1. La concessione dell’aiuto comporta l’obbligo a carico del beneficiario di rispettare la destinazione d’uso degli investimenti edili per almeno dieci anni e degli investimenti tecnici per almeno cinque anni, nonché il divieto di alienare tali beni nei periodi di tempo suindicati.
2. Nel caso di cambio di destinazione o di alienazione del bene prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, il beneficiario è tenuto, tranne che per cause di forza maggiore, alla restituzione dell’aiuto concesso in proporzione alla durata residua del periodo di riferimento. La durata residua è calcolata dalla data dell’accertamento delle circostanze che hanno determinato la revoca dell’aiuto fino al termine del rispettivo periodo. L’importo corrispondente va restituito maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.