(1) L’articolo 45 del CCI 12/02/2008 è così sostituito:
„Articolo 45 Trattamento economico durante il congedo parentale e trattamento giuridico
1. I periodi di congedo parentale di cui all’art. 42 sono retribuiti:
a) Per un mese nei primi tre mesi di fruizione:
Per i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023 fino all‘entrata in vigore del presente articolo, da genitori per i quali il periodo di congedo di maternità obbligatoria o, in alternativa, di paternità obbligatoria, sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022: è introdotto retroattivamente dal 01/01/2023 un mese all’80 percento della retribuzione fissa e ricorrente. Per i genitori per i quali il periodo di congedo di maternità obbligatoria o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente all’entrata in vigore del presente articolo al 100 per cento della retribuzione fissa e ricorrente; a meno che l'altro genitore non abbia già richiesto l'80 o il 100 per cento. Il mese retribuito all'80 o al 100 percento può essere diviso tra i due genitori o richiesto solo da uno di essi.
b) Per il secondo mese nei primi tre mesi di fruizione:
per i periodi di congedo parentale fruiti, a partire del 1° gennaio 2024 da genitori per i quali il periodo di congedo di maternità obbligatoria o, in alternativa, di paternità obbligatoria sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023: retroattivamente dal 01/01/2024 all’80 per cento della retribuzione fissa e ricorrente. Il mese indennizzato all‘ottanta per cento può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.
c) Per 6 Mesi di fruizione:
30 per cento della retribuzione fissa e ricorrente.
d) Per ulteriori tre mesi di fruizione:
Per i periodi di congedo parentale fruiti, il 20 per cento della retribuzione fissa e ricorrente. Per i periodi di congedo parentale fruiti, dal mese successivo all‘entrata in vigore del presente articolo il 30 per cento della retribuzione fissa e ricorrente.
2. Percentuali retributive più favorevoli previste dalla legislazione statale sono da applicarsi con le decorrenze ivi indicate.
3. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo parentale in favore dei genitori di minori con handicap in situazione di accertata gravità è dovuto il 30 per cento della retribuzione fissa e ricorrente.
4. In caso di parto plurimo, la retribuzione ed il diritto al congedo parentale spetta, nei già menzionati limiti, per ogni figlio/a.
5. In caso di adozione e di affidamento il trattamento economico di cui al primo comma è dovuto, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i dodici anni dall'ingresso del/la figlio/a in famiglia fino al compimento della maggiore età.
6. A partire dal 13/08/2022 i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, non comportano alcuna riduzione della tredicesima mensilità e neanche una riduzione delle ferie.”