(1) Il comma 8 dell’articolo 26 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è abrogato.
(2) Dopo il comma 4-bis dell’articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi:
“4-ter. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:
a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
b) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
4-quater. Le stazioni appaltanti richiedono solo al concorrente collocatosi primo in graduatoria di indicare le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui al comma 4-ter. La stazione appaltante verifica l’attendibilità degli impegni assunti con ogni mezzo adeguato. In caso di esito negativo della verifica, si procede con l’esclusione del concorrente e lo scorrimento della graduatoria.”
(3) Dopo il comma 12 dell’articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, sono inseriti i seguenti commi:
“12-bis. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, ove dovuto, è ridotto:
a) del 50 per cento, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
b) del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui alla lettera a), quando l’operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita tramite piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti di cui all’articolo 8-ter, comma 1, del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
c) fino ad un massimo del 20 per cento, cumulabile con la riduzione di cui alla lettera a), quando l’operatore economico possegga una/uno o più delle certificazioni o dei marchi individuati, tra quelli previsti dalla normativa statale, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l’importo della riduzione, entro il predetto limite massimo.
12-ter. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al comma 12-bis l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.”
(4) Dopo il comma 11 dell’articolo 33 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“12. Nei bandi e negli inviti la stazione appaltante può prevedere, ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell’offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l’affidamento a operatori economici con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento. Dette disposizioni si applicano compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Al fine di promuovere la parità di genere, la stazione appaltante prevede, nei bandi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere. Tale elemento viene comprovato dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, e successive modifiche.”
(5) Alla fine del comma 4 dell’articolo 59 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, sono aggiunti i seguenti periodi: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, meccanismi e strumenti idonei a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. In relazione ai meccanismi e agli strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili trova applicazione la normativa statale.”
(6) Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, si applicano alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.