(1) 4)
(2) All’articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" e le parole: "data successiva individuata" sono sostituite dalle seguenti: "data successiva eventualmente individuata".
(3) Le disposizioni di cui al comma 2 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.