(1) Fatta salva l'applicazione di sanzioni penali nei casi in cui si configuri una fattispecie di reato, chi non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 4 è soggetto a una sanzione amministrativa di 100,00 euro.
(2) La prima violazione viene registrata nel verbale del controllo ufficiale dal personale addetto che fornisce le relative istruzioni, indicando altresi un termine per adempiervi.
(3) Nel solo caso in cui il trasgressore non si attenga alle istruzioni entro il termine stabilito, il competente organo di controllo applica la sanzione prevista.
(4) Qualora il trasgressore nei cinque anni successivi all'accertamento violi nuovamente le disposizioni, il competente organo di controllo commina immediatamente la sanzione.