(1) Nel quarto periodo del comma 3 dell’articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, le parole: “l’applicazione delle relative sanzioni” sono sostituite dalle parole: “le conseguenze di cui sopra”.
(2) Dopo il quarto periodo del comma 3 dell’articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: “La garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto, imputabili a ogni fatto riconducibile all’operatore economico o conseguenti all’adozione di un’informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche.”.
(3) Dopo il comma 4 dell’articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“4-bis. Fermo restando l’indicazione nei bandi e negli inviti del contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione, viene richiesto al solo aggiudicatario di indicare il contratto collettivo nazionale e territoriale applicato al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione, nonché per i contratti di lavori e servizi i costi della manodopera. La stazione appaltante, prima della stipula del contratto, verifica il contratto collettivo indicato nonché i costi della manodopera.”
(4) Il comma 9 dell’articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:
“9. Nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via di urgenza.”
(5) Il comma 10 dell’articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
“10. Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 26, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie, salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell’articolo 26, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.”
(6) Nel comma 11 dell’articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “per le procedure di gara di importo superiore alle soglie di cui al comma 10” sono sostituite dalle parole: “fatto salvo quanto previsto al comma 10”.