(1) L’Istituto ladino di cultura denominato “Istitut Ladin Micurá de Rü”, di seguito Istituto, già istituito con legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27, è un ente strumentale della Provincia autonoma di Bolzano di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza della Giunta provinciale per il tramite della ripartizione provinciale competente in materia di scuola e cultura ladina.
(2) L’Istituto è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile e opera sulla base di principi di trasparenza, economicità ed efficienza nello svolgimento delle funzioni assegnate dalla presente legge e dal proprio statuto.
(1) Quale centro di competenza per il ladino, l’Istituto si occupa dello studio scientifico della lingua, della storia e della cultura delle popolazioni ladine delle Dolomiti, della promozione della conoscenza della cultura ladina e del mantenimento e dello sviluppo del ladino scritto e parlato nelle valli ladine.
(2) Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, l’Istituto collabora con altri enti e imprese pubblici e privati sul territorio sia nazionale che estero, comprese le università, e si avvale dei loro servizi anche dietro corrispettivo.
(3) L'attività dell'Istituto in materia di politica culturale e linguistica è svolta in stretto accordo con il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione, formazione e cultura ladina.
(1) Sono organi dell’Istituto:
(2) L’amministrazione ordinaria deve essere ripristinata entro sei mesi dallo scioglimento del Consiglio d'amministrazione e dalla revoca dell’Organo di controllo.
(1) Le entrate dell’Istituto sono costituite:
(1) L’esercizio finanziario dell’Istituto inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
(2) L’Istituto adotta la contabilità civilistica conformando la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e ai principi del Codice civile.
(3) All’Istituto si applicano le disposizioni dell’articolo 63-ter della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.
(1) La Giunta provinciale approva lo statuto dell’Istituto. Lo statuto disciplina le funzioni e l’organizzazione dell’Istituto e definisce le competenze degli organi.
(1) L’Istituto è provvisto di un fondo di dotazione costituito dai beni mobili e immobili strumentali alla sua attività, comprese le assegnazioni finanziarie a carico della Provincia autonoma di Bolzano.
(2) La Provincia autonoma di Bolzano concede in uso gratuito all’Istituto beni mobili e immobili, compresa la sede legale.
(1) Il personale dell’Istituto è personale della Provincia autonoma di Bolzano.
(2) L’Istituto, al fine di poter svolgere le proprie attività nonché per particolari compiti scientifici, può assumere direttamente personale a tempo determinato ai sensi della normativa vigente.
(1) La legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27, e successive modifiche, è abrogata.
(1) La copertura finanziaria della presente legge è data dall’abrogazione della legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27, e successive modifiche, di cui all’Art. 9. All’attuazione della presente legge si provvede, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.
(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.