(1) Nel comma 1 dell’articolo 25 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, dopo le parole: “delle relative circostanze” sono inserite le parole: “, in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, nonché nel rispetto dei principi generali in materia di appalti”.
(2) Dopo il primo periodo del comma 1 dell’articolo 25 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: “A tali fini le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei.”.
(3) Nel primo periodo del comma 7 dell’articolo 25 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, dopo le parole: “appaltanti individuano” sono inserite le parole: “, ove possibile,” e la parola: “cinque” è sostituita dalla parola: “tre”.