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1. Ai presidenti, ai vicepresidenti e ai membri delle Giunte comprensoriali competono le seguenti indennità di carica:
a) ai presidenti delle Comunità comprensoriali un'indennità di carica mensile lorda fino a 4.746,88 euro;
b) ai presidenti delle Comunità comprensoriali, che non sono contestualmente sindaci di un comune, un'indennità mensile lorda fino a 5.538,02 euro;
c) ai vicepresidenti delle Comunità comprensoriali un'indennità di carica mensile fino al 30% di quella riconosciuta ai presidenti, così come indicato alla lettera a);
d) agli assessori delle giunte comprensoriali un'indennità mensile fino al 20% di quella riconosciuta ai presidenti, così come indicato alla lettera a);
e) ai membri dei consigli comprensoriali i gettoni di presenza pari a 50 euro lordi per ogni seduta.
2. Agli amministratori delle Comunità comprensoriali spetta il rimborso delle spese di missione come previste per i dipendenti dell'amministrazione provinciale.
A coloro che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ai sensi dell’articolo 69, comma 3 della legge regionale n. 2 del 3 maggio 2018.
3. Per i compensi dei revisori dei conti vale quanto disposto con Decreto del Presidente della giunta regionale n. 42 del 25.09.2020.
Le indennità determinate con la presente deliberazione entrano in vigore la pubblicazione della stessa.
Le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2094 del 20.12,2010 e n. 436 del 21.06.2022 sono revocate.
I costi aggiuntivi legati al presente aumento delle indennità di carica sono a carico delle Comunità comprensoriali.
Entro 60 giorni può essere presentato ricorso contro la presente deliberazione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione autonoma di Bolzano.
La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, in quanto interessa la generalità.