Determinazione dei posti disponibili per i trasferimenti dei docenti delle scuole di musica provinciali tedesca e ladina
1. Ai sensi dell’articolo 26 del contratto di comparto del 27 giugno 2013 per il personale docente delle scuole di musica sono disponibili per i trasferimenti nel successivo anno formativo i posti che sono liberi e disponibili nell’organico dell'anno scolastico successivo a partire dal 01.09. prima dell'inizio dell'attuazione delle misure. Inoltre, sono disponibili i posti che si rendono vacanti nel corso dei trasferimenti. Le ore rimanenti sono disponibili come posizione solo se comprendono almeno 4 ore settimanali e se per esse non è stato richiesto un prolungamento dell'incarico o un aumento delle ore. La limitazione a 4 ore non si applica ai docenti che già insegnano nella direzione scolastica in questione. I trasferimenti vengono effettuati tra le direzioni delle scuole di musica.
2. Sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1, per l'attuazione delle misure di copertura dei posti si applica il seguente ordine:
a) riduzione dell'orario nell'ambito di richieste di lavoro a tempo parziale
b) l'aumento delle ore per il personale docente che ha già delle ore nella direzione scolastica
c) proroga degli incarichi ai sensi dell'art. 35 del Decreto del Presidente della Provincia n. 22 del 2 settembre 2013, e successive modifiche
d) aumento delle ore per il personale docente che non dispone già di ore presso la direzione scolastica
e) trasferimento del personale docente che ha già delle ore presso la direzione scolastica
f) trasferimento del personale docente che non ha già ore presso la direzione scolastica.
3. trasferimenti temporanei: Gli incarichi annuali (compresi gli incarichi di supplenza di un anno intero) che sono disponibili dopo la scelta posti resteranno pubblicati su Internet. Entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione di questa data, i docenti interessati che hanno presentato domanda di trasferimento ma non l'hanno ricevuto, possono presentare formale domanda di assegnazione di questi posti.
4. altre disposizioni:
a) A causa delle misure di cui al paragrafo 2, non verrà effettuato alcun frazionamento degli incarichi rimanenti di durata inferiore a 6 ore.
b) L'esatta entità dell'incarico in caso di trasferimento parziale è stabilita dalla direzione scolastica e può differire fino a 2 ore dal numero di ore richieste.
c) Il personale docente della scuola di musica può presentare domanda di trasferimento nell'anno successivo alla nomina in ruolo.
d) Non è consentito chiedere contemporaneamente la riduzione dell'incarico in una direzione scolastica e l'aumento dell'incarico in un'altra direzione scuola invece di chiedere il trasferimento.
e) Invece di un trasferimento ad altra materia, gli insegnanti possono presentare una domanda condizionata di part-time. La condizione per questo è la ricezione di ore residue alla scelta posti per l'ammissione a tempo indeterminato. Le ore che si liberano a seguito della richiesta di part-time condizionata non sono disponibili per la scelta posti.