(1) Nell’interesse degli obiettivi di cui all’articolo 2, i lupi che si trovano nel raggio di 200 metri da edifici, stalle e pascoli utilizzati dall’uomo possono essere allontanati in qualsiasi momento dal proprietario del terreno, dall’allevatore, nonché dagli appartenenti al Corpo Forestale Provinciale, dagli agenti venatori e dalle persone abilitate all’esercizio della caccia, mediante segnali ottici e acustici allo scopo di ottenerne un condizionamento dissuasivo. In caso di insuccesso, gli appartenenti al Corpo Forestale Provinciale, gli agenti venatori e le persone abilitate alla caccia possono sparare con un’arma lunga un colpo di avvertimento o con lo scopo di spaventare l’animale.