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l) Legge provinciale 17 settembre 2024, n. 71)
Istituto ladino di cultura

1)
Pubblicato nel supplemento 2 al B.U. 26 settembre 2024, n. 39.

Art. 1 (Istituto ladino di cultura)

(1) L’Istituto ladino di cultura denominato “Istitut Ladin Micurá de Rü”, di seguito Istituto, già istituito con legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27, è un ente strumentale della Provincia autonoma di Bolzano di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza della Giunta provinciale per il tramite della ripartizione provinciale competente in materia di scuola e cultura ladina.

(2) L’Istituto è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile e opera sulla base di principi di trasparenza, economicità ed efficienza nello svolgimento delle funzioni assegnate dalla presente legge e dal proprio statuto.

Art. 2 (Funzioni dell’Istituto)

(1) Quale centro di competenza per il ladino, l’Istituto si occupa dello studio scientifico della lingua, della storia e della cultura delle popolazioni ladine delle Dolomiti, della promozione della conoscenza della cultura ladina e del mantenimento e dello sviluppo del ladino scritto e parlato nelle valli ladine.

(2) Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, l’Istituto collabora con altri enti e imprese pubblici e privati sul territorio sia nazionale che estero, comprese le università, e si avvale dei loro servizi anche dietro corrispettivo.

(3) L'attività dell'Istituto in materia di politica culturale e linguistica è svolta in stretto accordo con il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione, formazione e cultura ladina.

Art. 3 (Organi dell’Istituto)

(1) Sono organi dell’Istituto:

  1. il Consiglio di amministrazione: esso è composto da membri del gruppo linguistico ladino della provincia di Bolzano. La Giunta provinciale provvede alla loro nomina ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 10 aprile 2014, n. 13, e successive modifiche;
  2. il direttore/la direttrice dell’Istituto: egli/ella appartiene al gruppo linguistico ladino ed è nominato/nominata ai sensi della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, e successive modifiche. Esercita, conformemente a quanto previsto nello statuto, compiti e funzioni dirigenziali. Il suo trattamento giuridico ed economico corrisponde al trattamento giuridico ed economico dei dirigenti di seconda fascia;
  3. l’Organo di controllo in forma monocratica: esso è nominato dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 63-quater della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche;
  4. il Presidente/la Presidente: egli/ella è elet-to/eletta dal Consiglio di amministrazione in seno ai propri membri.

(2) L’amministrazione ordinaria deve essere ripristinata entro sei mesi dallo scioglimento del Consiglio d'amministrazione e dalla revoca dell’Organo di controllo.

Art. 4 (Entrate dell’Istituto)

(1) Le entrate dell’Istituto sono costituite:

  1. dalle annuali assegnazioni a carico della Provincia autonoma di Bolzano finalizzate alla copertura dei costi di gestione delle attività istituzionali dell’Istituto;
  2. da trasferimenti vincolati, contributi agli investi-menti e altri trasferimenti in conto capitale a carico della Provincia autonoma di Bolzano, finalizzati al finanziamento di specifici progetti o alla realizzazione di investimenti connessi alle attività istituzionali dell’Istituto;
  3. da trasferimenti correnti e da contributi agli investimenti di altri soggetti pubblici e privati, compresi lasciti e donazioni;
  4. da proventi derivanti dalla prestazione di servizi o forniture connessi alle attività istituzionali;
  5. da risorse finanziarie provenienti da finanziamenti dell’Unione europea;
  6. da eventuali altre entrate.

Art. 5 (Ordinamento contabile)

(1) L’esercizio finanziario dell’Istituto inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

(2) L’Istituto adotta la contabilità civilistica conformando la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e ai principi del Codice civile.

(3) All’Istituto si applicano le disposizioni dell’articolo 63-ter della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

Art. 6 (Statuto e norme di funzionamento)

(1) La Giunta provinciale approva lo statuto dell’Istituto. Lo statuto disciplina le funzioni e l’organizzazione dell’Istituto e definisce le competenze degli organi.

Art. 7 (Beni e dotazioni finanziarie dell’Istituto)

(1) L’Istituto è provvisto di un fondo di dotazione costituito dai beni mobili e immobili strumentali alla sua attività, comprese le assegnazioni finanziarie a carico della Provincia autonoma di Bolzano.

(2) La Provincia autonoma di Bolzano concede in uso gratuito all’Istituto beni mobili e immobili, compresa la sede legale.

Art. 8 (Personale)

(1) Il personale dell’Istituto è personale della Provincia autonoma di Bolzano.

(2) L’Istituto, al fine di poter svolgere le proprie attività nonché per particolari compiti scientifici, può assumere direttamente personale a tempo determinato ai sensi della normativa vigente.

Art. 9 (Abrogazione)

(1) La legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27, e successive modifiche, è abrogata.

Art. 10 (Disposizione finanziaria)

(1) La copertura finanziaria della presente legge è data dall’abrogazione della legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27, e successive modifiche, di cui all’Art. 9. All’attuazione della presente legge si provvede, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 11 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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