1.1 I presenti criteri disciplinano, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera c) della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, la concessione di aiuti per l’organizzazione e l’esecuzione del servizio pubblico di rimozione e distruzione di capi morti. Gli aiuti vengono erogati sotto forma di servizi sovvenzionati.
1.2 Nel presente regime di aiuti non rientrano gli aiuti per i capi morti a favore di operatori attivi nei settori della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli e gli aiuti per i costi di smaltimento dei rifiuti dei macelli.
1.3 Il presente regime di aiuti soddisfa le condizioni di cui all’articolo 27, paragrafi 2, lettere c), d) ed f), 3 e 4 del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 327 del 21.12.2022, e non è pertanto soggetto all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.