(1) La lettera b) del comma 2 dell’articolo 39 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituita:
“b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione, nel caso di contratti di importo inferiore alle soglie europee ai sensi del comma 4;”
(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 39 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:
“3. Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare. L’effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito, senza pronunciarsi sulle misure cautelari, con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare.
4. I termini dilatori previsti dai commi 1 e 3 non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.”