(1) L’articolo 33 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 33 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo o sulla base del prezzo, di norma applicando la procedura a prezzi unitari.
2. L’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita di cui all’articolo 68 della direttiva 2014/24/UE, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in questione. Tra tali criteri rientrano:
a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, nonché la commercializzazione e relative condizioni;
b) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto, o
c) servizi postvendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali data di consegna, processo di consegna e termine di consegna o di esecuzione.
3. L’elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo secondo criteri qualitativi. Nelle gare con procedura di aggiudicazione basata sull’offerta economicamente più vantaggiosa, di norma non può essere usato il solo prezzo o il solo costo come unico criterio di aggiudicazione.
4. Sono aggiudicati esclusivamente secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché relativi ad altri servizi specifici di cui al capo X, per i quali la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 20 per cento;
b) i contratti relativi ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dalla normativa vigente, per i quali la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento;
c) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
d) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro, caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo;
e) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione;
f) gli affidamenti di appalto integrato;
g) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 55, i servizi di ristorazione indicati nell’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, tramite l’attribuzione di un punteggio premiale:
a) della qualità dei generi alimentari, con particolare riferimento ai prodotti biologici, tipici e tradizionali, ai prodotti a denominazione protetta, nonché ai prodotti provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale;
b) del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di economia sostenibile (green economy), nonché dei pertinenti criteri ambientali minimi di cui all’articolo 35;
c) della qualità della formazione degli operatori.
Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, nel rispetto delle norme della legge provinciale 22 giugno 2018, n. 8, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.
6. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto pubblico ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori che, pur non rientrando nel contenuto sostanziale dell’appalto, sono coinvolti:
a) nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi, o
b) in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita.
7. I criteri di aggiudicazione non hanno l’effetto di conferire all’amministrazione aggiudicatrice una libertà di scelta illimitata. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. In caso di dubbio le amministrazioni aggiudicatrici verificano efficacemente la correttezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.
8. L’amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, tranne i casi in cui questa sia individuata unicamente in base al prezzo.
9. Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato.
10. Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l’amministrazione aggiudicatrice indica i criteri in ordine decrescente di importanza.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel disciplinare che il mancato raggiungimento di un punteggio qualità minimo, prima della riparametrazione comporta l’esclusione dalla procedura di gara e la non apertura dell’offerta economica.”