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1. La “Disciplina dell’assunzione a tempo determinato del personale insegnante delle scuole professionali della Provincia”, approvata con delibera del 3 febbraio 2015 n. 130 e successive modifiche, è modificata come segue:
a. Il punto 7.14 è sostituito dal seguente:
“7.14 Il rapporto di lavoro cessa con il termine dell’anno scolastico in corso, se il personale insegnante, al termine della procedura di concorso, ottiene un giudizio globale negativo di “non idoneo per l’insegnamento“ ovvero „sostanzialmente non idoneo“. Tale personale può essere inoltre escluso dalle graduatorie delle scuole professionali (fatta eccezione per le graduatorie del personale docente di applicazioni tecniche e per le educatrici e gli educatori professionali) per un numero di anni variabile – ma non oltre i 5. La commissione esaminatrice trasmette l’eventuale proposta di esclusione alla direzione della Ripartizione Personale, che decide in merito, sentita la direzione scolastica.
Le stesse conseguenze sono previste se la commissione esaminatrice in singoli casi dovesse porre termine alla procedura di valutazione, esprimendo così il giudizio finale negativo. Tale ipotesi di anticipata conclusione della procedura di valutazione è possibile solo per la ‘idoneità sostanziale’. Il rapporto di lavoro in tal caso può essere risolto anticipatamente, nel rispetto del termine di preavviso di 30 giorni, calcolati dall’approvazione del relativo decreto. La commissione esaminatrice trasmette l’eventuale proposta alla direzione della Ripartizione Personale, che decide in merito, sentita la direzione scolastica."
b. Il punto 7.15 è sostituito dal seguente:
“7.15 Esclusione: chi senza fondato motivo non partecipa alla procedura di valutazione o interrompe la partecipazione, nonché chi a causa di uno dei motivi previsti nel bando viene escluso dal concorso, può essere escluso per un numero di anni variabile – ma non oltre i 5 – dalle graduatorie degli insegnanti delle scuole professionali (fatta eccezione per le graduatorie del personale docente di applicazioni tecniche e delle educatrici e degli educatori professionali). Se si incorre una seconda volta nelle ipotesi che portano all’esclusione, l’insegnante può essere escluso per sempre dalle graduatorie delle insegnanti e degli insegnanti delle scuole professionali.
Sulla fondatezza dei motivi di non partecipazione nonché sulla durata dell’esclusione decide la direzione della Ripartizione Personale, sentita la direzione scolastica”.
c. Viene inserito il seguente punto 7.16:
“7.16 Le candidate e i candidati giudicati non idonei o sostanzialmente non idonei possono iscriversi di nuovo alle procedure di selezione, salvi i casi di esclusione dalle graduatorie e nel rispetto degli ordinari termini di iscrizione. Le persone cancellate nella vigenza della normativa precedente “per sempre”, sono da considerare cancellate per la durata di 5 anni scolastici successivi a quello della decisione. A tal fine è necessario che vi sia una loro esplicita richiesta.”
d. L’ultimo paragrafo del settore II della sezione A2 del punto 5.1 (“Perdita della precedenza”) é sostituito dal seguente: “Perdita della precedenza: chi, come sopra descritto, è posizionato in graduatoria con precedenza in base all’insegnamento svolto e poi riporta una valutazione negativa nella procedura di valutazione e non la supera, o, per qualsivoglia motivo, viene cancellato, chiedendo successivamente il reinserimento, perde il diritto alla posizione di precedenza: al reinserimento, il servizio provinciale nella rispettiva materia è azzerato. Per la valutazione dell’esperienza professionale come punteggio, invece, il servizio di insegnamento non va perduto.”
e. La lettera n) del punto 5.2.1 è sostituita dalla seguente: “n) chi riporta una valutazione globale negativa nella procedura di valutazione (cfr. punto 7) se nei suoi confronti è stata disposta espressamente anche tale cancellazione”.
f. Al punto 5.2.2. la prima frase del secondo paragrafo è sostituita dalla seguente: “Lo stesso vale in caso di risoluzione del rapporto per mancato superamento del periodo di prova per le medesime ragioni”.
2. Di inserire il testo della Disciplina in oggetto, coordinato con le modifiche apportate, sulla pagina web della Ripartizione personale, ai fini di una organica lettura.
3. La presente delibera viene pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell’articolo 28, comma 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.