con le OO.SS. e comunicati all’azienda sanitaria.

(10) Per la durata del presente contratto, il valore economico di un’ora di plusorario, corrispondente al 4% dello stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale d’appartenenza, rimane congelato al compenso erogato al 31/12/2010.

(11) Eventuali residui di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, al netto dei costi derivanti dall’elevazione del limite e della maggiorazione di cui all’art. 8 del presente contratto, confluiscono nella produttività generale annua.

Art. 5 (Servizi aggiuntivi)

(1) A decorrere dal 01/07/2025 al fine di garantire la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e territoriali, e in caso di modifiche a breve termine per la copertura dei servizi, l’azienda sanitaria può concordare, su base volontaria, con il singolo e/o équipes interessato/e, l’effettuazione di servizi aggiuntivi da svolgersi oltre l’orario normale di lavoro da tutto il personale di cui comma 1bis dell’articolo 10 del contratto collettivo di comparto del 7/4/2005. Esso deve essere distribuito equamente tra i componenti dell’equipe interessati, con priorità al personale che alla data di entrata in vigore del presente contratto sia assegnatario di plus orario. L’equa distribuzione è valutata su un periodo di 6 mesi previo confronto con le organizzazioni sindacali.

(2) Può accedere ai servizi aggiuntivi solamente il personale con rapporto di lavoro full time.

(3) Il servizio aggiuntivo è effettuato in base alla necessità organizzativa per garantire la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e territoriali, nonché qualora il personale, su richiesta espressa del datore di lavoro, copra con un preavviso inferiore a 72 ore un turno non programmato. Il servizio aggiuntivo ha una durata minima di 2 ore oltre il normale orario normale.

(4) Il servizio aggiuntivo viene pianificato ed evidenziato sul gestionale informatico aziendale.

(5) La direzione tecnico assistenziale assegna annualmente ai reparti e servizi il budget per la remunerazione dei servizi aggiuntivi. Nell’assegnazione del budget si tiene conto della dotazione organica e della pianta organica del reparto/servizio, della necessità di garantire i servizi essenziali e di eventuali progetti a valenza strategica.

(6) Il personale comunica, per iscritto, al proprio diretto superiore la disponibilità allo svolgimento di servizi aggiuntivi, nel servizio/reparto di appartenenza e/o in altri servizi/reparti. La disponibilità viene offerta fino a revoca da comunicare con un preavviso minimo di 2 mesi.

(7) Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è considerato orario di lavoro ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 66/2003.

(8) Di norma non possono essere pianificate, per ogni singolo collaboratore, più di 25 ore al mese e massimo 250 ore annue di servizi aggiuntivi.

(9) Sono esclusi dalla prestazione di servizi aggiuntivi i dipendenti che per periodi prolungati (minimo 3 mesi) e/o per motivi imputabili al dipendente, e che si trovano in un saldo negativo concernente la propria situazione lavorativa.

(10) Per la durata del presente contratto le ore di lavoro prestate nel corso dei servizi aggiuntivi sono retribuite con un importo corrispondente al 3% dello stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza come specificato all’art. 4 comma 10.

(11) Il compenso per i servizi aggiuntivi effettivamente svolti viene liquidato a seguito di apposita rendicontazione da parte delle relative direzioni il secondo mese successivo al suo svolgimento.

(12) Sarà oggetto di rendicontazione con la tariffa di cui sopra il servizio effettivamente pianificato di cui al comma 3; esigenze di servizio o urgenze che comportino il prolungamento del servizio saranno contabilizzate come ore straordinarie.

(13) Le risorse di cui al comma 7 dell’art. 4 nella percentuale del 10% sono destinate al finanziamento della formazione/ aggiornamento oltre il normale orario di lavoro di cui all’articolo 6.

(14) La percentuale di cui al comma 13 può essere modificata in seguito ad un accordo aziendale con le OO.SS.

Art. 6 (Formazione oltre il normale orario di lavoro)

(1) Dopo l’articolo 41 del contratto collettivo di comparto del 7 aprile 2005, viene inserito il seguente articolo 41bis:

“Art. 41bis

Formazione oltre il normale orario di lavoro – permessi formativi del personale nell’ambito della formazione obbligatoria (ECM/ECS) e acquisizione dei crediti formativi previsti dal Ministerio della salute

1. Il dipendente con obbligo di acquisizione crediti ECM e ECS, se la sua partecipazione ad un evento formativo debba essere riconosciuta quale orario di lavoro, può optare per il riconoscimento secondo le modalità già in vigore oppure quale prestazione oltre l’ordinario orario di lavoro.

2. Le ore di aggiornamento oltre il normale orario di lavoro, escluso il tempo di viaggio che viene conteggiato come orario di lavoro, verranno liquidate con un importo orario omnicomprensivo disciplinato al successivo comma 4.

3. I permessi formativi, così come disciplinati, rientrando nelle finalità di cui all’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 66/2003 e sono pertanto considerati orario di lavoro.

4. L’importo orario omnicomprensivo per l’aggiornamento oltre il normale orario di lavoro è determinato dall’art.5 comma 10 del presente contratto, sia per il personale full time che per il personale part-time. L’amministrazione riconosce la retribuzione oraria dell’aggiornamento solo in presenza di attestato di partecipazione fornita dal dipendente.

5. Il limite individuale per l’aggiornamento oltre il normale orario di lavoro è fissato in 50 ore all’anno.

6. Al dipendente spetta inoltre il rimborso, finanziato in base all’articolo 41 del contratto collettivo di comparto del 07/04/2005, relativo alle spese d’iscrizione, di viaggio, di vitto e alloggio.

7. Ulteriori modalità applicative del presente articolo possono essere definite previa contrattazione aziendale con le OOSS.”

Art. 7 (Modifica all’articolo 31 del contratto collettivo di comparto del 07/04/2005 – Compenso per lavoro straordinario)

(1) Nella lettera b) del comma 3 dell’articolo 31 del contratto collettivo di comparto del 07/04/2005 il numero “100” viene sostituito con il numero “150”.

(2) Il comma 5 dell’articolo 31 del contratto collettivo di comparto del 07/04/2005, come modificato dall’articolo 8 del contratto collettivo 21 dicembre 2011, è così sostituito:

“5. Le ore di lavoro straordinario residue al 31 dicembre di ogni anno possono essere recuperate in accordo con il superiore quale riposo compensativo entro i due anni successivi, oppure qualora il collaboratore/la collaboratrice ne faccia richiesta, vengono liquidate quale compenso straordinario con una maggiorazione del 50%.

Alla scadenza dei due anni, le ore residue non recuperate vengono liquidate d’ufficio con una maggiorazione del 50% nell’ambito dei limiti contrattuali massimi stabiliti.”

(3) Il comma 6 dell’articolo 31 del contratto collettivo di comparto del 07/04/2005 è così sostituito:

“6. La misura del compenso orario ai fini del calcolo per la determinazione del compenso per lavoro straordinario è determinata dividendo lo stipendio mensile spettante per livello retributivo, classe o scatto, compresa l’indennità integrativa speciale, per il coefficiente 160 in caso di settimana lavorativa di 38 ore e per il coefficiente 152 in caso di settimana lavorativa di 36 ore.”

(4) Il comma 7 dell’articolo 31 del contratto collettivo di comparto del 07/04/2005 è così sostituito:

“7 La misura del compenso per lavoro straordinario è determinata aumentando il valore di cui comma 6 del 50%.”

(5) Le modifiche suddette decorrono, per le ore di lavoro straordinario espletate dal 01/01/2025.

Art. 8 (Modifica dell’articolo 8 dell’allegato 4 del contratto collettivo di comparto del 07/04/2005 – Lavoro supplementare nel rapporto di lavoro a tempo parziale)

(1) I commi 2 e 3 dell’articolo 8 dell’allegato 4 del contratto collettivo di comparto del 07/04/2005 sono così sostituiti:

“2. Il numero massimo di lavoro supplementare individuale effettuabile nell’arco dell’anno dal/dalla dipendente è pari a 150 ore.

Le ore di lavoro supplementari residue al 31/12 di ogni anno possono essere recuperate, in accordo con il superiore, quale riposo compensativo entro i due anni successivi, oppure qualora il dipendente ne faccia richiesta, liquidate con una maggiorazione del 60%.

Le ore non recuperate entro i due anni sono retribuite, entro il limite di cui al comma 2, con una maggiorazione del 60% per ogni ora prestata ”.

(2) Le modifiche suddette decorrono, per le ore di lavoro supplementare espletate, dal 01/01/2025.

Art. 9 (Modifica all’articolo 3 del contratto collettivo 3 dicembre 2021 – Indennità di specificità infermieristica)

(1) L’indennità di cui all’articolo 3 del contratto collettivo del 3 dicembre 2021 è integrata da una seconda quota nella misura di 160,00 euro.

(2) Le previsioni del presente articolo decorrono dal 01/01/2024.

(3) A causa della mancata copertura finanziaria, nel 2024 verrà erogato solo il 94% della prima e seconda quota.

Art. 10 (Modifica all’articolo 4 del contratto collettivo 3 dicembre 2021 – indennità di tutela del malato e promozione della salute)

(1) L’indennità di cui all’articolo 4 del contratto collettivo del 3 dicembre 2021 è integrata da una seconda quota nella misura di:

  1. 68,00 euro per i seguenti profili professionali:
    - operatori tecnici specializzati/operatrici tecniche specializzate addetti/addette al servizio odontoiatrico (5° l.f.)
    - operatori tecnici/operatrici tecniche del servizio odontoiatrico (4° l.f.)
    - assistenti geriatrici e familiari (4° l.f.)
    - bagnini massaggiatori/bagnine massaggiatrici (5° l.f.).
    - 138,00 euro per il personale restante del ruolo sanitario nonché per i/le assistenti sociali coordinatori/coordinatrici (LF 7bis) e per i/le assistenti sociali (LF 7ter);

(2) Le previsioni del presente articolo decorrono dal 01/01/2024.

(3) A causa della mancata copertura finanziaria, nel 2024 verrà erogato solo il 94% della prima e seconda quota.

Art. 11 (Modifica dell’articolo 25 del contratto collettivo 7 aprile 2005)

(1) L’articolo 25 comma 2 del contratto collettivo di comparto del 7 aprile 2005, viene sostituito come segue:

“2. Al profilo professionale di infermiere generico, puericultrice, infermiere psichiatrico con un anno di corso, massaggiatore e massofisioterapista spetta un’indennità di istituto nella misura di 250,00 euro.”

(2) L’articolo 25 comma 4 del contratto collettivo di comparto del 7 aprile 2005, viene sostituito come segue:

“4. Al personale OTA spetta un’indennità nella misura di 110,00 euro, al personale OSS e OTAP spetta un’indennità nella misura di 130,00 euro. Al personale OSS che abbia acquisito una specializzazione, richiesta dall’Azienda per lo svolgimento delle mansioni assegnate, spetta un’indennità nella misura di 150,00 euro.”

(3) Le previsioni del presente articolo decorrono dal 01/01/2024.

Art. 12 (Indennità variabile)

(1) Al personale di cui al comma 1 bis dell’art. 10 del contratto collettivo di comparto del 07/04/2005, operante nei reparti e servizi che soddisfano una o più delle caratteristiche di cui sotto:

- reparti di degenza;

- assistenza 24 ore su 24;

- reparti/servizi dell’ambito acuto;

- reparti/servizi con alto carico psicosociale;

può essere concessa un’indennità variabile

nella misura di:

- per il personale destinatario dell’articolo 10, lettera a) nonché per il personale destinatario dell’art. 11, commi 1 e 2 del presente contratto: da 50 ad 86,00 euro;

- per il personale destinatario dell’articolo 9 e dell’articolo 10, lettera b) del presente contratto: da 86 a 125,00 euro.

(2) Con accordo aziendale vengono definiti i relativi reparti e servizi e figure professionali destinatari della presente indennità. Alla relativa contrattazione viene assegnato, per l’anno 2024 un relativo fondo di 4.961.209,99 euro e, a partire dall’anno 2025, un fondo di 5.274.924,78 euro (importi comprensivi di oneri sociali).

(3) Per il solo personale di cui al all’art. 3 comma 2, l’indennità del presente articolo sostituisce l’indennità di lavoro logorante istituita con l’articolo 35 del contratto collettivo di comparto del 7 aprile 2005 e l’indennità per il servizio domiciliare, istituita con l’articolo 8 del 2° contratto stralcio del 3 dicembre 2021.

Art. 13 (Personale con attestato di bilinguismo B1)
(ex C)

(1) Gli infermieri/Le infermiere, gli infermieri pediatrici/le infermiere pediatriche e gli/le assistenti sanitari/sanitarie il cui sviluppo salariale è stato bloccato, negli anni 2002 – 2019, in base all’articolo 12 dell’allegato 2 del Contratto Collettivo per il Personale del Servizio Sanitario provinciale del 28 agosto 2001 rispettivamente all’articolo 4, comma 2 dell’allegato 2 del Contratto Collettivo del 07/04/2005, possono richiedere il riconoscimento economico dell’esperienza professionale acquisita fino al 31/12/2019.

(2) La progressione professionale è riconosciuta dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore dell’accordo, a condizione che la domanda sia presentata entro 90 giorni dall’entrata in vigore dello stesso. Per le domande pervenute oltre tale termine la progressione è riconosciuta dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

Art. 14 (Ferie solidali)

(1) Su base volontaria ed a titolo gratuito, il personale del Servizio sanitario provinciale, escluso il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale, può cedere, in tutto o in parte, le giornate di ferie nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali (esse sono quantificate in 20 giorni nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni), di cui lo stesso deve necessariamente fruire ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.n.66/2003 ad un altro/un’altra rappresentante del suddetto ambito di personale che:

- abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori e/o al/alla coniuge, al compagno/alla compagna convivente, regolarmente registrato/registrata presso l’anagrafe che, per particolari condizioni di salute, necessitino di cure costanti;

- per gravi motivi di salute ne necessiti per sé stesso e per posticipare, nei limiti del possibile, l’applicazione delle decurtazioni stipendiali stabilite dall’articolo 30 CCI d.d. 12/02/2008

(2) Il suddetto personale che si trova nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1 può presentare specifica richiesta all’Azienda, reiterabile, di utilizzo di ferie per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

(3) L’Azienda, ricevuta la richiesta, rende tempestivamente nota a tutto il personale l’esigenza, garantendo l’anonimato del/della richiedente.

(4) Il personale che intende aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizza per iscritto la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.

(5) Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni verrà effettuata in misura proporzionale tra tutto il personale offerente.

(6) Nel caso in cui il numero di giorni di ferie offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute saranno distribuite in misura proporzionale tra tutti i/tutte le richiedenti.

(7) Il personale richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito dell’avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie allo stesso spettanti, nonché delle assenze orarie retribuite per particolari motivi personali o familiari e dei riposi compensativi eventualmente maturati.

(8) Una volta acquisite, le ferie rimangono nella disponibilità del/della richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione.

(9) Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del/della richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.

Art. 15 (Introduzione di nuovi profili professionali e correzione di definizioni di professioni)

(1) È istituito, con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto, il profilo professionale di esperto sanitario – settore di ricerca clinica – nella 8° qualifica funzionale nel comparto del personale del Servizio Sanitario Provinciale.

Mansioni:

L’esperto sanitario – settore di ricerca clinica – affianca il medico sperimentatore nella conduzione degli studi clinici, supportando e coordinando la sperimentazione da un punto di vista scientifico e metodologico, in particolare svolge le seguenti mansioni:

- funge da collegamento tra lo sperimentatore principale, il team di ricerca coinvolto nel protocollo di studio ed il promotore; valuta la fattibilità dello studio assieme al Principal Investigator (PI) (potenzialità numerica del centro, competitività con altri studi già aperti, adeguatezza delle risorse);

- sottopone lo studio al comitato etico preparando la documentazione necessaria

- cura i rapporti con gli sponsor, definisce e segue i flussi di lavoro studio-correlati, interni ed esterni al reparto;

- pianifica la raccolta dei dati, si occupa attivamente del data entry ed esegue il controllo della qualità dei dati;

- collabora con lo sponsor nelle visite di apertura audit e monitoring e chiusura del centro;

- gestisce i campioni biologici di studio in laboratorio;

- gestisce i farmaci sperimentali (contabilità- ordini-smaltimento);

- gestisce le attrezzature del centro e l’intera documentazione dello studio e cura la gestione dell’archivio dati principale;

Requisiti di accesso

- laurea magistrale in ambito sanitario;

- Attestato di bilinguismo C1 (ex A)

Art. 16 (Nuove denominazioni)

(1) Le seguenti definizioni delle professioni ai sensi del contratto collettivo 28 agosto 2001, e ss.mm., sono corrette nella lingua tedesca come segue:

- invece di medizinische/r-röntgentechnische/r Assistent/Assistentin: medizinische/r Radiologietechnologe/in;

- invece di Orthoptiker/in – Ophthalmologie-Assistent/in: Orthoptist/in-Ophthalmologieassistent/in;

-invece di Gehörmesstechniker/in: Audiometrietechniker/in;

-invece di Hörgeräteakustiker/in: Hörakustiker.

Art. 17 (Esonero dai turni notturni e di pronta reperibilità)

(1) Su richiesta degli interessati, il personale con età superiore a 55 anni, può essere esonerato dall’obbligo di svolgimento dei turni notturni e di pronta reperibilità.

(2) L’autorizzazione all’esonero di cui al comma precedente compete al superiore preposto in osservanza delle sottostanti condizioni: le esigenze organizzative del servizio lo permettano e venga garantita tra il personale non avente il requisito un’equa distribuzione dei servizi di pronta reperibilità.

(3) Qualora l’autorizzazione non possa essere rilasciata, il diniego motivato avviene in forma scritta per permettere al richiedente di presentare una eventuale istanza di disamina al dirigente tecnico assistenziale coordinatore rispettivamente dirigente e direttore amministrativo/direttrice amministrativa del rispettivo comprensorio.

Art. 18 (Indennità di sostituzione per personale part-time turnista)

(1) Fatto salvo il rispetto dei riposi come disciplinato dall’art. 22 del CCI del 12.02.2008, qualora il personale turnista con orario di lavoro part-time, su richiesta espressa del datore di lavoro, copra con un preavviso inferiore a 72 ore un turno non programmato di minimo 4 ore, gli viene riconosciuto un compenso aggiuntivo per ogni ora lavorata pari a 10,00 euro lordi, le frazioni di ore vengono remunerate in proporzione.

(2) L’indennità di cui al comma precedente viene finanziata, a decorrere dal 01/01/2025 con un fondo annuo pari a euro 525.000,00 comprensivo di oneri riflessi.

(3) Eventuali residui del fondo di cui al comma precedente confluiscono nel fondo della produttività generale annua di cui all’Art. 4.

(4) Eventuali ulteriori modalità applicative del presente istituto possono essere demandate alla contrattazione aziendale.

Art. 19 (Aumento dell’indennità di reperibilità)

(1) Il comma 6 dell’articolo 30 del contratto collettivo di comparto del 7.04.2005 è così sostituito:

“6. Per il servizio di pronta reperibilità spetta l’indennità oraria di euro 7,00 con decorrenza 01.01.2025.”

Art. 20 (Aumento dell’indennità per servizio festivo)

(1) Il comma 2 dell’articolo 33 del contratto collettivo di comparto del 7.04.2005 è così sostituito con decorrenza 01/01/2025:

“2. Per ogni ora di servizio festivo “domeniche/festività” spetta un’indennità di euro 5,00.

Per la presenza in servizio, indipendentemente della durata, spetta comunque un’indennità di quota unica pari a 7,00.”

Art. 21 (Aumento dell’indennità per servizio notturno)

(1) Il comma 2 dell’articolo 34 del contratto collettivo di comparto del 7.04.2005 è così sostituito con decorrenza 01/01/2025:

“2. Per ogni ora di lavoro notturno spetta un’indennità di euro 7,00.”

Art. 22 (Ulteriore finanziamento ai fini dell’unificazione dei 4 accordi comprensoriali a livello aziendale (indennità di istituto))

(1) Gli ulteriori mezzi finanziari ai fini dell’unificazione dei 4 accordi comprensoriali a livello aziendale, con riferimento all’indennità di istituto di cui all’art. 25 del contratto collettivo di comparto del 7 aprile 2005, vengono aumentati a decorrere dall’anno 2025 di 1.893.307,39 euro (comprensivo di oneri sociali) e stabiliti con le OO.SS. mediante accordo aziendale.

II. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 (Abrogazione di disposizioni)

(1) Con l’entrata in vigore del presente accordo e delle singole disposizioni del medesimo, cessa l’applicazione delle norme incompatibili con lo stesso, tra le quali le sottostanti disposizioni:

- Articolo 21 e 22 del contratto collettivo di comparto del 7 aprile 2005.

Art. 24 (Sospensione dell’esecuzione del contratto)

(1) Ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 165/01, l’esecuzione parziale o totale del presente contratto collettivo provinciale può essere sospesa in caso di esorbitanza dai limiti di spesa.

Dichiarazione congiunta

Le parti auspicano che i mezzi finanziari che questo contratto mette a disposizione per l’unificazione a livello provinciale dei quattro contratti comprensoriali, come da direttive contrattuali approvate dalle Giunta Provinciale con delibera n. 879 di data 15.10.2024, vengano utilizzate nella contrattazione aziendale per valorizzare economicamente tutti i ruoli e le figure professionali operanti nel comparto, con particolare riguardo per le figure professionali che non hanno ricevuto una valorizzazione economica dal presente contratto.

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