(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 1, quantificati in 27.458,38 euro per l’anno 2024, in 0,00 euro per l’anno 2025 e in 0,00 euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2024-2026.
(2) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.