1. Il gestore dei servizi stipula con l’utente un contratto contente le definizioni di tutti i diritti e i doveri della/del residente e del servizio, nonché le eventuali conseguenze in caso d’inadempienza degli stessi.
2. Il contratto comprende anche le condizioni per il trasferimento dell’utente in una struttura idonea, qualora la permanenza nell’alloggio non dovesse essere più possibile secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 6.
3. Il contratto, per i servizi di accompagnamento abitativo e di assistenza abitativa, può prevedere il deposito di una cauzione a carico dell’utente per la copertura di crediti del gestore eventualmente sussistenti al momento dell’uscita dal servizio dell’utente stessa/dell’utente stesso o del suo decesso. L’importo della cauzione non può essere superiore alla somma di tre mensilità dei costi relativi alla cessione dell’alloggio e della tariffa del relativo servizio. Se il contratto prevede il deposito di una cauzione, il gestore può prescindere dalla relativa richiesta in caso di comprovata indigenza economica dell’utente e dei familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.