1. Ai fini dei presenti criteri si applicano le seguenti definizioni:
a) riduzione del traffico: misure normative e infrastrutturali atte a eliminare la necessità di spostamenti o a ridurne i percorsi, con particolare attenzione alla pianificazione territoriale e all’offerta di mobilità per le zone abitative, scolastiche, ricreative, produttive e commerciali nonché turistiche;
b) spostamento del traffico: misure che disincentivano il traffico motorizzato individuale, favorendo invece l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico o collettivo e gli spostamenti in bicicletta e a piedi;
c) miglioramento del traffico: misure che contribuiscono alla riduzione degli effetti negativi di un traffico che non può essere né ridotto né spostato;
d) condominio: edificio di almeno cinque unità abitative con almeno due soggetti proprietari di singole unità abitative del medesimo edificio, che si basa sulla relazione di accessorietà tra cose proprie e comuni, per il quale è stata rilasciata una concessione edilizia prima del 1° luglio 2020;
e) soggetti pubblici: gli enti locali, le comunità comprensoriali, le amministrazioni dei beni di uso civico e gli altri enti, aziende, società, istituti pubblici e in generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, i loro consorzi e associazioni, nonché i consorzi turistici;
f) soggetti privati: imprese, associazioni e condomini aventi sede legale o sede operativa in provincia di Bolzano.