1. Durante i periodi di chiusura delle farmacie il servizio farmaceutico è assicurato dalle farmacie di turno.
2. Ai turni di servizio partecipano tutte le farmacie urbane e rurali.
3. Per i turni di servizio le farmacie sono aggregate nei seguenti gruppi:
a) Bolzano;
b) Merano (escluso Sinigo);
c) Bressanone (escluso S. Andrea), Varna;
d) Brunico, S. Lorenzo di Sebato;
e) Laives, Bronzolo;
f) Ortisei, S. Cristina Val Gardena, Selva di Val Gardena, Corvara in Badia, Marebbe, Badia, San Martino in Badia, Castelrotto, Fiè allo Sciliar;
g) Terlano, Meltina, San Genesio, Sarentino, Renon, Cornedo all’Isarco, Nova Levante, Nova Ponente, Aldino;
h) Appiano sulla Strada del Vino, Caldaro, Termeno sulla Strada del Vino, Egna, Ora, Salorno, Cortaccia sulla Strada del Vino;
i) Malles Venosta, Laces, Sluderno, Castelbello-Ciardes, Lasa, Parcines, Curon, Silandro, Senales, Prato allo Stelvio, Naturno;
j) Lana, Ultimo, Postal, Scena, Tirolo, Tesimo, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, Lagundo, Sinigo;
k) Monguelfo-Tesido, Valle Aurina, Dobbiaco, Campo Tures, San Candido, Rasun-Anterselva, Sesto, Valdaora, Falzes, Chienes;
l) Vipiteno, Val di Vizze, Racines;
m) Rio di Pusteria, Funes, Chiusa, Vandoies, Laion, Naz-Sciaves, Velturno, Barbiano, S. Andrea.
4. Fra le ore 9.00 e le ore 18.30 per il gruppo di cui al comma 3, lettera a), il servizio di turno è garantito da almeno due farmacie a battenti aperti e, per il gruppo di cui alla lettera b), da almeno una farmacia a battenti aperti. Per i gruppi di cui alle altre lettere del comma 3, il servizio è garantito, a battenti aperti, nei giorni feriali da almeno una farmacia fra le ore 9.00 e le ore 12.00 e fra le ore 15.30 e le ore 18.30 e nei giorni festivi fra le ore 9.00 e le ore 12.00.
5. Al di fuori del servizio di turno a battenti aperti di cui al comma 4, per i gruppi di cui al comma 3, lettere a), b), c), ad eccezione di Varna, e d), ad eccezione di S. Lorenzo di Sebato, il servizio di turno è garantito da almeno una farmacia a battenti chiusi, con un o una farmacista di guardia presente all’interno dell’esercizio o comunque nell’edificio. Per i gruppi di cui alle altre lettere del comma 3, inclusi Varna e S. Lorenzo di Sebato, il servizio è garantito, a chiamata, da almeno una farmacia, che espone un avviso di reperibilità, anche telefonica, ben visibile dall’esterno.
6. Nel periodo in cui prestano il servizio di turno, le farmacie non possono chiudere per ferie.
7. Le farmacie non di turno, durante l’orario di chiusura, devono esporre ben visibile all’esterno l’avviso con l’indicazione della farmacia di turno più vicina del proprio gruppo; le farmacie dei gruppi di cui al comma 3, lettere e) – m) devono indicare inoltre la farmacia di turno più vicina con il o la farmacista di guardia presente.
8. L’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bolzano, sentita la Ripartizione provinciale competente per l’assistenza farmaceutica, predispone, entro il 1° ottobre di ogni anno, il calendario dei turni di servizio delle farmacie per l’anno successivo.
9. Durante il servizio di turno a battenti chiusi o a chiamata, la o il farmacista deve evadere soltanto le ricette mediche.
10. La farmacia di turno che presta servizio a battenti chiusi o a chiamata richiede il pagamento dei diritti addizionali previsti dalla tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali.