(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 36 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1-bis e 1-ter:
“1-bis. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti di cui all’articolo 26, comma 1.
1-ter. Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione la cui esecuzione deve essere affidata a operatori specializzati, l’esonero dalla prestazione della garanzia è possibile, previa adeguata motivazione, ed è subordinato a un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.”