1. Il Comitato è composto da minimo nove e massimo tredici componenti e comprende almeno le seguenti figure:
a) il direttore/la direttrice dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima;
b) un/una rappresentante dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, esperto/a in materia di tutela delle acque;
c) un/una rappresentante della Ripartizione Servizio forestale esperto/a di gestione fauna selvatica;
d) un/una rappresentante della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, esperto/a in materia di biodiversità, paesaggio e sviluppo del territorio;
e) un/una rappresentante dell’Agenzia per la Protezione civile, esperto/a in materia di geomorfologia fluviale, idrologia e idraulica;
f) un esperto/un’esperta per i temi trattati dal Comitato, designato/a dal Consiglio dei Comuni.
g) un esperto/un’esperta esterno/a, specializzato/a in costruzione di centrali elettriche e sviluppo energetico.
2. Il Comitato è inoltre integrato da rappresentanti delle seguenti istituzioni, che sono esterne alla Provincia autonoma di Bolzano:
a) fino a un massimo di 2 rappresentanti delle Amministrazioni statali, la cui competenza è prevista nel procedimento unico di cui all’articolo 3, comma 2, della legge,
b) un/una rappresentante delle amministrazioni regionali così come della Provincia autonoma di Trento eventualmente interessate, laddove previsto;
3. Per ogni singola procedura di gara, i componenti del Comitato interni alla Provincia sono proposti dall’assessore provinciale competente sulla base della loro qualifica e delle esperienze nei relativi settori e nominati dalla Giunta provinciale.
4. I componenti del Comitato provenienti da amministrazioni esterne alla Provincia sono proposti dalle rispettive amministrazioni sulla base di una comprovata esperienza e di conoscenze specifiche nei settori di competenza del Comitato e sono nominati dalla Giunta provinciale.