(1) Nel comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, la parola: “biennale” è sostituita dalla parola: “triennale” e dopo le parole: “aggiornamenti annuali” sono aggiunte le parole: “, nel rispetto dei documenti programmatori”.
(2) Il comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea sono inseriti nell’elenco triennale dopo l’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell’elenco annuale dopo l’approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia di rilevanza europea sono inseriti nell’elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.”
(3) Nel comma 3 dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, le parole: “a 100.000 euro” sono sostituite dalle parole: “alla soglia prevista dall’articolo 26, comma 1, lettera a),”.
(4) Nel comma 4 dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, la parola: “biennale” è sostituita dalla parola: “triennale” e le parole: “a 40.000 euro” sono sostituite dalle parole: “alla soglia prevista dall’articolo 26, comma 1, lettera b)”.
(5) Nel comma 7 dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, la parola: “biennale” è sostituita dalla parola: “triennale” e le parole: “provvede al contestuale inoltro alle istituzioni centrali competenti, in ottemperanza alle disposizioni di utilizzo delle piattaforme informative regionali” sono sostituite dalle parole: “funge contemporaneamente da interfaccia con le piattaforme di approvvigionamento digitale e con le banche dati previste a livello nazionale”.
(6) Nel comma 8 dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, la parola: “biennale” è sostituita dalla parola: “triennale”.