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Delibera 2 febbraio 2024, n. 34
Criteri per incentivare impianti collettivi di lavaggio delle attrezzature per l’applicazione di prodotti fitosanitari e modifiche di diversi regimi di aiuti in agricoltura (modificata con delibera n. 692 del 20.08.2024)

Allegato

Criteri per incentivare impianti collettivi di lavaggio delle attrezzature per l’applicazione di prodotti fitosanitari

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di aiuti per la costruzione di impianti collettivi di lavaggio delle attrezzature per l’applicazione di prodotti fitosanitari ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche.

2. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. Tale regolamento prevede che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 300.000,00 euro nell’arco di tre anni.

Articolo 2
Obiettivi

1. Gli investimenti devono perseguire i seguenti obiettivi:

a) la promozione di pratiche di utilizzo rispettose dell'acqua attraverso impianti a gestione collettiva;

b) l’utilizzo responsabile e sostenibile dei prodotti fitosanitari in base alla pulizia professionale delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari, in particolare evitando immissioni inutili di prodotti fitosanitari nelle acque superficiali e sotterranee.

Articolo 3
Beneficiari

1. Beneficiari degli aiuti previsti dai presenti criteri sono:

a) le imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE;

b) le cooperative di acquisto agricolo.

2. I beneficiari devono avere una sede operativa nella Provincia autonoma di Bolzano.

Articolo 4
Iniziative ammissibili

1. Sono ammesse ad aiuto le spese per la costruzione, l’adattamento, l’ammodernamento, l’ampliamento, la trasformazione tecnica e il potenziamento tecnico di impianti collettivi di lavaggio esterno delle attrezzature per l’applicazione di prodotti fitosanitari, incluso l’acquisto dei beni connessi, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge provinciale del 17 ottobre 2019, n. 10, e successive modifiche, sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

Articolo 5
Tipologia e ammontare dei contributi

1. L’agevolazione delle iniziative di cui all’articolo 4 dei presenti criteri avviene mediante la concessione di contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa ammessa.

Articolo 6
Importi minimi e massimi delle spese ammesse

1. Le spese ammissibili per la costruzione delle iniziative di cui all’articolo 4 devono ammontare almeno a 100.000,00 euro, incluse le spese tecniche.

2. Le spese ammissibili per le iniziative di cui all’articolo 4 sono limitati a 150.000,00 euro per ogni piazza di lavaggio, incluse le spese tecniche.

3. Le spese ammissibili per le spese tecniche sono limitate a 5 per cento delle spese ammesse.

Articolo 7
Presupposti specifici

1. Per la concessione di un aiuto per la costruzione di impianti collettivi di lavaggio delle attrezzature per l’applicazione di prodotti fitosanitari è obbligatoria la presentazione di un parere positivo ai sensi dell’articolo 38 della legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 e successive modifiche, e devono essere soddisfatti i requisiti minimi di cui all’allegato 1.

Articolo 8
Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, da redigere sul modulo appositamente predisposto, devono essere presentate all’Ufficio Frutti- e Viticoltura e Servizio fitosanitario provinciale della Ripartizione provinciale Agricoltura nel periodo compreso fra il 15 febbraio e il 30 settembre e comunque prima dell’inizio dei lavori, incluso l’acquisto dei beni connessi; in deroga a ciò le spese tecniche possono essere anche di data anteriore alla presentazione della domanda. Nella domanda vanno indicati:

a) la denominazione dell’impresa;

b) la descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine del progetto;

c) l’ubicazione del progetto;

d) l’importo di spesa;

e) il cronoprogramma delle attività per la realizzazione dell’iniziativa.

2. La domanda di contributo deve essere corredata della seguente documentazione:

a) il progetto definitivo con il titolo abilitativo del Comune e con il relativo parere ai sensi dell’articolo 38 della legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche;

b) un preventivo di spesa dettagliato;

c) la deliberazione dell’organo competente dell’impresa con la quale si approvano il progetto, i costi correlati e l’esecuzione dell’iniziativa.

Articolo 9
Istruttoria e approvazione

1. L’ufficio competente conferma per iscritto che la domanda è regolarmente pervenuta e comunica il codice unico di progetto (CUP) richiesto per l’iniziativa presentata, che deve essere riportato su tutte le ricevute di spesa che saranno presentate per la rendicontazione di cui all’articolo 11.

2. Le domande incomplete o che non soddisfano tutti i presupposti di cui ai punti 8 e 9 devono essere perfezionate entro un termine massimo di 60 giorni dalla richiesta scritta. Le domande non perfezionate entro i termini prescritti sono archiviate d’ufficio.

3. Le domande presentate e complete sono approvate e ammesse ad aiuto, tenendo conto della data di presentazione e del cronoprogramma presentato, fino all'esaurimento degli stanziamenti disponibili nei rispettivi capitoli di bilancio.

4. Il termine per la conclusione del procedimento di concessione degli aiuti di cui ai presenti criteri decorre dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all’articolo 8, comma 1.

Articolo 10
Anticipi

1. Non vengono concessi anticipi per le iniziative di cui all’articolo 4.

Articolo 11
Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. I soggetti beneficiari devono rendicontare le spese effettuate entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso il suddetto termine senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, l’aiuto viene revocato. Per gravi e motivate ragioni, tale termine può essere prorogato di un ulteriore anno sulla base di una richiesta scritta presentata prima della sua scadenza; trascorso inutilmente il termine, il contributo è automaticamente revocato.

2. La domanda di liquidazione dell’aiuto deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) contabilità dei lavori;

b) attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un libero professionista abilitato/una libera professionista abilitata e la segnalazione di agibilità, se prevista;

c) documenti probatori delle spese sostenute e rispettive quietanze;

d) l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto ai sensi dell’articolo 39 della legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche.

Articolo 12
Obblighi e sanzioni

1. La concessione del contributo obbliga il richiedente a non modificare la destinazione d’uso degli investimenti finanziati per la durata di almeno dieci anni a partire dalla data della liquidazione.

2. In caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione d’uso per la durata prevista, è disposta la revoca – tranne che in casi di forza maggiore – di quella parte del contributo che rappresenta la durata residua del periodo di dieci anni. La durata residua si calcola dalla data dell’accertamento delle circostanze che comportano la revoca del contributo fino al termine del periodo di cui al comma 1. L’importo da restituire è maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.

3. Per le iniziative di cui all’articolo 4 dev’essere garantito, dopo la loro realizzazione, l’utilizzo anche da parte di non soci del beneficiario.

Articolo 13
Revoca

1. Se in sede di verifica della documentazione di spesa presentata per la liquidazione del contributo, viene accertata la mancanza dei presupposti per la concessione del contributo con riferimento a singole spese nel relativo periodo, è disposta la revoca parziale del contributo per un importo corrispondente e il contributo è ridotto in proporzione.

2. Se invece, all’atto della liquidazione o dopo la liquidazione dell’aiuto, viene accertata la mancanza dei requisiti per la sua concessione, è disposta la revoca dell’aiuto, che – qualora già erogato – deve essere restituito maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.

3. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere l’aiuto, o in caso di omissione di informazioni dovute, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Articolo 14
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, vengono eseguiti annualmente controlli a campione su almeno il sei per cento delle iniziative incentivate.

2. L’individuazione delle iniziative da sottoporre a controllo a campione avviene annualmente mediante sorteggio, effettuato da una commissione composta dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura o da un suo delegato/una sua delegata, dal Direttore/dalla Direttrice dell’ufficio competente per la liquidazione dell’aiuto e da un funzionario incaricato/una funzionaria incaricata. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito viene redatto apposito verbale.

3. I controlli amministrativi e i sopralluoghi sono eseguiti da funzionari della Ripartizione provinciale Agricoltura, che redigono il relativo verbale di accertamento.

4. In caso di accertate irregolarità trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 15
Clausola di salvaguardia

La concessione degli aiuti di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni e programmi del bilancio finanziario provinciale.

Articolo 16
Efficacia e validità

Il presente regime di aiuto si applica dal 15 febbraio 2024 ed è valido fino al 31 dicembre 2030.

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