(1) Le lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, sono così sostituite:
“a) “lotto funzionale”: uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
b) “lotto prestazionale”: uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;
c) “lotto quantitativo”: uno specifico oggetto di appalto funzionalmente autonomo da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base meramente quantitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto, adeguato alla capacità economico-finanziaria delle piccole e medie imprese.”