1. Al fine di avviare il procedimento per la valutazione dell'interesse pubblico di cui all'articolo 8 della legge, l’ufficio competente pubblica per 30 giorni sul portale della Rete civica e all’albo dei comuni interessati un apposito avviso.
2. L'avviso di cui al comma 1 contiene i seguenti dati:
a) per tratti fluviali non ancora oggetto di concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico:
- i comuni interessati dalla derivazione;
- i corpi idrici interessati con indicazione dei tratti liberi;
b) per le concessioni scadute o in scadenza:
- i comuni interessati dalla derivazione;
- corpi idrici o tratti di corpi idrici interessati;
- portate di derivazione, dislivelli, potenza nominale media annua della concessione;
- produzione media annua dell’ultimo decennio.
3. L'avviso di cui al comma 1 indica altresì il responsabile del procedimento, l'ufficio competente e l'indirizzo di posta elettronica certificata per l'invio delle eventuali prese di posizione di cui all’articolo 4.