(1) Nel comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “, la progettazione può essere eseguita in un solo livello. Questo livello di progettazione deve comunque contenere tutte le prestazioni necessarie per l’opera specifica” sono sostituite dalle parole: “può essere omesso il primo livello di progettazione, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.”.
(2) Nel comma 2 dell’articolo 10 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “, sempre che il relativo importo non sia superiore a 200.000 euro” sono soppresse.