La Giunta Provinciale
Ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, concernente la definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, agli assistiti tracheotomizzati, ileo stomizzati, colostomizzati e uro stomizzati, agli assistiti che necessitano permanentemente di cateterismo, agli assistiti affetti da grave incontinenza urinaria o fecale, e agli assistiti affetti da patologia cronica grave che obbliga all’allettamento, sono garantite le prestazioni che comportano l’erogazione dei dispositivi medici monouso indicati nel nomenclatore di cui all’allegato 2 del medesimo decreto. Nell’allegato 11 del decreto citato sono definite le modalità di erogazione dei dispositivi medici monouso.
Con deliberazione della Giunta provinciale 18 aprile 2017, n. 457, sono stati recepiti i livelli essenziali di assistenza previsti dal sopraccitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.
Con deliberazione della Giunta provinciale 7 luglio 2003, n. 2270 è stato approvato il vigente accordo provinciale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private in provincia di Bolzano.
Tale accordo prevede che le farmacie eroghino i presidi medico chirurgici a carico del Servizio sanitario provinciale, nei limiti previsti dalle norme provinciali in materia.
Con deliberazione della Giunta provinciale 14 marzo 2005, n. 809 nella versione vigente è stato approvato l’attuale regolamento per l’erogazione del materiale di medicazione e dei presidi terapeutici con costi a carico del Servizio sanitario provinciale agli assistiti ileo- colo e uro stomizzati, che necessitano di cateterismo, che sono affetti da incontinenza urinaria o fecale e che sono obbligati all’allettamento.
Il regolamento citato prevede nell’allegato A i presidi concedibili a carico del Servizio Sanitario provinciale.
L’articolo 3, comma 4 del regolamento prevede che l’elenco di cui all’allegato A venga revisionato almeno una volta all’anno, provvedendo alla sostituzione, cancellazione e all’inserimento di nuovi presidi. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, l’Associazione provinciale dei titolari di farmacia comunica inoltre semestralmente le variazioni dei prezzi dei presidi e trasmette l’elenco dei presidi con i prezzi aggiornati. Tali prezzi entrano in vigore con il 1° aprile e con il 1° ottobre di ogni anno
Per quanto riguarda le modalità di prescrizione, di autorizzazione, di erogazione nonché i prodotti erogabili, il regolamento citato non è però compatibile con le novità introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 per quanto riguarda le prestazioni che comportano l’erogazione di dispositivi medici.
Si prende atto che l’attuale elenco del materiale di medicazione e dei presidi terapeutici erogabili a carico del Servizio Sanitario provinciale, è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1343 dell’11 dicembre 2018.
Si prende atto che è stato incaricato un gruppo di lavoro composto da rappresentati dell’Azienda sanitaria, dell’Ordine dei farmacisti, dell’associazione dei titolari di farmacia e dalle farmacie pubbliche della Provincia di Bolzano nonché della Ripartizione salute di elaborare una proposta di nuovo regolamento per la erogazione dei dispositivi medici o agli assistiti tracheotomizzati, ileo stomizzati, colostomizzati e uro stomizzati, agli assistiti che necessitano permanentemente di cateterismo, agli assistiti affetti da grave incontinenza urinaria o fecale, agli assistiti affetti da patologia cronica grave che obbliga all’allettamento e agli assistiti affetti da diabete mellito che tiene conto delle novità introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.
Con delibera n 477 del 21 marzo 2011 e con delibera n. 923 del 6 giugno 2011 è stato stabilito di introdurre uno sconto uniforme nella misura del 10% nell’erogazione del materiale di medicazione e dei presidi terapeutici di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 2, e successive modifiche, nonché di cui all’articolo 3 della legge 16 marzo 1987, n. 115 e di eliminare l’arrotondamento all’unità di Euro superiore dello sconto introdotto.
Con deliberazione della Giunta provinciale 31 luglio 2018, n. 772 e successiva delibera n. 1103 del 29 dicembre 2020 è stata disciplinata l’erogazione di dispositivi medici alle persone con malattia diabetica e stabiliti i nuovi prezzi di rimborso ai quali non viene applicato lo sconto del 10%.
Anche in Provincia autonoma di Bolzano la crisi energetica sta mettendo a dura prova la tenuta del Servizio sanitario provinciale pubblico e privato convenzionato, determinando la necessità di adottare nell’immediatezza misure idonee a fronteggiare l’incremento dei costi delle utenze
energetiche. A ciò si aggiunge anche l’elevato tasso di inflazione, che nel 2022 era intorno al 9% e nel 2023 era pari al 5,6%, andando ad aggravare ulteriormente la crisi in atto.
Considerato che i prezzi di rimborso dei dispositivi medici sono stati aggiornati l’ultima volta con la delibera 1343 dell’11 dicembre 2018.
Vista la lettera di Federfarma e Assofarm Prot. 0964853 del 07 dicembre 2023 con cui si chiede l’abolizione dello sconto del 10% previsto con la sopraccitata delibera n. 477 del 21 marzo 2011.
Vista la lettera di Federfarma Prot. 23 del 20 marzo 2024 con cui si chiede nuovamente l’abolizione dello sconto del 10% previsto con la sopraccitata delibera n. 477 del 21 marzo 2011.
Al fine di garantire la continuità dell’assistenza con dispositivi medici a carico del servizio sanitario provinciale fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento provinciale, che ha subito ritardi a causa della pandemia da COVID 19 e considerati gli aumenti dei prezzi di questi ultimi anni si ritiene opportuno abolire lo sconto del 10% previsto dalla delibera n. 477 del 21 marzo 2011.
Dal bilancio di esercizio 2022 dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige approvato con delibera della giunta provinciale n. 1134 del 19.12.2023 risulta una spesa per rimborsi a farmacie pubbliche e private ed esercizi commerciali per dispositivi medici (presidi sanitari) pari a 17.638.519,23 euro al netto dello sconto del 10% e quindi pari a 19.598.354,70 euro al lordo dello sconto. La stima dei maggiori costi risulta pertanto pari a circa 1.900.000,00 euro. Anche dai dati provvisori 2023 emerge una spesa per dispositivi medici di 18.312.414,94 euro.
Si considera che devono essere effettuati i necessari prelievi dal fondo a copertura degli oneri per l'attuazione degli Accordi Provinciali con il personale medico convenzionato e con le farmacie pubbliche e private ( LP 16/2020, art.2, c.5) - Altri fondi e accantonamenti di cui al capitolo U20031.0485, in modo da imputare le spese autorizzate al capitolo U13011.0000 del bilancio gestionale finanziario della Provincia 2024 - 2026.
L’articolo 2-ter della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22 “Legge di stabilità provinciale per l’anno 2024”, nella versione vigente, prevede che per la stipulazione degli Accordi Integrativi Provinciali per la disciplina dei rapporti con il personale medico convenzionato e con le farmacie pubbliche e private in provincia di Bolzano è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2024-2026, la spesa massima di 4.202.100,00 euro per l’esercizio 2024 e di 4.402.100,00 euro per gli esercizi 2025 e 2026.
Si considera inoltre che devono essere effettuati i necessari prelievi dal Fondo di riserva cassa.
L’articolo 51, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disciplina le variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni.
I costi derivanti dall’applicazione della presente deliberazione sono coperti dalle assegnazioni all’Azienda Sanitaria in quota indistinta tramite il capitolo U13011.0000 del Bilancio finanziario gestionale della Provincia Autonoma di Bolzano.
delibera
a voti unanimi legalmente espressi:
1. di abolire lo sconto uniforme del 10% da applicare alla fornitura di dispositivi medici nell’erogazione del materiale di medicazione e dei presidi terapeutici di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 2, e successive modifiche introdotto con delibera provinciale n. 477 del 21 marzo 2011 e successiva delibera n. 923 del 6 giugno 2011;
2. di autorizzare i maggiori costi derivanti dall’applicazione del presente provvedimento, quantificati in 1.900.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2024 e seguenti, e di effettuare il corrispettivo prelevamento a copertura dei maggiori oneri dall’apposito fondo cui al capitolo di spesa U20031.0485 a favore del capitolo di spesa U13011.0000 del rispettivo bilancio gestionale finanziario;
3. di effettuare le variazioni al bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale della Provincia Autonoma di Bolzano 2024 - 2026 come risultanti dall’elenco allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di impegnare la stimata maggiore spesa derivante dall’applicazione della presente deliberazione, quantificata in 1.900.000,00 euro annui per l’esercizio del 2024 sul capitolo U13011.0000 “assegnazioni all’Azienda Sanitaria in quota indistinta”;
5. di prevedere una spesa relativa alle annualità 2025-2026 stimata in annuali euro 1.900.000,00. Essa è garantita dalle variazioni di bilancio di cui ai punti precedenti sul capitolo di spesa U13011.0000 “assegnazione all’Azienda Sanitaria di quote di parte corrente del fondo sanitario provinciale a destinazione indistinta” tramite il capitolo assegnazioni all’Azienda Sanitaria in quota indistinta del Bilancio finanziario gestionale della Provincia Autonoma di Bolzano;
6. di trasmettere al Tesoriere le variazioni, in termini di competenza al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2024 - 2026, come risultanti dall’allegato 8/1, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.